F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0137/TFN – SD del 23 Gennaio 2024 (motivazioni) – Deferimento n. 15385/1175pf22-23/GC/CAMS/fm del 14 dicembre 2023, depositato il 20 dicembre 2023, nei confronti della società ASD San Luca – Reg. Prot. 127/TFN-SD

Decisione/0137/TFNSD-2023-2024

Registro procedimenti n. 0127/TFNSD/2023-2024

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Amedeo Citarella – Componente (Relatore)

Andrea Giordano – Componente

Roberto Pellegrini – Componente

Francesca Paola Rinaldi – Componente

Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA

ha pronunciato, all’udienza del giorno 18 gennaio 2024, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 15385/1175pf22-23/GC/CAMS/fm del 20 dicembre 2023, nei confronti della società ASD San Luca,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con nota Prot. 15385/1175pf22-23/GC/CAMS/fm del 14 dicembre 2023, il Procuratore Federale ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, la Società A.S.D. San Luca per rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per i comportamenti posti in essere dal proprio Presidente dotato di poteri di rappresentanza sig. Francesco Giampaolo.

La fase istruttoria

Il procedimento, avente ad oggetto “il presunto mancato pagamento da parte della società ASD San Luca delle somme dovute all’allenatore Francesco Cozza nel termine di trenta giorni dalla notifica del lodo emesso dal Collegio Arbitrale”, risulta iscritto nel registro della Procura Federale in data 21 giugno 2023 al n. 1175 pf 22-23.

Nel corso dell’attività istruttoria sono stati acquisiti:

- la segnalazione del Dipartimento Interregionale della LND pervenuta alla Procura Federale in data 01.06.2023;

- il Lodo del Collegio Arbitrale presso la LND relativo alla vertenza n. 117/23 (Francesco Cozza – A.S.D. San Luca) del 20.04.2023, pubblicato con C.U. n. 2/2023, comunicato alla Società A.S. D. San Luca con notifica perfezionatasi a mazzo p.e.c. in data 26 aprile 2023;

- l’organigramma della A.S.D. San Luca per la stagione sportiva 2022-2023.

La Comunicazione di conclusione delle indagini risulta ritualmente notificata alle parti in data 12.7.2023.

In data 17.7.2023, la ASD San Luca inviava alla Procura Federale la ricevuta del bonifico disposto in favore dell’allenatore Francesco Cozza in data 14.7.2023, ovvero in data successiva sia al termine previsto dal Lodo del Collegio Arbitrale, sia alla notifica della CCI.

Ancora, in data 18.7.2023 la ASD San Luca trasmetteva alla Procura Federale una memoria difensiva in cui, confermato l’avvenuto pagamento di quanto previsto dal Lodo in epoca successiva alla scadenza del termine ivi previsto ed imputato il ritardo alla necessità di preservare la liquidità necessaria al proseguimento dell’attività istituzionale, chiedeva non darsi luogo al deferimento. Nelle more del deferimento interveniva l’accordo previsto dall’art. 126 CGS pubblicato in data 23.8.2023, giusta Comunicato Ufficiale n. 84/AA della FIGC, in forza del quale veniva applicata nei confronti del sig. Francesco Giampaolo la sanzione della inibizione di mesi 3 (tre) e della ASD San Luca la sanzione dell’ammenda di 100,00 e della penalizzazione di punti 1 (uno). In data 28.11.2023, con ulteriore C.U. n. 237/AA, la FIGC dava atto della mancata ottemperanza dell’accordo intervenuto con la ASD San Luca con conseguente risoluzione dello stesso.

La fase predibattimentale

Fissato il dibattimento per l’udienza del giorno 18.1.2024, la ASD San Luca faceva pervenire ulteriore memoria in cui confermava l’avvenuto pagamento, se pure in ritardo, della somma prevista dal noto Lodo, ancora una volta imputando il ritardo alle “vicissitudini succedutesi nel corso dell’inizio della stagione”, per tale motivo insistendo nella richiesta di proscioglimento.

