DIPARTIMENTO INTERREGIONALE- GIUDICE SPORTIVO – 2023/2024- seried.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 66 del 19.12.2023 – Campionato Serie D – Delibera – ALCIONE MILANO 1952 SSD ARL– ASD CHIERI
ALCIONE MILANO 1952 SSD ARL– ASD CHIERI
Il Giudice Sportivo, - esaminato il reclamo fatto pervenire dalla ASD CHIERI con il quale si deduce la irregolare posizione, nella gara in epigrafe, del calciatore Diop Serigne Fallou, tesserato per l’ALCIONE MILANO 1952 SSD ARL. - rilevato che a codesto giudice non risulta pervenuto tempestivo preannuncio di reclamo ex art. 67, comma 1, C.G.S., in merito alla gara di cui in epigrafe; - rilevato, inoltre, che il reclamo indirizzato a codesto giudice di primo grado risulta inoltrato a mezzo posta elettronica certificata il giorno 7 dicembre 2023, inutilmente decorso il termine, previsto dall’art. 67, comma 2, C.G.S., di tre giorni, esclusi i festivi, da quello in cui si è svolta la gara. - Rilevato che il 18 la ALCIONE MILANO 1952 SSD ARL depositava le proprie controdeduzioni.
P.Q.M.
Delibera: 1) l’inammissibilità del reclamo, poiché inoltrato in assenza di preannuncio, nonché tardivo; 2) di addebitare sul conto della A.S.D. CHIERI la tassa di reclamo. 3) di condannare la A.S.D. CHIERI al pagamento delle spese in favore della ALCIONE MILANO 1952 SSD ARL, per un importo pari ad euro 500, a titolo di responsabilità per lite temeraria in forza del combinato disposto dell’art. 55, comma 1, C.G.S. FIGC.