F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0108/CSA pubblicata del 12 Gennaio 2024 – U.S. Livorno 1915

Decisione/0108/CSA-2023-2024

Registro procedimenti n. 0131/CSA/2023-2024

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno - Vice Presidente

Savio Picone - Componente (relatore)

Franco Granato - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo n. 0131/CSA/2023-2024, proposto dalla società U.S. Livorno 1915 in data 18.12.2023,

per la riforma della Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. 62 del 12.12.2023;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell'udienza del 28 dicembre 2023, tenutasi in videoconferenza, il dott. Savio Picone e uditi l’avv. Anna Cerbara ed il calciatore Filippo Bellini.

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La reclamante chiede la riduzione della squalifica per quattro giornate effettive al giocatore Filippo Bellini, in relazione alla gara Sangiovannese 1927 / Livorno 1915 (Campionato di Serie D – Girone E) disputata il 10 dicembre 2023.

Il Giudice Sportivo, con la decisione impugnata, ha così motivato: “Per avere rivolto espressione irriguardosa all'indirizzo del Direttore di gara”.

La reclamante ha chiesto la riduzione della sanzione. Ed infatti, a suo dire, il Bellini, pur oltrepassando i limiti del diritto di critica, si sarebbe limitato a rivolgere all’arbitro un’espressione meramente irriguardosa (“sei scarso”),  non punibile nella misura stabilita dal Giudice Sportivo; secondo la reclamante, la sanzione prevista dall’art. 36 C.G.S. non potrebbe essere irrogata in modo meccanico, senza distinguere tra condotte ingiuriose e condotte irriguardose; da un lato, la condotta ingiuriosa nei confronti del Direttore di gara sarebbe avulsa da qualsiasi forma di critica al suo legittimo operato; viceversa, la condotta irriguardosa consisterebbe, di norma, in una critica eccessiva e plateale, atta a sminuire la dignità ed il ruolo del Direttore di gara, ma sempre connessa al contesto della gara e connotata da maleducazione ed eccesso critico; quanto all’espressione blasfema attribuita al Bellini e riportata nel referto, contestuale all’espressione irriguardosa ed a questa legata da continuazione, essa sarebbe sanzionabile al più con una giornata di squalifica, ai sensi dell’art. 37 C.G.S.; non ricorrerebbero, pertanto, i presupposti per l’irrogazione della squalifica per quattro giornate, potendo in subordine farsi applicazione delle attenuanti previste dall’art. 13 C.G.S.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte in videoconferenza, il giorno 28 dicembre 2023, udito l’avv. Anna Cerbara ed il calciatore Filippo Bellini, il ricorso è stato ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso deve essere respinto.

Come è noto, alle risultanze dei documenti ufficiali di gara deve attribuirsi valore di piena prova ex art. 61.1 C.G.S.; si legge nel rapporto dell’assistente dell’arbitro che il Bellini, al 30’ del primo tempo “(…) in seguito al provvedimento disciplinare ricevuto per proteste, mi urlava, bestemmiando Dio per innumerevoli volte, porco (…), sei scarso”.

Nel referto arbitrale non vi è traccia di scuse del Bellini, dopo il provvedimento di espulsione ovvero al termine della partita.

Come è noto, ai fini della decisione della presente controversia, l’art. 36 C.G.S. (nel testo modificato per effetto del Com. Uff. n. 165/A del 20 aprile 2023) prevede la sanzione minima della squalifica per quattro giornate, a carico dei calciatori responsabili di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara. L’art. 37 C.G.S., per l’utilizzo di espressione blasfema durante la gara, prevede la sanzione minima della squalifica di una giornata.

Stando alla puntuale descrizione desumibile dal rapporto scritto dell’arbitro, tali sono da considerarsi le espressioni addebitate al Bellini.

Si veda, in proposito, la giurisprudenza di questa Sezione, che ha senz’altro giudicato come irriguardoso l’epiteto “scarso” rivolto agli ufficiali di gara (da ultimo: C.S.A., Sez. III, 8 aprile 2022 n. 246), chiarendo altresì, sul piano interpretativo, che l’art. 36, primo comma, C.G.S., nel testo previgente, sanzionava “(…) in egual misura sia la condotta ingiuriosa che la condotta irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara, comminando per entrambe la stessa sanzione minima (…) salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti (…) anche a sussumere la condotta (…) nel più corretto paradigma della condotta irriguardosa, piuttosto che nel paradigma della condotta ingiuriosa (o offensiva, come da decisione del Giudice Sportivo), la questione è e resta con tutta evidenza comunque ininfluente al fine della commisurazione della sanzione, essendo il minimo edittale comminato per ognuna delle due condotte (ingiuriosa o irriguardosa) pari, in ogni caso, a n. 2 (due) giornate di squalifica”. Come si è detto, il minimo edittale è stato innalzato a quattro giornate di squalifica, per effetto del Com. Uff. n. 165/A del 20 aprile 2023, che ha modificato l’art. 36 C.G.S., per quanto rileva ai fini del presente giudizio.

Nella specie, il Collegio ravvisa i presupposti per l’applicazione della continuazione con l’utilizzo dell’espressione blasfema, anche questa puntualmente riferita dall’arbitro nel rapporto di gara. 

La sanzione complessivamente determinata dal Giudice Sportivo, pari a quattro giornate di squalifica, è congrua e giustificata dall’obiettivo svolgimento dei fatti.

Ne discende il rigetto del reclamo.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Savio Picone                                                           Patrizio Leozappa

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it