F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0079/CFA pubblicata il 30 Gennaio 2024 (motivazioni) – Procura Federale/Sig. Nicolas Cafagna-Sig. Tullio Fiaschetti-ASD Virtus Faiti

Decisione/0079/CFA-2023-2024

Registro procedimenti n. 0077/CFA/2023-2024

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Tommaso Mauceri - Componente

Marco La Greca - Componente (relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0077/CFA/2023-2024 proposto dalla Procura federale in data 27 dicembre 2023,

per la riforma della decisione del Tribunale federale nazionale - sezione disciplinare n. 127 del 21 dicembre 2023;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti gli atti della causa;

relatore nell’udienza del 17 gennaio 2024, tenutasi in videoconferenza, il Cons. Marco La Greca e udito l’Avv. Giorgio Ricciardi per il reclamante; nessuno è comparso per i resistenti.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

1. In data 14 aprile 2023, il sig. Tullio Fiaschetti, dirigente della A.S.D. Virtus Faiti, presentava alla delegazione provinciale di Latina un esposto avente ad oggetto le espressioni offensive che gli avrebbe rivolto il sig. Nicolas Cafagna, arbitro della gara tra la predetta Virtus Faiti e la SS Cosma e Damiano, tenutasi in data 2 aprile 2023 e valevole per il campionato under 17 provinciali del campionato.La Procura federale, alla quale veniva trasmesso l’esposto, espletate le relative indagini e ritenuto provato il fatto che l’arbitro e il dirigente si fossero reciprocamente rivolti espressioni offensive e irriguardose, con atteggiamenti inopportuni, rilevata la sussistenza dei presupposti per avviare l’azione disciplinare, deferiva innanzi al Tribunale federale nazionale: 1) il signor Nicolas Cafagna, per violazione dell’art. 42, comma 1 e comma 3, lettere a) e c), del Regolamento A.I.A e dell’art. 6.7 del Codice etico dell’Associazione italiana arbitri, in relazione alle frasi pronunciate e al comportamento tenuto durante la gara; 2) il sig. Tullio Fiaschetti, all’epoca dei fatti direttore generale dell’A.S.. Virtus Faiti, per violazione degli artt. 4, comma 1, e 36 del CGS, in relazione alle frasi pronunciate e al comportamento tenuto nel corso della stessa gara; 3) la Società Virtus Faiti, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del CGS, in relazione alla condotta del proprio tesserato, il sig. Tullio Fiaschetti.

Nel corso del procedimento, il sig. Cafagna aveva presentato memoria con la quale, sostanzialmente, aveva confermato i fatti esposti dal sig. Fiaschetti, ammettendo dunque la propria responsabilità.

2. Instaurato il giudizio avanti al Tribunale Federale Nazionale, all’udienza del 12 dicembre 2023, la Procura concludeva per l’accoglimento del deferimento, così precisando le proprie richieste in punto di determinazione delle sanzioni: sei mesi, rispettivamente di sospensione e di inibizione, per il Sig. Cafagna e per il Sig. Fiaschetti, e euro 800,00 (ottocento/00) di ammenda per la società.

3. Con decisione n. 127/2023-2024, il Tribunale federale nazionale - Sezione disciplinare declinava la propria competenza in favore del Tribunale federale presso il Comitato regionale Lazio, ritenuto territorialmente competente.

4. La Procura federale ha interposto reclamo avverso la decisione di primo grado, chiedendo l’affermazione della competenza del Tribunale federale nazionale, con rinvio allo stesso Tribunale, per l’esame del merito ai sensi dell’art. 106, comma 2, del Codice di giustizia sportiva ovvero, in subordine, chiedendo a questa Corte federale d’appello di decidere anche il merito, con l’accoglimento del deferimento e l’applicazione delle sanzioni richieste.

All’udienza del 17 gennaio 2024, presente l’Avv. Giorgio Ricciardi, nessuno per la parte reclamate, la causa è stata trattenuta in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

5. Va preliminarmente esaminata la questione dell’individuazione del giudice di primo grado territorialmente competente a conoscere dei procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale nei confronti degli appartenenti all’Associazione italiana arbitri - AIA per la violazione delle norme del relativo regolamento e delle pertinenti norme secondarie.

Sul punto, si è da ultimo pronunciata questa sezione, con le decisioni n. 73 e n. 76/2023-2024, adottate nel solco dei principi precedentemente affermati dalle Sezioni unite di questa stessa Corte federale d’appello a partire dalla decisione n. 9/2023-2024 (cui hanno fatto seguito molteplici alte decisioni: Sez. un., n. 46, n. 47, n. 48, n. 66 e n. 68/2023-2024).

Si ripercorre di seguito, condividendolo e facendolo proprio, l’iter motivazionale esposto nella citata, precedente decisione di questa sezione n. 76/2023-2024.

