F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0121/CSA pubblicata del 23 Gennaio 2024 – U.S. Sassuolo Calcio S.r.l

Decisione/0121/CSA-2023-2024

Registro procedimenti n. 0154/CSA/2023-2024

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Carmine Volpe – Presidente

Lorenzo Attolico - Componente

Daniele Cantini - Componente (relatore)

Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0154/CSA/2023-2024, proposto dalla società U.S. Sassuolo Calcio S.r.l. in data 08.01.2024,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, di cui al Com. Uff. n. 128 del 27.12.2023;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 12.01.2024, l’Avv. Daniele Cantini ed uditi l'Avv. Mattia Grassani e il calciatore Flavio Russo;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società U.S. Sassuolo Calcio s.r.l. ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta al proprio calciatore, Sig. Flavio Russo, dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A (cfr. Com. Uff. n. 128 del 27.12.2023), in relazione alla gara del Campionato Primavera 1 TIM, Trofeo Giacinto Facchetti, Sassuolo/Genoa del 22.12.2023.

Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha inflitto al calciatore, Sig. Flavio Russo, la squalifica per tre giornate effettive di gara.

Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: “per avere, al 38° del secondo tempo, a giuoco fermo, afferrato per il collo un calciatore avversario strattonandolo con forza.”.

L’odierna società reclamante, con il reclamo, ha chiesto: in via principale, la riduzione della sanzione della squalifica irrogata dal Giudice Sportivo al proprio calciatore, Sig. Flavio Russo, ad una giornata effettiva di gara, anche con commutazione dei turni di squalifica in sanzione pecuniaria, nella misura ritenuta di giustizia; in subordine, la riduzione della squalifica irrogata a due giornate effettive di gara; in ulteriore subordine, la riduzione della squalifica irrogata a due giornate effettive di gara, con commutazione della terza giornata in sanzione pecuniaria, nella misura ritenuta di giustizia.

La difesa della U.S. Sassuolo Calcio s.r.l. ritiene la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo eccessivamente afflittiva e sproporzionata, rispetto al comportamento tenuto dal tesserato nella circostanza per cui è causa.

Secondo la tesi difensiva, il Giudice di prime cure non avrebbe considerato, nella propria valutazione, alcune circostanze fondamentali ai fini dell’individuazione di una congrua sanzione e più precisamente: a) la concitazione del momento e il contesto emotivo in cui si è verificato il fatto; b) la reale dinamica dell’episodio; c) la finalità dell’agire e la provocazione subita dal calciatore del Sassuolo che stava esercitando un proprio diritto; d) l’assenza di conseguenze lesive  per l’avversario; e) il curriculum disciplinare del calciatore.

La parte reclamante ritiene, quindi, che la condotta tenuta nell’evento dal proprio calciatore debba essere qualificata come meramente antisportiva e, la relativa sanzione, attenuata ex art. 13, comma 1, lettera a), CGS, stante il comportamento dell’avversario che ostacolava la ripresa del giuoco.

Tutto questo anche in considerazione di precedenti decisioni rese da questo organo giudicante, in circostanze del tutto simili a quelle oggetto dell’odierno gravame.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 12 gennaio 2024, sono comparsi il calciatore, Sig. Flavio Russo, l’Avv. Andrea Fabris, Direttore organizzativo della società reclamante e l’Avv. Mattia Grassani, il quale, dopo aver esposto i motivi di gravame, ha concluso in conformità.

Il ricorso è stato quindi trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso debba essere accolto parzialmente per i motivi che seguono.

La Corte, alla luce delle contestazioni della parte reclamante in merito alla dinamica dei fatti, ha ritenuto opportuno ascoltare, a chiarimento, l’arbitro della gara.

Il Sig. Matteo Centi, arbitro della gara oggetto di gravame, raggiunto telefonicamente, ha precisato che ad iniziare la colluttazione è stato il calciatore del Genoa, intento a ritardare la ripresa del giuoco, mentre il gesto del calciatore del Sassuolo è stato in reazione immediata a tale comportamento.

Ai fini della decisione della presente controversia, tenuto conto del referto dell’arbitro e anche delle sue precisazioni, la condotta tenuta, nella circostanza, dal tesserato della società U.S. Sassuolo Calcio s.r.l. deve essere qualificata come condotta violenta e, come tale, sanzionata ex art. 38 C.G.S., con la squalifica per tre giornate effettive di gara.

La predetta sanzione disciplinare può essere attenuata ex art. 13, comma 1, lett. a), CGS, in quanto il calciatore della società U.S. Sassuolo Calcio s.r.l. ha agito in reazione ad un comportamento ingiusto altrui, come riferito dal Direttore di Gara a questo organo giudicante.

Questa Corte, in considerazione di quanto sopra esposto, ritiene equo ridurre la sanzione della squalifica per 3 (tre) giornate effettive di gara, inflitta dal Giudice Sportivo, a 2 (due) giornate effettive di gara.

P.Q.M.

Accoglie parzialmente il reclamo e, in riforma della decisione impugnata, riduce la sanzione della squalifica irrogata a 2 (due) giornate effettive di gara.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE     

Daniele Cantini                                                           Carmine Volpe 

                                                                                                                                                           

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

 

 

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