DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – GIUDICE SPORTIVO – 2023/2024 seried.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 28 del 14.11.2023 – Campionato Nazionale Juniores – Delibera – gara del 21/10/2023 REAL CALEPINA F.C. SSDARL – VIRTUSCISERANOBERGAMO190

gara del 21/10/2023 REAL CALEPINA F.C. SSDARL - VIRTUSCISERANOBERGAMO190

 Il Giudice Sportivo, - esaminato il reclamo del 24 ottobre 2023 fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla REAL CALEPINA FC SSDARL, con il quale si richiede che venga inflitta alla SSDSRL VIRTUSCISERANOBERGAMO 1909 la punizione sportiva della perdita della gara, ai sensi dell'art. 10,comma 6, lett. a) C.G.S., deducendo la irregolare posizione, nella gara in epigrafe, del calciatore POLLONI FEDERICO, inserito in distinta dalla SSDSRL VIRTUSCISERANOBERGAMO 1909 con il n. 19 e schierato in campo al 15° minuto del primo tempo della gara in epigrafe, nonostante che al medesimo, con C.U. FIGC - LND - Comitato Regionale Lombardia n. 64 del 20 aprile 2023, fosse stata comminata la squalifica per una gara effettiva, per recidività in ammonizione, non ancora scontata; - rilevato che la medesima squalifica per una gara è stata comminata al calciatore POLLONI FEDERICO, all'epoca militante nella REAL CALEPINA FC SSDARL, in occasione dell'ultima gara di Campionato Allievi Regionali Elite Under 17 del 16 aprile 2022 e pertanto, non è stata scontata nel corso del Campionato Allievi Regionali Elite Under 17 2022/2023, trattandosi dell’ultima gara disputata dalla REAL CALEPINA FC SSDARL nella stagione sportiva. - rilevato che la medesima squalifica per una gara non è stata scontata nemmeno nel corso della nuova stagione, atteso che nel Campionato Nazionale Juniores 2023/24, la SSDSRL VIRTUSCISERANOBERGAMO1909 ha inserito in distinta (come calciatore titolare o di riserva) il calciatore POLLONI FEDERICO in tutte le prime sei giornate di campionato, inclusa quella di cui in epigrafe, a cui, pertanto, non aveva titolo a partecipare, non avendo avuto modo di scontare la squalifica comminatagli;

P.Q.M.

Delibera: 1) di accogliere il reclamo; 2) di infliggere alla SSDSRL VIRTUSCISERANOBERGAMO 1909 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; 3) di non addebitare la tassa di reclamo.

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