F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0122/CSA pubblicata del 25 Gennaio 2024 – A.S.D. Città di Gallipoli – Sig. Scialpi Alessandro

 

Decisione/0122/CSA-2023-2024

Registro procedimenti n. 0148/CSA/2023-2024

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno - Vice Presidente

Andrea Galli - Componente (Relatore)

Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0148/CSA/2023-2024, proposto dalla società A.S.D. Città di Gallipoli e dal calciatore Scialpi Alessandro in data 02.01.2024,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. 69 del 22.12.2023;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 11.01.2024, l’Avv. Andrea Galli;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società A.S.D. Città di Gallipoli e il calciatore Scialpi Alessandro hanno proposto reclamo avverso la sanzione inflitta alla società ed all’atleta dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti Figc (cfr. Com. Uff. n. 69 del 22.12.2023), in relazione alla gara del Campionato di Serie D, Girone H, Città di Gallipoli / Martina Calcio del 20.12.2023.

Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha inflitto alla società reclamante la sanzione dell’ammenda di Euro 3.000,00 e diffida “Per indebita presenza nello spazio antistante gli spogliatoi di circa 15 persone non identificate ma chiaramente riconducibili alla società, fatte accedere durante l'intervallo attraverso un cancello confinante con il parcheggio lasciato aperto. I medesimi permanevano anche all'inizio del secondo tempo e al termine della gara, nonostante l'invito rivolto al dirigente della società ad allontanarli, e alcune di dette persone, al termine della gara, rivolgevano espressioni offensive e irriguardose all'indirizzo dell'Arbitro e di un A.A. (RA - RAA)”, nonché della squalifica per quattro gare effettive al tesserato Scialpi Alessandro “Per essere entrato sul terreno di gioco e aver rivolto espressioni irriguardose all'indirizzo del Direttore di gara.”

I reclamanti hanno sostenuto l’eccessiva afflittività delle sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo, rappresentando, per quanto concerne la sanzione dell’ammenda, che il cancello, che si lamenta essere stato lasciato aperto, affaccia su una zona nella quale solo le persone autorizzare in distinta possono farvi ingresso e che le persone riconducibili alla società Gallipoli erano solo in quattro ed autorizzate in distinta, mentre le altre persone presenti erano tre steward, quattro soggetti riferibili alla società ospite e due agenti di polizia del Commissariato di Gallipoli, risultando, quindi, carente la motivazione addotta dal Giudice sportivo al riguardo. Per quanto attiene alla squalifica i reclamanti osservano come il Sig. Scialpi, sostituito pochi minuti prima, rimasto nei pressi della panchina, a gioco fermo era entrato nel terreno di gioco solo per chiedere al Direttore di Gara il motivo dell'espulsione di Munoz, laddove nel referto risultano indicate delle frasi ingiuriose non proferite dal calciatore.

I reclamanti hanno concluso domandando disporsi, in via principale, l’annullamento delle sanzioni, e, in subordine, la loro riduzione.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 11 gennaio 2024 il reclamo è stato esaminato e ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere respinto.

Nel referto dell’Arbitro e dell'Assistente n.2, cui deve attribuirsi il rango di piena prova ex art. 61 comma 1 CGS, risultano ampiamente documentate e descritte le violazioni contestate alla società e al tesserato, emergendo quanto segue.

Referto Arbitro: “A fine primo tempo mentre rientravamo negli spogliatoi, trovavo 15 persone non iscritte in distinta e il cancello divisorio spalancato, invitavo il dirigente di casa il sig. Tundo a farli uscire e a chiudere il cancello. Al mio rientro in campo per il st trovavo nuovamente alcune persone nella zona antistante gli spogliatoi e invitavo nuovamente Tundo ad allontanare le persone non ammesse. A fine gara rientrando negli spogliatoi trovavo circa 10 persone che rientravano nella stessa i quali mi insultavano per il mio operato dicendo sei vergognoso! fai schifo!” Espulsione calciatori: 2 Tempo Regolamentare 31' 10-Scialpi Alessandro [CAP.] “A gioco fermo entrava sul tdg e mi diceva: 'Ma che cazzo fai! Sei scandaloso!!”

Segnalazione Assistente dell'Arbitro n°2 Giuseppe Dellaquila “A fine gara un tifoso riconducibile alla società Città di Gallipoli, avvicinatosi nella zona antistante gli spogliatoi, rivolgendosi verso di me urlava: Sempre a noi mandano sti cazzo di deficienti, sti uomini di merda vestiti di giallo!”

Integrazione di referto del 21.12.2023 “Io sottoscritto Giuseppe Scarpati della sezione di Formia (arbitro della gara di Serie D Gallipoli - Martina del 20/12/2023) tengo a precisare che le persone che più volte entravano nella zona degli spogliatoi erano riconducibili alla società di casa grazie alle tute e alle giacche riportanti il logo del Gallipoli e che il cancello spalancato divideva la zona degli spogliatoi con il parcheggio dove era consentito l'accesso al pubblico.”

Dagli atti ufficiali dalla gara emerge chiaramente la conferma della violazione contestata alla società, in quanto, sia dal referto, che dalla segnalazione dell’Assistente arbitrale, nonché dalla successiva integrazione fornita dallo stesso Direttore di Gara, risulta come alla fine del primo tempo numerose persone non autorizzate, riconducibili alla società del Gallipoli poiché indossanti tute e giacche riportanti il logo societario, si trovavano in una zona preclusa alla loro presenza, in seguito all’apertura di un cancello sito tra la zona degli spogliatoi e il parcheggio per l’accesso del pubblico, e, nonostante l’espresso invito rivolto dall’Arbitro ai dirigenti del Gallipoli, dette persone non autorizzate permanevano nella medesima zona, sia al rientro campo della terna arbitrale per il secondo tempo, sia alla fine della gara, momento in cui i presenti insultavano l'Arbitro. Tali comportamenti venivano confermati anche dall’Assistente dell'Arbitro n°2. Si tratta, quindi, di condotte gravi, reiterate e potenzialmente pericolose per l’incolumità degli Ufficiali di gara.

Per quanto concerne la sanzione della squalifica, dalla dinamica complessivamente emergente dal referto arbitrale emerge come la condotta contestata al Sig. Scialpi risulta sanzionabile nei termini stabiliti dal Giudice di prime cure, in ragione della recente modifica apportata all’art.36 del C.G.S. con Comunicato Ufficiale n.165/A del 20.04.2023, per l’indubitabile contenuto irriguardoso delle espressioni proferite dal tesserato, il cui tenore testuale risultante dal referto arbitrale smentisce la diversa ricostruzione operata dalla società reclamante.

Dette espressioni, inoltre, non risultano qualificabili alla stregua di una protesta o di una critica all’operato del direttore di gara, bensì sono rivolte direttamente alla sua persona e recano in sé un contenuto oggettivamente denigratorio, fermo restando che l’art. 36 CGS - per quanto la cosa possa apparire discutibile - non consente di operare alcuna sperequazione nella quantificazione della sanzione irrogabile, ponendo sullo stesso piano, deve ritenersi proprio al fine di eradicarle entrambe dai campi di gioco, sia la condotta qualificabile come ingiuriosa che quella meramente irriguardosa nei confronti della terna arbitrale.

Ne consegue che le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo sono congrue e condivisibili e vanno quindi confermate.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                                IL PRESIDENTE

Andrea Galli                                                                     Patrizio Leozappa

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it