DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – GIUDICE SPORTIVO – 2023/2024 – seried.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 21 del 30.11.2023 – Coppa Italia – Delibera – CASARANO CALCIO S.R.L. – FIDELIS ANDRIA 2018SRLSSD
CASARANO CALCIO S.R.L. - FIDELIS ANDRIA 2018SRLSSD
Il Giudice Sportivo, - letto il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla FIDELIS ANDRIA 2018 SRL, con il quale si deduce la irregolare posizione, nella gara in epigrafe, del calciatore D’ALENA ANTONIO tesserato per la S.S.D. CASARANO CALCIO S.R.L.; - rilevato che al calciatore D’ALENA ANTONIO, all’epoca tesserato per la LUCCHESE 1905 SRL, è stata comminata all’esito della gara della Coppa Italia Serie C 2022/23, VIRTUS ENTELLA - LUCCHESE del 17 novembre 2022, la squalifica per una gara per somma di ammonizioni di cui al C.U. n. 15 Coppa Italia Serie C, del 18 novembre 2022, emesso dalla Lego Pro; - rilevato che la summenzionata squalifica non è stata scontata nella Coppa Italia Serie C 2022/23, non avendo la LUCCHESE 1905 SRL guadagnato l’accesso alle fasi successive del torneo; - rilevato che in data 1º luglio 2023 il calciatore D’ALENA ANTONIO veniva svincolato dalla LUCCHESE 1905 SRL e tale rimaneva, per la presente stagione sportiva 2023/2024, fino ad essere tesserato in data 28 ottobre 2023 per la S.S.D. CASARANO CALCIO S.R.L. con cui prendeva parte alla gara della Coppa Italia Serie D 2023/2024, fin dal primo minuto; - rilevato che la squalifica comminata nella precedente stagione sportiva non è stata scontata, non avendo il calciatore D’ALENA ANTONIO avuto la possibilità di prendere parte ad altre le gare di Coppa Italia Serie D 2023/24 disputate dalla S.S.D. CASARANO CALCIO S.R.L. prima di quella in epigrafe, alla quale il medesimo, pertanto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 19, comma 4, e 22, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva, non aveva titolo a partecipare;
P.Q.M.
Delibera: 1) di accogliere il reclamo; 2) di infliggere alla S.S.D. CASARANO CALCIO S.R.L., la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; 3) di non addebitare la tassa di reclamo.