F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0111/CSA pubblicata del 18 Gennaio 2024 – U.S. Avellino 1912 S.r.l.

Decisione/0111/CSA-2023-2024

Registro procedimenti n. 0139/CSA/2023-2024

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

II SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Pasquale Marino – Presidente

Maurizio Borgo - Vice Presidente

Stefano Toschei - Componente (relatore)

Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo n. 0139/CSA/2023-2024, proposto dalla società U.S. Avellino 1912 S.r.l. in data 19 dicembre 2023,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso Lega Italiana Calcio Professionistico - Com. Uff. n. 105/DIV – 12 dicembre 2023;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 3 gennaio 2024, il Dott. Stefano Toschei e udito l’avvocato Filippo

Pandolfi per la reclamante;

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

La società U.S. Avellino 1912 S.r.l ha proposto reclamo, in data 19 dicembre 2023, avverso la sanzione dell'obbligo di disputare una gara casalinga con il settore denominato Curva Sud, destinato ai sostenitori della società ospitante, privo di spettatori e ammenda di 1.000,00 in relazione alla gara Benevento/Avellino del 10 dicembre 2023, inflitta dal Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico - Com. Uff. n. 105/DIV del 12 dicembre 2023.

La decisione del Giudice Sportivo nei confronti della suddetta società è motivata come segue:

- posto “che, dai referti acquisiti agli atti (referto arbitrale, r. proc. fed., integrazione r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica), risulta che i sostenitori della Società Avellino, posizionati nel Settore Curva Nord hanno lanciato:

1. all'ingresso delle squadre in campo, sette petardi di forte intensità e dodici bengala sul terreno di gioco, determinando, con tale condotta, il ritardo dell'inizio della gara di otto minuti;

2. al 40° minuto della gara, in occasione della rete segnata dalla propria squadra, sette bengala e otto petardi di forte intensità sul terreno di gioco, causando ritardo della ripresa di gioco di un minuto e trenta;

3. a fine gara, due bengala e quattro petardi di forte intensità sul terreno di gioco”;

- rilevato che “Le condotte descritte ai punti 1, 2 e 3 hanno causato danni sia al manto erboso che al telone dei copri LED e precisamente, in dieci punti nel recinto e venti punti terreno di gioco”;

- appurato, inoltre, che “Dai referti della Procura Federale e del Commissario di Campo sono emerse, altresì, a carico dei sostenitori della Società Avellino le seguenti (ulteriori, n.d.r.) condotte;

- ad inizio del secondo tempo e per tutta la durata dello stesso, hanno esposto uno striscione di 3 metri x 3 metri che raffigurava un QR-CODE che inquadrato con cellulare, scaricava una foto oscena ed offensiva nei confronti dei tifosi del Benevento;

- al termine della gara hanno danneggiato cinque seggiolini nel Settore loro riservato.

- “Ritenuto che i fatti sopra indicati sono contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e costituiscono atti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica e che gli stessi sono connotati da particolare gravità, in quanto hanno provocato la sospensione della gara per un tempo complessivo di circa 9/10 minuti, hanno rappresentato un rilevante rischio per l’incolumità dei tesserati, degli addetti ai servizi e dei tifosi ed hanno provocato danni al manto erboso, ai seggiolini e ai pannelli pubblicitari”;

- “Visti gli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta”;

- “ritenuto che, nella graduazione delle sanzioni previste dal combinato disposto di cui agli artt. 26 e 8 C.G.S. sia equo irrogare la sanzione di un'ammenda e dell'obbligo di disputare la gara con uno o più Settori privi di spettatori”;

- “rilevato che dalla richiamata relazione emerge che i tifosi autori dei gesti, nelle gare disputate in casa, risultano occupare il Settore Curva Sud”;

- “ritenuto, pertanto, che l’individuazione dei settori previsti dall’art. 8, lett. d) va effettuata sulla scorta di tale elemento conoscitivo”;

- “delibera di sanzionare la Società AVELLINO con l'obbligo di disputare una gara casalinga con il Settore denominato Curva Sud, destinato ai sostenitori della Società ospitante, privo di spettatori e con l’irrogazione di EURO 1000 di AMMENDA. Dispone che la gara casalinga da disputare con il Settore Curva Sud priva di spettatori inflitta alla Società Avellino, dovrà essere scontata in Campionato con decorrenza dalla seconda giornata casalinga di Campionato successiva alla data di pubblicazione della presente decisione al fine di consentire l’attuazione delle necessarie misure organizzative (referto arbitrale, r. proc. fed., supplemento r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto)” (così, testualmente, nel provvedimento sanzionatorio oggetto di reclamo).

La società reclamante, nell’atto di reclamo, sostiene la erroneità della decisione assunta dal Giudice Sportivo perché, in particolare, la sanzione dell’obbligo di disputare una gara casalinga con il settore denominato Curva Sud privo di spettatori ed ammenda di 1.000,00 inflitta dallo stesso Giudice sportivo alla reclamante rappresenta una pena eccessivamente gravosa ed afflittiva, atteso che quest’ultimo, nell’assumere la qui contestata decisione, ha omesso di considerare la rilevantissima circostanza consistente nel fatto che la società Avellino, nel corso della corrente Stagione Sportiva 2023-2024, non ha ricevuto alcuna diffida del campo di giuoco. Quindi, più propriamente, avrebbe dovuto essere fatta applicazione, da parte del Giudice Sportivo, della previsione di cui all’art. 8, comma 1, lett. c), del C.G.S. e quindi, al più, infliggere alla ridetta società la sanzione dell’ammenda con diffida. Concludeva quindi la società reclamante chiedendo al giudice d’appello:

