F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0134/TFN – SD del 19 Gennaio 2024 (motivazioni) – Ricorso del Dott. Pasquale De Meo – Reg. Prot. 122/TFN-SD

Decisione/0134/TFNSD-2023-2024

Registro procedimenti n. 0122/TFNSD/2023-2024

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Pierpaolo Grasso – Vice Presidente (Relatore)

Antonella Arpini – Componente

Amedeo Citarella – Componente

Giammaria Camici – Componente

ha pronunciato, all’udienza del giorno 11 gennaio 2024, sul ricorso proposto dal Dott. Pasquale De Meo contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio e la Procura Federale - FIGC per l’accertamento dell’illegittimità del diniego tacito all’istanza di accesso agli atti relativa al fascicolo rubricato “Accertamenti in ordine al contenuto dei messaggi intercorsi tra alcuni associati AIA in occasione della gara Milan-Empoli del 7 aprile 2023” e per la condanna all’esibizione ed all’estrazione di tutta la documentazione richiesta dal ricorrente,

la seguente

DECISIONE

Premesso in Fatto

Con ricorso depositato in data 13 dicembre 2013 e notificato in pari data sia alla Procura Federale sia alla FIGC, il Dott. De Meo adiva questo Tribunale per vedersi accertare l’illegittimità del diniego tacito asseritamente tenuto dalla Federazione e dalla Procura relativamente ad un’istanza di accesso agli atti di un fascicolo istruttorio riguardante l’indagine di cui in epigrafe, avviata su sua segnalazione, chiedendo, altresì, l’esibizione di tutta la relativa documentazione.

Dopo aver riepilogato i fatti salienti della sua segnalazione, e dopo aver ricevuto la comunicazione di avvenuta archiviazione del procedimento in data 6 settembre 2023, riferiva di aver presentato una prima istanza di accesso al fascicolo istruttorio in data 29 settembre 2023, riscontrata dalla Procura Federale in data 12 ottobre 2023 mediante l’invio del solo provvedimento di archiviazione del Procuratore Federale,  oscurato allorquando riferisce delle audizioni personali tenute e di eventuali soggetti terzi a vario titolo coinvolti.

Ha rappresentato, quindi, di aver reiterato, in data 14 ottobre 2023, la predetta istanza di accesso, richiedendo tutti gli atti del fascicolo istruttorio.

Lamentando, quindi, il silenzio sul quest’ultima istanza, ha formulato il ricorso in questione, censurando l’illegittimità del diniego tacito serbato, richiamando la disciplina di cui alla legge 241/90 e del d.lgs.33/2013 in materia di accesso civico generalizzato,  sostenendone l’applicabilità anche alla FIGC in ragione delle finalità di interesse pubblico che la sua attività tende a conseguire. Ha richiamato, quindi, giurisprudenza endofederale  in tal senso orientata, in particolare, la recente pronuncia con la quale la Corte Federale d’Appello ha ammesso, a fronte di un procedimento disciplinare avviato dalla Procura federale ed esitato nell’archiviazione, in applicazione dei principi di accesso difensivo, di trasparenza nel procedimento, di trasparenza e correttezza nel trattamento dei dati personali e più in generale, di trasparenza e democraticità della vita associativa, il diritto dell’interessato ad avere accesso ai documenti relativi al procedimento poi archiviato nei limiti in cui la sua domanda non entri in conflitto con interessi di terzi specificamente presidiati dall’ordinamento generale.

Nell’evidenziare, quindi, il carattere di strumentalità fra la richiesta formulata ed il diritto alla tutela del proprio onore, reputazione e decoro professionale, tutelabili in concreto solo a seguito di una approfondita verifica in ordine alla veridicità di quanto dichiarato dai soggetti ascoltati nel corso della audizioni tenute, ha concluso nei sensi già sopra evidenziati.

Il Procuratore Federale, con memoria depositata nei termini, ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità del ricorso in quanto non sarebbe configurabile alcun diniego tacito, avendo la Procura Federale riscontrato nei termini la prima istanza mediante l’invio delle motivazioni sottese al provvedimento di archiviazione e non avendo mai ricevuto la seconda istanza integrativa della quale il ricorrente lamenta il mancato riscontro.