La questione, è noto, si è posta per il contrasto fra gli artt. 84 e 92 del Codice di giustizia sportiva (i quali operano una distinzione tra Tribunale nazionale e Tribunale territoriale, a seconda se l’attività degli associati AIA sia svolta a livello nazionale o territoriale) e il sopravvenuto art. 63 del regolamento AIA che, invece, attribuisce sempre tale competenza alla Sezione disciplinare del Tribunale federale a livello nazionale.

Al riguardo, l’orientamento delle Sezioni unite, cui la sezione intende ancora conformarsi, è nel senso di ritenere che l’antinomia fra le diverse fonti vada risolta alla luce del criterio cronologico e non di quello gerarchico. E ciò, in quanto:

- “argomentando solo in termini di relazione gerarchica tra le fonti, si perviene al sostanziale svuotamento della portata precettiva dell’art.62 del nuovo regolamento AIA, laddove avrebbero dovuto essere apprezzati e focalizzati, anche alla luce delle premesse e della finalità sottese alla riforma in parola, sia il dato temporale della sopravvenienza del nuovo precetto sia la sua generale portata applicativa, quale essa emerge dalla formulazione letterale della disposizione, che oblitera del tutto il riferimento alla rilevanza territoriale della condotta della quale sia ravvisato un profilo disciplinare e, conseguentemente, sul piano processuale sportivo, il radicamento della competenza del giudice sportivo in ambito territoriale”;

- “[ad] ogni buon conto, se anche se si volesse accedere al criterio ermeneutico che fa riferimento, anche in materia di diritto sportivo, alla gerarchia delle fonti (Collegio di garanzia dello sport, Sez. I, n. 35/2017), gli esiti non cambierebbero.  Difatti, per individuare tale gerarchia delle fonti nell’ordinamento sportivo federale occorrerebbe fare riferimento all’art. 2 dello Statuto F.I.G.C., rubricato «Principi fondamentali», il quale, al comma 6, prevede che «Le fonti dell’ordinamento federale sono nell’ordine: 1) lo Statuto federale; 2) le Norme organizzative interne federali, il Codice di giustizia sportiva e le altre disposizioni emanate dal Consiglio federale; 3) gli Statuti e i regolamenti delle Leghe, delle Componenti Tecniche, dell’AIA, del Settore Tecnico e del Settore Giovanile» (Corte sportiva d’appello nazionale, SS.UU., n. 90/2017/2018), là dove la disposizione statutaria evidenzia – con una scelta forse opinabile ma chiara - la equiordinazione tra Codice di giustizia sportiva e le altre disposizioni emanate dal Consiglio federale”;

- “il comunicato ufficiale del Consiglio federale n. 74/A, nelle premesse, dispone: <<ravvisata l’esigenza di prevedere che gli associati dell’AIA siano assoggettati esclusivamente alla potestà disciplinare degli Organi della FIGC con attribuzione delle funzioni disciplinari rispettivamente alla Procura federale FIGC e agli Organi Giudicanti della FIGC di livello nazionale di primo e secondo grado>>;

- “appare evidente, pertanto, la scelta inequivoca del Legislatore federale, nell’assegnare <<all’AIA il termine del 15 dicembre 2022, per adeguare il proprio Regolamento ai “Principi informatori dei Regolamenti della Associazione Italiana Arbitri”>>, di attribuire la competenza, in primo grado a “livello nazionale” e, quindi, al Tribunale federale nazionale”;

- resta peraltro ferma “l’opportunità che il legislatore federale intervenga espressamente per ricondurre ad un’unità, con un insieme di disposizioni tra loro coerenti anche dal punto di vista formale, il sistema di riparto delle competenze tra i diversi livelli, nazionale e federale, della giustizia sportiva”.

6. La giurisprudenza del Tribunale federale nazionale è ancora e nuovamente orientata a privilegiare il criterio gerarchico di risoluzione del conflitto di norme.

Così fa anche la decisione qui impugnata che, dando atto del difforme indirizzo del giudice di appello, ritiene tuttavia di porsi nel solco dei propri precedenti (decisioni n. 57, n. 58, n. 103, n. 105, n. 108, n. 121, n. 124, n. 126 /2023-2024), a tal fine valorizzando un triplice ordine di rilievi, che questa Corte non avrebbe adeguatamente considerato nelle proprie precedenti pronunzie:

- l’art. 2, comma 6, dello statuto FIGC pone il Codice di giustizia sportiva al secondo e il regolamento AIA al terzo livello delle fonti dell’ordinamento federale;

- sarebbe irrilevante la circostanza che il regolamento AIA sia stato approvato dal Consiglio federale, in quanto l’art. 2, comma 6, dello statuto federale include nel secondo livello le (sole) “altre disposizioni emanate dal Consiglio federale” e il successivo art. 27 distingue la funzione di emanazione di atti normativi attribuita al Consiglio federale (comma 2) da quella di approvazione di atti normativi di diversa origine, quale appunto il regolamento AIA (comma 2, lett. m);

- soprattutto, l’art. 33, comma 7, dello statuto federale riserva al Codice di giustizia sportiva l’individuazione delle “competenze degli Organi di giustizia sportiva”. Testualmente, la disposizione non lascerebbe spazio a norme di rango inferiore, che dunque non potrebbero validamente intervenire in materia e, occorrendo, andrebbero disapplicate dal giudice.

7. La valutazione del TFN, come già evidenziato nella decisione n. 74/2023-2024, “sembra trascurare il senso della recentissima riforma della tematica disciplinare nell’ambito dell’AIA.

Adottata in seguito a vicende deprecabili, che si erano imposte all’attenzione dell’opinione pubblica, questa riforma è solo all’apparenza espressione di pura autonomia associativa, rispetto alla quale il ruolo degli organi federali si sia limitato a una funzione di controllo e approvazione.

Come appare dal comunicato ufficiale n. 74/A del 15 novembre 2022, è stato invece proprio il Consiglio federale della FIGC a dare impulso al procedimento, approvando modifiche al testo dei Principi informatori dei regolamenti dell’Associazione italiana arbitri, con eliminazione della previsione della giustizia domestica dell’AIA, e assegnando all’AIA il termine del successivo 15 dicembre per adeguare il proprio regolamento ai mutati principi, con previsione di intervento sostitutivo di un commissario ad acta in caso di mancato rispetto del termine da parte dell’Associazione.

E ciò – come detto - <ravvisata l’esigenza di prevedere che gli associati dell’AIA siano assoggettati esclusivamente alla potestà disciplinare degli Organi della FIGC con attribuzione delle funzioni disciplinari rispettivamente alla Procura federale FIGC e agli Organi Giudicanti della FIGC di livello nazionale di primo e secondo grado>.

Ne è seguita l’adozione delle modifiche al regolamento dell’AIA, compresa, fra le altre, quella di cui ora si discute, approvate dal Presidente federale, previa delega del Consiglio federale, con il comunicato ufficiale n. 97/A del 23 dicembre 2022.

Di conseguenza, una lettura delle disposizioni che ne privilegi l’aspetto solo formale, collocandosi al di fuori del quadro complessivo di riferimento, tradirebbe la reale intenzione del legislatore federale (di cui è necessario tener conto anche a norma dell’art. 12, primo comma, disp. prel. cod. civ.) e finirebbe per svuotare in gran parte la complessiva riforma. Se dunque è vero che un intervento di coordinamento sembra opportuno per garantire coerenza formale al sistema, sarebbe improprio far discendere da tale attuale difetto una totale elusione del fine perseguito dall’intervento normativo recente ed espressamente dichiarato in un documento federale, quale è il comunicato ufficiale n. 74/A.

In disparte la questione (appunto, formale) della distinzione tra emanazione e approvazione dell’atto normativo, la cronologia sopra riassunta dimostra che la modifica al sistema disciplinare dell’AIA è comunque riferibile alla sostanziale iniziativa del Consiglio federale e come tale va considerata anche in relazione al disposto degli artt. 2, comma 6, e 33, comma 7, dello Statuto federale, con una conseguente modifica - implicita, ma inequivoca e consapevolmente perseguita - delle relative disposizioni del Codice di giustizia sportiva.

In conclusione, la Sezione ritiene di ribadire la giurisprudenza di questa Corte federale d’appello, secondo cui l’apparente contrasto fra le disposizioni evocate va risolto nel senso di riconoscere prevalente il disposto dell’art. 63 del regolamento AIA, in piena coerenza, appunto, con il dichiarato intento del legislatore federale.

In questa parte il reclamo della Procura federale va pertanto accolto con affermazione della competenza territoriale del Tribunale federale nazionale e riforma della decisione impugnata.

Non ne consegue, tuttavia, la retrocessione della causa al primo grado in ritenuta applicazione dell’art. 106, comma 2, quarto periodo, CGS. Secondo la giurisprudenza più recente, infatti, la disposizione codicistica va letta alla luce della natura del giudizio di appello e dei criteri di speditezza del processo sportivo, cosicché i casi in cui le fattispecie di inammissibilità e di improcedibilità dichiarate dall’organo di primo grado legittimano l’annullamento della decisione con rinvio sono solo quelle (invero, poche) specificamente contemplate dalla norma (Corte fed. app., Sez. un., n. 9/2023-2024, sulla scia di Corte fed. app., Sez. un., n. 2/2023-2024, e successive decisioni conformi, comprese le decisioni n. 46, n. 47, n. 48, n. 66, n. 68 e n. 73, prima citate e rese appunto in controversie analoghe a quella attuale).