A) (IN VIA PRINCIPALE) accogliere il reclamo e per l'effetto, in riforma dell'impugnata delibera, annullare la sanzione dell’obbligo di disputare una gara casalinga con il settore denominato Curva Sud privo di spettatori ed ammenda di 1.000,00 (mille/00) inflittale dal Giudice Sportivo della Lega Pro, commutando la predetta sanzione in diffida con ammenda di 1.000,00 (mille/00);

B) (IN VIA SUBORDINATA) accogliere il reclamo e per l'effetto, in riforma dell'impugnata delibera, annullare la sanzione dell’obbligo di disputare una gara casalinga con il settore denominato Curva Sud privo di spettatori ed ammenda di 1.000,00 (mille/00) inflittale dal Giudice Sportivo della Lega Pro, commutando la predetta sanzione in diffida con ammenda di 5.000,00 (cinquemila/00) e/o nella diversa misura ritenuta equa e di giustizia.

Il Collegio ritiene che le contestazioni mosse alla decisione del Giudice Sportivo dalla società reclamante siano prive di pregio e che non possano comunque condurre ad una riforma della decisione assunta e qui oggetto di gravame.

Dalla documentazione presente in atti si manifestano all’evidenza e comprovate tutte le circostanze che hanno indotto il Giudice Sportivo ad applicare alla società reclamante la sanzione dell'obbligo di disputare una gara casalinga con il settore denominato Curva Sud, destinato ai sostenitori della società ospitante, privo di spettatori e ammenda di 1.000,00.

Fermo ciò neppure può affermarsi con fondatezza, come pretenderebbe di fare la società reclamante, che il Giudice Sportivo non abbia correttamente fatto applicazione delle norme del Codice della giustizia che contengono la disciplina sanzionatoria riferibile a fatti come quelli che, per come è ampiamente comprovato in atti, si sono verificati nella specie.

Al riguardo è fuor di dubbio che trovino applicazione, al caso di specie e per come indicato dallo stesso Giudice Sportivo nella decisione qui oggetto di reclamo, le previsioni recate dagli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S.. In particolare l’art. 26 C.G.S. si ripropone di punire (comma 1) “Le società (…) per i fatti violenti commessi in occasione della gara da uno o più dei propri sostenitori, sia all’interno dell'impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti, se dal fatto derivi un pericolo per l’incolumità pubblica o un danno grave all’incolumità fisica di una o più persone”.

Tale comportamento, sicuramente ascrivibile a carico dei sostenitori della società reclamante, è stato tenuto nel corso della gara Benevento/Avellino del 10 dicembre 2023, per come è documentato e comprovato nel referto del direttore di gara e nella relazione stesa dai due delegati della Procura Federale presenti all’incontro e contenuto nella documentazione allegata al suindicato referto.

In particolare nell’accurato resoconto dei delegati della Procura Federale, arricchito da una puntuale allegazione fotografica si leggono, testualmente, le stesse parole contenute (e più sopra, altrettanto testualmente, riprodotte) nella motivazione provvedimento del Giudice Sportivo, di talché, tenuto della portata fidefacente che costantemente la giurisprudenza di questa Corte Sportiva d’Appello attribuisce ai referti arbitrali e alle relazioni dei delegati della Procura Federale, essendo stata raggiunta la “prova piena” circa la sequenza e la ricostruzione dei fatti accaduti e degli eventi che hanno determinato l’applicazione delle sanzioni indicate nell’art. 26 C.G.S., deve essere solo (e unicamente) scrutinata la censura dedotta dalla reclamante riferibile alla correttezza del tipo e dell’entità della sanzione irrogata.

Pertanto, quanto al tipo di sanzione da infliggere nel caso di specie e all’entità della stessa, pare evidente che ci si trovi al cospetto di fatti particolarmente gravi e pericolosi sicché vengono in emersione le previsioni dei commi 2 e 3 del citato articolo 26.

In particolare il comma 2 stabilisce, tra l’altro, che l’entità della sanzione pecuniaria da irrogare va “da euro 3.000,00 ad euro 50.000,00 per le società di serie C (…)”. Il successivo comma 3 poi puntualizza quanto segue: “Se la società è già stata diffidata ovvero in caso di fatti particolarmente gravi, oltre alla sanzione di cui al comma 2, è inflitta una o più sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere d), e), f) (…)”. Infine il richiamato art. 8, comma 1, lett. d), indica come sanzione aggiuntiva “d) (l’)“obbligo di disputare una o più gare con uno o più settori privi di spettatori”.

Al cospetto delle sopra riprodotte norme applicabili al caso di specie, la condizione nella quale è venuta a trovarsi la società reclamante in ordine ai fatti sopra accertati risponde alla seguente sequenza di considerazioni:

a) la società reclamante milita, come è noto, nel campionato di serie C;

b) i fatti come sopra ampiamente riprodotti sono indubbiamente “particolarmente gravi” e tali da avere costretto ad una interruzione del tempo di gioco non indifferente nonché vanno qualificati come obiettivamente pericolosi, visti gli strumenti utilizzati;

c) ne consegue che la sanzione che si aggiunge a quella pecuniaria, consistente nell’obbligo di disputare una o più gare con uno o più settori privi di spettatori, doveva essere inflitta, come è stato correttamente disposto dal Giudice Sportivo, indipendentemente dalla ulteriore circostanza che la ridetta società avesse o meno, nel corso della corrente Stagione Sportiva 2023-2024, ricevuto già una diffida.

Consegue a tutto quanto sopra la inevitabile reiezione del reclamo proposto, con conferma della congruità della sanzione, sia pecuniaria che inibitoria, inflitta.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                                IL PRESIDENTE

Stefano Toschei                                                               Pasquale Marino

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

 

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