F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0110/CSA pubblicata del 18 Gennaio 2024 – U.S.D. Palmese
Decisione/0110/CSA-2023-2024
Registro procedimenti n. 0144/CSA/2023-2024
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Fabio Di Cagno – Componente
Antonino Tumbiolo - Componente (relatore)
Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo n. 0144/CSA/2023-2024, proposto dalla società U.S.D. Palmese in data 22.12.2023,
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. 66 del 19.12.2023;
visto il reclamo e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa; relatore nell’udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 4.01.2024, il Dott. Antonino Tumbiolo.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La società U.S.D. Palmese ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica per 4 giornate effettive di gara inflitta al calciatore Peluso Michele in relazione alla gara di Campionato di Serie D Girone H, Palmese - Nardò (cfr. Com. Uff. n. 66 del 19.12.2023).
Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha squalificato il calciatore per 4 giornate effettive di gara con la seguente motivazione: “Per avere rivolto espressione irriguardosa all'indirizzo del Direttore di gara."
Sostiene la società reclamante di essere stata gravemente penalizzata dalle decisioni arbitrali, in particolare in occasione di un supposto fallo di mano di un difensore avversario all'interno della propria area di rigore al 94° del secondo tempo, episodio, questo, che induceva il calciatore Peluso Michele a chiedere spiegazioni al Direttore di gara.
In punto di diritto, la stessa società reclamante adduce che l'espressione "non hai le palle" rivolta all'arbitro era dovuta alla concitazione del momento, non essendovi nel Pelosi alcuna intenzione di assumere una condotta irriguardosa nei confronti del direttore di gara, il che escluderebbe di poter ricondurre la fattispecie all'art. 36 CGS o, quantomeno, ad invocare per la stessa l'applicazione dell'attenuante prevista dall'art. 13 CGS.
Dopo aver richiamato alcuni precedenti giurisprudenziali, la società reclamante chiede la riduzione della squalifica del calciatore Peluso Michele da 4 a 2 giornate effettive.
Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 4 gennaio 2024, il reclamo è stato ritenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La decisione del Giudice Sportivo è stata presa sulla base del referto arbitrale, nel quale la condotta del calciatore veniva così descritta: “A partita terminata si avvicina a me venendo faccia a faccia iniziando ad urlarmi "vergognati non hai le palle" ripetendo questa frase 4/5 volte".
Il referto arbitrale, pur nella sua sinteticità, è chiaro nel descrivere l'atteggiamento del calciatore, oltre che l'intriseca irriguardosità del termine usato e pertanto non possono esservi dubbi sulla sussumibilità della condotta in questione nel paradigma dell’art. 36 C.G.S., anche in considerazione del fatto che l'episodio è accaduto a partita terminata.
Nè possono assumere rilevanza le supposte errate decisioni arbitrali, che. in quanto decisioni tecniche del direttore di gara, sono sottratte, per definizione, al presente giudizio.
Pertanto, alla luce degli elementi qualificanti i fatti contestati, la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo è congrua e condivisibile e va quindi confermata.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte con Pec.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Antonino Tumbiolo Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce