DIPARTIMENTO INTERREGIONALE- GIUDICE SPORTIVO – 2023/2024- seried.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 62 del 12.12.2023 – Campionato Serie D – Delibera – GHIVIBORGO VDS – ORVIETANA CALCIO S.R.L.

GHIVIBORGO VDS - ORVIETANA CALCIO S.R.L.

Il Giudice Sportivo, - esaminato il reclamo, fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla GSD GHIVIBORGO VDS con il quale si deduce la irregolare posizione, nella gara in epigrafe, del calciatore FABRI FRANCESCO impiegato dalla ORVIETANA CALCIO sin dall’inizio della gara in epigrafe, con il numero 10; - rilevato che al calciatore summenzionato, all’epoca tesserato per l’AC PERUGIA CALCIO, è stata comminata la squalifica per una gara, per recidiva in ammonizioni, di cui al C.U. n. 199 del 9 maggio 2022 emesso dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B per le gare di Playoff, Quarti di finale, Campionato Primavera 2 2021/2022, disputate in data 7 maggio 2022; - rilevato che la summenzionata squalifica non è stata scontata nel Campionato Primavera 2 - 2021/2022, come ricavabile dal fatto che la gara del 7 maggio 2022 rappresenta l’ultima gara disputata dall’ AC PERUGIA CALCIO, nella stagione sportiva; - rilevato che la medesima squalifica per una gara non è stata correttamente scontata nel corso della stagione sportiva 2022/23 essendo stato il calciatore FABRI FRANCESCO inserito in distinta (come calciatore titolare o di riserva) nelle prime due giornate del Campionato Nazionale di Serie D - risultando tesserato per l’US GROSSETO 1912 dal 2 agosto al 15 settembre 2022 - e in tutte le gare del Campionato di Eccellenza Umbria - risultando tesserato per l’OLYMPHIATHYRUS S.VALENTINO dal 15 settembre 2022, fino al termine della stagione ad eccezione della gara del 26 marzo 2023, alla quale non prendeva parte in quanto squalificato per una gara per recidiva in ammonizione; - rilevato, da ultimo, come la medesima squalifica per una gara non sia stata scontata nemmeno nel corso della stagione sportiva 2023/24 essendo stato il calciatore FABRI FRANCESCO inserito in distinta (come calciatore titolare o di riserva) in tutte le prime dodici giornate del Campionato Nazionale di Serie D e impiegato sin dall’inizio nella gara del 19 novembre 2023, di cui in epigrafe, alla quale, pertanto, ai sensi dell’art. 10, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva, il medesimo non aveva titolo a partecipare;

P.Q.M.

Delibera: 1) di accogliere il reclamo; 2) di infliggere alla ORVIETANA CALCIO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; 3) di non addebitare la tassa di reclamo.

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