F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0119/CSA pubblicata del 25 Gennaio 2024 – ASD POL. Afragolese 1944

Decisione/0119/CSA-2023-2024

Registro procedimenti n. 0146/CSA/2023-2024

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno - Vice Presidente

Antonino Tumbiolo - Componente (relatore)

Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0146/CSA/2023-2024,  proposto dalla società ASD POL. Afragolese 1944 in data 28.12.2023,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. 69 del 22.12.2023;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 11.01.2024, il dott. Antonino Tumbiolo e udito il Sig. Langella Marco per la reclamante.

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società ASD POL. Afragolese 1944 ha proposto reclamo avverso la sanzione della inibizione a svolgere ogni attività fino al 16/1/2024, inflitta al dirigente sig. Langella Marco in relazione alla gara di Campionato di Serie D Girone I, Siracusa/Pol Afragolese 1944 del 21.12.2023, (cfr. Com. Uff. n.  69 del 22.12.2023).

 Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha inflitto al sig. Langella Marco la suddetta sanzione, motivando così il provvedimento: “Per essere uscito dalla propria are tecnica tenendo comportamento aggressivo nei confronti di un dirigente avversario cosi determinando uno stato di tensione. Sanzione così determinata in considerazione della sospensione delle attività per le festività natalizie."

Sostiene la società reclamante che la sanzione nei confronti del dirigente sarebbe irragionevole e sproporzionata rispetto alla condotta tenuta dallo stesso, che non sarebbe stata caratterizzata dal alcun connotato di violenza nei confronti del dirigente avversario.

Propone una propria ricostruzione dell'episodio che ha determinato la sanzione, divergente da quella riportata dall'arbitro nel suo referto e nell'integrazione dello stesso, chiedendo l'applicazione delle circostanze attenuanti di cui all'art.13, comma 1, lett. a) e comma 2 lett. d), con annullamento della sanzione o, in via subordinata, la riduzione della stessa.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 13 dicembre 2023, il reclamo è stato ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La decisione del Giudice Sportivo è stata presa sulla base del referto arbitrale, e del supplemento al referto.

Nel referto la condotta del sig. Langella veniva così descritta: “Tiene un comportamento aggressivo nei confronti di una persona."

Nel supplemento di referto l'arbitro dichiarava "Al minuto 45+3 del 2° tempo è stato espulso il Dirigente Langella Marco in quanto teneva un comportamento aggressivo nei confronti di una persona, nell'occasione della mass confrontation tra dirigenti, infatti è uscito dalla propria area tecnica entrando in quella avversaria e contendendo il possesso del pallone al di fuori del terreno di gioco con le riserve avversarie, causando per primo il generale parapiglia creatosi."

Gli atti ufficiali sono estremamente chiari nel descrivere la condotta del dirigente che appare meritevole della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo, anche in considerazione del parapiglia generale che proprio da tale comportamento è scaturito, secondo quanto puntualmente refertato dall'arbitro.

In applicazione del principio espresso dall’art. 61, comma 1, C.G.S., avuto riguardo al valore di “piena prova” attribuita dall’ordinamento sportivo alle dichiarazioni rese dagli ufficiali di gara all’interno dei referti, queste, in assenza di elementi probatori certi di segno contrario forniti dal soggetto reclamante che, nel caso di specie, si è limitato ad offrire una versione alternativa dei fatti, debbono costituire il perimetro nel quale la Corte deve giudicare.

Pertanto, alla luce di quanto precede, la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo è congrua e condivisibile e va quindi confermata.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                                IL PRESIDENTE

Antonino Tumbiolo                                                          Patrizio Leozappa

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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