F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0124/CSA pubblicata del 25 Gennaio 2024 – Città Di Varese S.r.l.

Decisione/0124/CSA-2023-2024

Registro procedimenti n. 0145/CSA/2023-2024

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno - Vice Presidente

Savio Picone - Componente (relatore)

Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo n. 0145/CSA/2023-2024, proposto dalla società Città Di Varese S.r.l. in data 31.12.2023,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale di cui al Com. Uff. n. 43 del 19.12.2023;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell'udienza del 11 gennaio 2024 tenutasi in videoconferenza il dott. Savio Picone.

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società Città di Varese ha proposto reclamo avverso la sanzione dell’ammenda di 700,00 euro, inflitta dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti (cfr. Com. Uff. n. 43 del 19 dicembre 2023), in relazione alla gara Città di Varese / Folgore Caratese del Campionato Nazionale Juniores (under 19), disputata il 16 dicembre 2023.

Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: “Per avere propri sostenitori, dal 15º minuto del secondo tempo fino al termine della gara, rivolto frasi insultanti e minacciose all'indirizzo della Terna arbitrale”.

La società reclamante ha chiesto l’annullamento dell’ammenda, per assoluta genericità della contestazione, nonché per violazione del diritto di difesa. A suo dire, la mancata specificazione delle condotte addebitate ai tifosi della squadra ospitante neppure consentirebbe, per finalità difensive, di individuare a posteriori gli autori delle ingiurie e delle minacce. Nella specie, il pubblico sarebbe stato composto esclusivamente da parenti ed amici dei giovani atleti impegnati nella gara. Non ricorrerebbero, pertanto, i presupposti per l’irrogazione della sanzione prevista dall’art. 8 C.G.S.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte in videoconferenza, il giorno 11 gennaio 2024, il ricorso è stato ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso debba essere accolto.

Il provvedimento del Giudice Sportivo scaturisce dalla segnalazione del secondo assistente dell’arbitro, sig. Blendi Alijaj.

Si legge nel referto di gara: “(…) Insulti fortemente offensivi, ingiuriosi e minacciosi, rivolti verso il Direttore di gara ed alla terna in generale, dai tifosi della squadra di casa, dal minuto 15’ del 2t fino al termine della gara ed all’uscita del terreno di gioco”.

Come è noto, alle risultanze dei documenti ufficiali di gara viene attribuito valore di piena prova “circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati”, secondo quanto stabilito dall’art. 61.1 C.G.S.; il valore probatorio privilegiato, riconosciuto dall’ordinamento sportivo al referto arbitrale, attiene all’accertamento di un fatto concreto, in relazione ad un’astratta pretesa punitiva; si tratta, come ben chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, “… di accertare: a) se un fatto si sia verificato, b) se esso

sia riferibile all’incolpato, c) se esso sia previsto dal sistema sanzionatorio ed in quale fattispecie astratta sia inquadrabile, d) quale sia, eventualmente, la sanzione giusta e proporzionata da applicare” (C.S.A., sez. un., 17 febbraio 2020 n. 51).

Orbene, non può darsi prova privilegiata di fatti e comportamenti illeciti, quando gli stessi non siano puntualmente descritti nel referto, come nella fattispecie qui controversa.

Gli ufficiali di gara non possono limitarsi a verbalizzare, in termini generici, l’utilizzo di espressioni “ingiuriose” o “minacciose” da parte di tesserati o di spettatori presenti alla gara. Dal referto devono desumersi, con sufficiente dettaglio, l’identità degli autori e le concrete modalità delle condotte illecite. D’altronde, soltanto in relazione ad una contestazione puntuale e specifica può esplicarsi, con pienezza ed effettività, il diritto di difesa dei tesserati dinanzi agli organi di giustizia sportiva.

La sanzione inflitta dal Giudice Sportivo, per quanto detto, è viziata da motivazione generica ed insufficiente.

Sulla base di quanto precede, il reclamo proposto dalla società Città di Varese è accolto.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, annulla la sanzione inflitta.

Dispone la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                                IL PRESIDENTE

Savio Picone                                                                     Patrizio Leozappa

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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