8. Il Collegio ritiene quindi di accedere al merito della vicenda.

Le circostanze di fatto possono dirsi pacifiche.

Il Sig. Fiaschetti, dirigente della A.S.D. Virtus Faiti, nel corso dell’incontro tra questa società e la SS Cosma e Damiano (incontro valevole per il campionato allievi under 17 provinciali del comitato regionale Lazio), si rivolgeva all’arbitro con espressioni dapprima ingiuriose (“E corri un po’, e che c****, ma che ti ammonisci, v*********”), poi minacciose (“Che guardi, tanto qui ti aspetto”). Il Sig. Cafagna, arbitro dell’incontro, per parte sua, pure teneva un contegno inadeguato, sia pure in risposta alle provocazioni del predetto dirigente, formulando un invito, all’indirizzo di un altro dirigente della Virtus Faiti, a “stare calmo”, onde evitare che qualche “idiota lì fuori” facesse “casino” (l’espressione, di per sé non univoca circa il destinatario, è stata poi, in sede di indagini, correttamente riconosciuta dall’arbitro come rivolta al Sig. Fiaschetti). Indi, rispetto, alla frase dai toni minacciosi, l’arbitro ha direttamente replicato con la seguente frase: “Tranquillo, io da lì esco”.

Si tratta in entrambi i casi di condotte che risultano essere state poste in essere in palese violazione dei rispettivi e specifici obblighi comportamentali.

In particolare, quanto al Dirigente, la Procura ha correttamente contestato la violazione dell’articolo 4, comma, 1, del CGS, in relazione all’obbligo di osservare “i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva”, e dell’articolo 36, comma 2, del CGS, che stabilisce, con specifico riferimento (per quanto in particolare ora rileva) ai dirigenti, la sanzione (lettera a) della inibizione “in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara”.

Quanto all’arbitro, è stata contestata la violazione dell’articolo 42, comma 1 e comma 3, lettere a) e c) del regolamento A.I.A, in relazione all’obbligo di comportarsi “in osservanza dei principi di terzietà, imparzialità ed indipendenza di giudizio, nonché… in ogni rapporto comunque riferibile alla attività sportiva, con trasparenza, correttezza e probità” (comma 1), di rispettare “il codice etico e di comportamento” (comma 3, lettera a)  e di “improntare” il proprio “comportamento, anche estraneo allo svolgimento dell’attività sportiva e nei rapporti con colleghi e terzi, ai principi di lealtà, trasparenza, rettitudine e della comune morale, a difesa della credibilità ed immagine dell’AIA e del loro ruolo arbitrale”.

Sia il dirigente che l’arbitro sono evidentemente incorsi nelle violazioni contestate, in maniera simmetrica rispetto ai rispettivi obblighi, avendo ciascuno violato sia gli obblighi generali di lealtà, probità e correttezza, sia di comportamento specifico da tenere nei confronti, rispettivamente, dell’arbitro e del dirigente.

La responsabilità dei soggetti deferiti va dunque ritenuta sussistente ai sensi delle richiamate disposizioni.

Al tempo stesso, rispetto a quanto richiesto dalla Procura, ritiene il Collegio di diminuire di un mese la sanzione della sospensione nei confronti dell’arbitro, il sig. Cafagna, in ragione, da una parte, del fatto che egli è stato inizialmente vittima degli insulti provenienti dal dirigente (sia pure non avendo saputo mantenere poi un comportamento adeguato al ruolo, astenendosi dal replicare) e, dall’altro, del contegno tenuto nella fase di indagini, avendo egli sostanzialmente ammesso la propria responsabilità, anche rispetto a circostanze non univoche (il fatto che l’epiteto fosse effettivamente rivolto al dirigente autore delle offese).

Il Collegio ritiene invece congrue le proposte sanzioni sia di 6 mesi di inibizione nei confronti del Dirigente, sig. Fiaschetti, atteso che egli per primo ha violato gli obblighi di comportamento ai quali era tenuto, sia di euro 800,00 di ammenda nei confronti della società per responsabilità ai sensi dell’art. 6, comma 2, del C.G.S..

Per quanto precede, il reclamo della Procura va dunque accolto, nei sensi dianzi esposti.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della decisione impugnata, irroga le seguenti sanzioni:

- al sig. Nicolas Cafagna, sospensione di mesi 5 (cinque);

- al sig. Tullio Fiaschetti, inibizione di mesi 6 (sei);

- alla società A.S.D. Virtus Faiti, ammenda di 800,00 (ottocento/00).

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                                IL PRESIDENTE

Marco La Greca                                                                Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it