Il dibattimento

All’udienza del 18.1.2024, tenuta in modalità video conferenza, hanno partecipato l’avv. Luca Zennaro, in rappresentanza della Procura Federale e, per la società deferita, l’avv. Francesco Giampaolo, suo Presidente e legale rappresentante.

L’avv. Zennaro ha riferito che il pagamento della sanzione concordata ex art. 126 CGS è stato effettuato, se pure tardivamente rispetto al termine, con bonifico eseguito ed inviato dalla società la stessa mattina in cui è stato notificato l’atto di deferimento, comunque prima dell’avvenuta notifica; riportatosi al deferimento, ha quindi chiesto irrogarsi la sanzione di euro 267,00 (duecentosessantasette/00) di ammenda e di punti 1 (uno) di penalizzazione.

L’avv. Giampaolo, ribadito l’avvenuto pagamento, per quanto tardivo, delle somme dovute e la già avvenuta penalizzazione di punti 1 (uno), si è rimesso alle valutazioni del Tribunale.

L’avv. Zennaro, preso atto di quanto dichiarato dall’avv. Giampaolo, ha chiesto irrogarsi la sanzione della sola ammenda di 267,00 (duecentosessantasette/00), in considerazione della già avvenuta penalizzazione. All’esito del dibattimento il Collegio ha riservato la decisione.

La decisione

Il Collegio ritiene provata con ragionevole certezza la responsabilità della società deferita.

Non vi è dubbio alcuno, come confermato dalle dichiarazioni confessorie del legale rappresentante della società, che il pagamento della somma prevista dal noto Lodo sia stato eseguito in ritardo.

Non vi è dubbio alcuno, altresì, che sia intervenuto in ritardo anche il versamento dell’ammenda di 100,00 prevista dall’accordo ex art. 126 CGS intervenuto con la Procura Federale, per tale motivo revocato dalla FIGC, giusta C.U. n. 237/AA.

Il tardivo pagamento delle somme dovute per effetto del Lodo del Collegio Arbitrale presso la L.N.D. rappresenta una chiara violazione di quanto previsto dall’art. 94-ter, comma 13 delle NOIF vigente ratione termporis, il cui accertamento comporta la responsabilità diretta della  società ex art. 6, co. 1, CGS e l’applicazione, nei suoi confronti, della sanzione della penalizzazione di uno o  più punti  in classifica (art. 31, co. 6, CGS).

In punto sanzione, il Collegio ricorda che la sanzione deve rispondere ai canoni di afflittività, proporzionalità e ragionevolezza richiesti dall’art. 44, comma 5, CGS ampiamente e diffusamente esplicitati da CFA - S.U. n. 110-2022/2023, “onde poter svolgere la funzione propria di prevenzione sociale e generale in ordine alla reiterazione della condotta illecita”.

Conseguenza dell’affermato principio è che la sanzione deve essere “necessariamente proporzionale al disvalore sociale della condotta, rispetto alla quale deve avere un adeguato effetto dissuasivo”.

In ragione di quanto precede, il Collegio ritiene che nella fattispecie in esame, complessivamente valutato il comportamento della società deferita, non vi sia motivo per la irrogazione di una sanzione superiore al minimo edittale previsto dall’art. 31, co. 6, CGS e che la stessa possa pertanto essere contenuta nella misura di punti 1 (uno) di penalizzazione, nel contempo dando atto, come emerso in udienza dalle dichiarazioni delle parti, della sua già avvenuta applicazione.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga nei confronti della società ASD San Luca la sanzione di punti 1 (uno) di penalizzazione in classifica, dando atto che tale sanzione è già stata scontata.

Così deciso nella Camera di consiglio del 18 gennaio 2024.

 

IL RELATORE                                                       IL PRESIDENTE

Amedeo Citarella                                                         Carlo Sica

 

Depositato in data 23 gennaio 2024.

 

 IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it