F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0115/CSA pubblicata del 22 Gennaio 2024 – Hellas Verona FC S.p.A.-calc. Darko Lazovic
Decisione/0115/CSA-2023-2024
Registro procedimenti n. 0167/CSA/2023-2024
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
I SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Carmine Volpe – Presidente
Stefano Azzali - Componente (Relatore)
Paolo Del Vecchio - Componente
Antonio Cafiero - Rappresentante AIA
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sur reclamo n. 0167/CSA/2023-2024 proposto dalla società Hellas Verona FC S.p.A. e del calciatore Darko Lazovic in data
per la riforma della Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, di cui al Com. Uff. n. 137 del 09.01.2024;
visto il reclamo e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell'udienza del 18 gennaio 2024 tenutasi in videoconferenza, l'Avv. Stefano Azzali e udito l’Avv. Stefano Fanini per i reclamanti.
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La soc. Hellas Verona F.C. S.p.A. e il Sig. Darko Lazovic hanno proposto reclamo avverso la sanzione inflitta a quest’ultimo dal Giudice Sportivo (cfr. Com. Uff. n. 137 del 09.01.2024), in relazione alla gara del Campionato di Serie A, Internazionale/Hellas Verona del 06.01.2024.
Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha squalificato il Sig. Lazovic per 2 giornate effettive di gara “ Per avere, al 50° del secondo tempo, contestato in modo plateale e irriguardoso l'operato arbitrale”.
I reclamanti hanno sostenuto l’eccessiva afflittività della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo rispetto alla condotta mantenuta dal Lazovic nella circostanza per cui è causa e la eccezionalità del contesto in cui si è manifestata, chiedendone, in via principale, la riduzione alla squalifica per una giornata effettiva di gara e, in via subordinata, ad una giornata di gara e alla commutazione della seconda giornata di squalifica in una ammenda (proporzionata alla limitata gravità del fatto). In via istruttoria, i reclamanti hanno formulato richiesta di audizione - ex art. 72 C.G.S. – per il tramite del proprio legale, Avv. Stefano Fanini.
In particolare, i reclamanti hanno sostenuto come la condotta del Sig. Lazovic, ancorché ineducata e censurabile, sia stata in qualche modo “provocata” da un macroscopico errore del Direttore di Gara (non aver rilevato un fallo subito da un giocatore dell'Hellas Verona pochi attimi prima della marcatura avversaria e la convalida della stessa con conseguente perdita della partita da parte della società reclamante). Errore riconosciuto dagli stessi vertici dell’A.I.A. nei giorni successivi la gara e dagli stessi sanzionato con la sospensione dell’Arbitro e dell’Addetto VAR.
La frase rivolta dal Lazovic al Direttore di Gara (peraltro dallo stesso refertata in modo parzialmente errato - a detta dei reclamanti - avendo pronunciato la parola “vergogna” e non “vergognati”), deve essere contestualizzata, con conseguente applicazione – come da giurisprudenza consolidata di questa Corte e come affermato da una serie di precedenti citati dalla difesa dei reclamanti - delle attenuanti di cui all’art. 13 C.G.S. e riduzione della relativa sanzione. Le circostanze che avrebbero infatti indotto il reclamante a proferire la frase contestatagli – a detta del proprio legale - sono frutto del gravissimo errore dell’Arbitro sopra descritto. Con la propria condotta il Lazovic non intendeva in alcun modo offendere il Direttore di Gara bensì criticarne l’errata decisione.
A ciò si aggiunga che l’episodio si è sviluppato in pochi attimi, non ha avuto alcuno strascico dopo l’irrogazione del provvedimento né si è protratto nel tempo; si è trattato piuttosto di un istante di frustrazione, cosi configurandosi come ipotesi di «unicità ̀ di tempo e di luogo della condotta» (principio affermato costantemente da questa stessa Corte). Una volta espulso, il Lazovic ha inoltre lasciato immediatamente il terreno di gioco, senza alcuna ulteriore protesta (cosi configurandosi la sua condotta, eventualmente, come irrispettosa ma non irriguardosa). Infine, i reclamanti sottolineano come si tratti del primo provvedimento disciplinare di espulsione per proteste subito dal Lazovic, nonostante i numerosi anni di militanza nei nostri Campionati. Tutto ciò a riprova della correttezza che ha sempre connotato la carriera del tesserato (la cui non perfetta padronanza della lingua italiana, vista la sua nazionalità, andrebbe analogamente considerata).
Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 18 gennaio 2024, per i reclamanti è comparso l’Avv. Stefano Fanini, il quale, dopo aver esposto i motivi di gravame, ha concluso in conformità.
Il reclamo è stato, quindi, trattenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso debba essere respinto.
Come è noto, alle risultanze dei documenti ufficiali di gara deve attribuirsi valore di “piena prova” ex art. 61.1 C.G.S.; si legge nel rapporto dell’arbitro che il Lazovic, al 50’ del secondo tempo “A gioco fermo si avvicinava e protestando mi urlava:<Che cazzo fai, vergognati, non fischi un cazzo>”.
Ai fini della decisione della presente controversia, l’art. 36 C.G.S. (nel testo modificato per effetto del Com. Uff. n. 165/A del 20 aprile 2023) prevede la sanzione minima della squalifica per quattro giornate, a carico dei calciatori responsabili di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara. Tale è da considerarsi, in ogni caso, quella addebitata al Lazovic, stando alla puntuale descrizione desumibile dal Rapporto redatto dal Direttore di Gara. Non vi è infatti alcuna prova che la refertazione del Direttore di Gara sia errata e che il Lazovic non abbia pronunciato la frase riportata, come sostenuto dalla difesa.
La circostanza che la condotta tenuta dal reclamante sia stata provocata – e quindi giustificata - da un errore dell’Arbitro non può in alcun modo essere valorizzata da questa Corte, dovendo i tesserati tenere un comportamento corretto, non irriguardoso o offensivo nei confronti dei Direttori di Gara a prescindere dall’avere gli stessi commesso, ai loro occhi, degli errori nella conduzione della gara. Questo indipendentemente dal fatto che tali errori siano stati successivamente accertati come tali – e quindi sanzionati – dai vertici A.I.A. Se così non fosse, la misura delle sanzioni comminate ai tesserati dal Giudice di prime cure per condotte irriguardose nei confronti dei Direttori di gara risulterebbe in qualche modo "provvisoria", dipendendo dall'eventuale ammissione o meno dell'errore (scatenante tale condotta) da parte dei vertici A.I.A. nei giorni successivi la gara.
Nella specie, pertanto, questa Corte non ravvisa i presupposti per l’applicazione di circostanze attenuanti, ai sensi dell’art. 13 C.G.S., idonee a determinare una riduzione della squalifica comminata, peraltro già inferiore ai minimi edittali (i precedenti citati dalla difesa dei reclamanti a supporto del reclamo si riferiscono peraltro a provvedimenti anteriori alla modifica dell'art. 36 C.G.S. intervenuta con il provvedimento dell'aprile 2023 sopra richiamato).
La sanzione determinata dal Giudice Sportivo, per quanto detto, è congrua e giustificata dall’obiettivo svolgimento dei fatti.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alle parti con PEC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Stefano Azzali Carmine Volpe
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce