F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0114/CSA pubblicata del 22 Gennaio 2024 – Palermo F.C. S.p.A.

 

Decisione/0114/CSA-2023-2024

Registro procedimenti n. 0151/CSA/2023-2024

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Carmine Volpe – Presidente

Lorenzo Attolico - Componente (Relatore)

Daniele Cantini - Componente

Antonio Cafiero - Rappresentante AIA

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo n. 0151/CSA/2023-2024 proposto dalla società Palermo F.C. S.p.A. in data 29.12.2023,

per la riforma della Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B di cui al Com. Uff. n. 79 del 24.12.2023;

visto il reclamo ed i relativi allegati;

 visti tutti gli atti della causa;

relatore nell'udienza del 12.01.2024, tenutasi in videoconferenza, l'Avv. Lorenzo Attolico e uditi gli Avv.ti Giuseppe Mandalà e Giuseppina Simonelli;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La Palermo Football Club S.p.A. proponeva reclamo avverso la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara ed ammonizione al calciatore Ivan Marconi inflitta dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B (cfr. Com. Uff. n. 79 del 24.12.2023), in relazione alla gara Como-Palermo del 23 dicembre 2023, valevole per il campionato di serie B 20232024. Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo così motivava il provvedimento: "per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (seconda sanzione); per avere al 46' del secondo tempo, con il pallone lontano, colpito un calciatore della squadra avversaria con un pugno allo stomaco.

La reclamante, con il ricorso introduttivo, chiedeva:

- in via principale, l’annullamento della gravata sanzione;

- in via subordinata, la riduzione della stessa ad una mera ammonizione o, in via di ulteriore subordine, a due gare, oppure, in estremo subordine, ad una sola gara.

A sostegno della propria domanda, la reclamante sosteneva, in estrema sintesi, l’erronea qualificazione del fatto per insussistenza nella specie della condotta violenta e della intenzionalità lesiva, la mancata considerazione delle attenuanti previste dall’art.13, comma 2, del CGS e la sproporzione della sanzione alla luce dei precedenti in materia.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 12 gennaio 2024, comparivano per la parte reclamante gli Avvocati Giuseppe Mandalà e Giuseppina Simonelli, i quali, dopo aver nuovamente esposto i motivi di gravame, concludevano in conformità.

Il ricorso veniva quindi trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere respinto per quanto di ragione.

Il referto arbitrale, come è noto, fonte privilegiata di prova nei giudizi dinnanzi a questa Corte, qualifica, in modo inequivocabile, il gesto del calciatore Ivan Marconi come violento. L'aver, infatti, sferrato un pugno allo stomaco di un avversario non può che essere considerato, per definizione, come tale.

Si precisa, peraltro, che, nella specie, il direttore di gara ha avuto l'opportunità di vedere quanto accaduto al VAR, con la conseguenza che il comportamento del calciatore Marconi è stato ben valutato attraverso la visione di immagini televisive.

Ciò posto, il Collegio non ritiene necessario sentire, come richiesto dalla reclamante, il direttore di gara a chiarimenti.

Sul comportamento sanzionato, rileva altresì il fatto che lo stesso è avvenuto "a pallone lontano" e nulla conta che il gioco fosse in corso.

Non rileva, invece, come proposto dalla reclamante, nè che gli altri "componenti della squadra arbitrale" non abbiano evidenziato alcunché (circostanza irrilevante), nè la valutazione dell'intensità del colpo sferrato (un pugno è, per definizione, un colpo di livello intenso) e l'assenza di conseguenze per il calciatore avversario (anch'essa circostanza irrilevante), nè tantomeno, infine, la tensione agonistica dei calciatori coinvolti nell'episodio, genericamente rilevata dalla reclamante medesima.

Con riferimento alla richiesta applicazione delle attenuanti ex art.13, comma 2, C.G.S., la Corte non ritiene, quindi, di dover valutare ulteriori circostanze che giustifichino la diminuzione della sanzione.

Sulla base di quanto precede, il reclamo proposto dalla Palermo Football Club S.p.A. deve essere respinto con conferma della sanzione irrogata.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                                IL PRESIDENTE

Lorenzo Attolico                                                             Carmine Volpe

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

 

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