DIPARTIMENTO INTERREGIONALE- GIUDICE SPORTIVO – 2023/2024- seried.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 22 del 21.09.2023 – Campionato Serie D – Delibera – AVC VOGHERESE 1919 – LIGORNA 1922

AVC VOGHERESE 1919 - LIGORNA 1922

Il Giudice Sportivo, - esaminato il reclamo, fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla ASD AVC VOGHERESE 1919 con il quale si deduce la irregolare posizione, nella gara in epigrafe, del calciatore TASSOTTI RICCARDO (nato il 16/06/2004) impiegato con il n. 24, nella partita in epigrafe, sin dall’inizio della gara; - esaminate le memoria fatta pervenire dalla SDC LIGORNA 1922 nella quale si chiede il rigetto del reclamo non essendo applicabile la sanzione della perdita della gara, poiché a detta della resistente risulterebbe assente l’ulteriore requisito indicato dalle disposizioni applicabili, ovvero che il giocatore abbia cambiato società sportiva. - rilevato che al calciatore summenzionato, all’epoca tesserato per l’ SDC LIGORNA 1922, è stata comminata la squalifica per una gara, per intervento falloso nei confronti di un calciatore avversario, di cui al C.U. n. 97 del 25 maggio 2023 emesso dal Dipartimento Interregionale - Campionato Nazionale Juniores Under 19, stagione sportiva 2022/2023, disputate in data 24 maggio 2023; - rilevato che la summenzionata squalifica non è stata scontata nel Campionato Nazionale Juniores Under 19 2022/2023, come ricavabile dal fatto che la gara di play-off del 24 maggio 2023 rappresenta l’ultima gara disputata dalla SDC LIGORNA 1922, nella stagione sportiva. - Rilevato, pertanto, che il calciatore TASSOTTI RICCARDO, inserito in distinta ed effettivamente impiegato per l’intera durata della gara in epigrafe, prima del Campionato Nazionale Dilettanti 2023/24, non aveva titolo a parteciparvi, ai sensi dell’art. 10, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva, non avendo scontato la summenzionata squalifica per una gara;

P.Q.M.

Delibera: 1) di accogliere il reclamo; 2) di infliggere alla SDC LIGORNA 1922 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; 3) di non addebitare il contributo di reclamo.

 

 

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