Nel merito ha insistito per l’infondatezza del ricorso in quanto la Procura Federale avrebbe già ottemperato, mediante l’ostensione del provvedimento di archiviazione alla richiesta del ricorrente, in conformità ai principi sanciti dalla Corte Federale d’appello, non avendo il De Meo provato la sussistenza di un prevalente interesse  all’ottenimento di tutti gli atti del procedimento.

Non si è costituita la FIGC.

Il De Meo ha, quindi, depositato ulteriore memoria allegando la ricevuta di accettazione e di consegna dell’istanza presentata il 14 ottobre 2023, concludendo come da ricorso introduttivo.

All’udienza dell’11 gennaio 2024 le parti hanno insistito nelle contrapposte tesi. In particolare, il rappresentante della Procura Federale ha evidenziato il mancato deposito della prova dell’avvenuta consegna dell’istanza formulata dal De Meo, mentre parte ricorrente ha richiamato, a confutazione di quanto sostenuto dalla Procura, la mail inviata e depositata con l’ultima memoria.

Considerato in diritto

Il Tribunale ritiene che il ricorso sia inammissibile in quanto, come rilevato dalla Procura Federale, alcuna istanza risulta ad essa consegnata in data 14 ottobre 2023 e, pertanto, alcun diniego tacito risulta essersi formato.

Infatti la Procura federale, al riguardo, ha sostenuto di non aver mai ricevuto la seconda istanza – reiterativa della prima già volta all’ottenimento dell’intero fascicolo istruttorio e riscontrata dalla Procura mediante l’invio del solo provvedimento di archiviazione – evidenziando la mancata produzione della necessaria prova in sede di proposizione del ricorso.

La documentazione presente in atti conforta la tesi difensiva sostenuta dalla Procura Federale in quanto la difesa del De Meo ha depositato la sola ricevuta di accettazione e consegna della PEC inviata alla presidenza della FIGC e non già quella riguardante la Procura Federale, unico organo endofederale deputato alla valutazione dell’istanza ed alla trasmissione eventuale della documentazione richiesta.

L’assenza della prova di avvenuta consegna basterebbe a corroborare l’assunto difensivo di parte resistente ( ex multis Cass. Civ., Sez. V, 27 maggio 2021, n. 14874).

Invero, esaminando nel dettaglio la documentazione integrativa depositata dal ricorrente emerge che la mail con la quale è stato inviata la successiva richiesta di accesso agli atti in data 14 ottobre 2023, sebbene riporti, nell’indirizzo outlook dei destinatari riscontrabile fra  i contatti del ricorrente, quello della Procura federale, risulta essere stata indirizzata effettivamente alla presidenza della FIGC.

Infatti, aprendo la schermata del contatto in questione, il destinatario di quella missiva è solo l’indirizzo presidenza@pec.figc.it Né, in ragione della sostanziale diversità ed autonomia degli organi aditi, può ritenersi che l’invio – e la ricezione – dell’istanza da parte della presidenza della FIGC sia circostanza utile ad incardinare, all’interno di un diverso organo, nella specie la Procura Federale soggettivamente diverso e del tutto indipendente nell’ambito della struttura organizzativa federativa, un procedimento volto al riscontro di una richiesta documentale che involge attività ed implica valutazioni discrezionali indipendenti ed autonome non certo di competenza della presidenza federale.

Pertanto, non risulta in alcun modo formato alcun diniego tacito, mancandone del tutto il presupposto prodromico, vale a dire l’avvenuta ricezione di un istanza idonea a consentire l’avvio del relativo procedimento volto alla valutazione della stessa ed utile anche a consentire l’eventuale decorso del termine per la proposizione del ricorso.

Tutto ciò in disparte l’ultronea valutazione  - allo stato non rilevante e quindi non oggetto di specifico esame -  in ordine all’ammissibilità tout court di un ricorso formulato avverso un ipotetico diniego su un’istanza che sia una mera reiterazione di una precedente già oggetto di parziale diniego e nei confronti della quale siano scaduti i termini per ricorrere (ex multis Cons. Stato, Sez. V, 29 settembre 2023, n. 8589).

Alla luce di quanto sopra esposto, quindi, il ricorso va dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso nella Camera di consiglio dell’11 gennaio 2024.

 

IL RELATORE                                                           IL PRESIDENTE

Pierpaolo Grasso                                                               Carlo Sica

 

Depositato in data 19 gennaio 2024.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it