F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0125/CSA pubblicata del 31 Gennaio 2024 – Aquila Montevarchi 1902 S.S.D.

Decisione/0125/CSA-2023-2024

Registro procedimenti n. 0189/CSA/2023-2024

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno - Vice Presidente (relatore)

Agostino Chiappiniello - Componente

Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo con procedimento d’urgenza numero 0189/CSA/2023-2024, proposto dalla società Aquila Montevarchi 1902 S.S.D. a r.l. in data 24.01.2024, per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale di cui al Com. Uff. n. 80 del 23.01.2024;

visto il reclamo e i relativi allegati;

 visti tutti gli atti della causa;

relatore nell'udienza del 26 gennaio 2024, tenutasi in videoconferenza, l'Avv. Fabio Di Cagno e udito l’Avv. Fabio Giotti per la reclamante.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con reclamo con procedura d’urgenza del 24.1.2024, preceduto da regolare preannuncio, la società Aquila Montevarchi 1902 S.S.D. ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 80 del 23.1.2024, con la quale le sono state comminate le sanzioni dell’ammenda di 1.500,00 e della disputa di 1 gara a porte chiuse, “per avere propri sostenitori introdotto ed utilizzato materiale pirotecnico (1 petardo) esploso a poca distanza da un A.A. provocandogli stordimento e perdita temporanea di udito”.

Episodio occorso al 5° minuto del primo tempo dell’incontro Cenaia / Aquila Montevarchi, disputatosi in Pisacenaia (PI) il 21.1.2024 e valevole per il Campionato Nazionale di Serie D – Girone E, così descritto nel proprio referto dall’Assistente n. 2: “al 5’ minuto del pt veniva lanciato, nei pressi del centrocampo, da parte dei tifosi ospiti (i quali occupavano tutta la tribuna dietro di me) un petardo che scoppiava a circa 3 metri da me, lo scoppio così ravvicinato del petardo mi provocava all’istante dolore e perdita di udito temporanea, rimanendo stordito nell’orecchio sinistro per circa 10 minuti di gara”.

La reclamante, pur consapevole che tali sanzioni rappresentano un aggravamento della precedente sanzione (ammenda con diffida) comminatale dal Giudice Sportivo con C.U. n. 71 del 9.1.2024 (confermata dalla Corte Sportiva d’Appello), sempre per intemperanze dei propri sostenitori, ne lamenta tuttavia l’eccessiva afflittività, in quanto il Giudice Sportivo non avrebbe tenuto conto che si era trattato di un gesto isolato, rimasto tale per tutto l’arco della gara, ascrivibile ad un singolo soggetto che aveva lanciato un solo petardo senza alcuna intenzione di arrecare danno alle persone presenti sul campo, tanto che l’Assistente non aveva lamentato alcuna conseguenza grave tale da comportare l’interruzione, seppure temporanea, dell’incontro. Sottolinea inoltre che essa società risultava diffidata per il lancio di oggetti e non già per l’accensione o il lancio di petardi.

Dopo aver evidenziato che sanzioni più blande erano state in precedenza comminate in fattispecie ben più gravi, la reclamante invoca l’applicazione del principio di proporzionalità della sanzione, sostenendo che l’art. 25, comma 3, C.G.S., violato nella fattispecie in esame, al comma 4 prevede appunto una graduazione delle sanzioni “in considerazione delle concrete circostanze del fatto”, circostanze che, per come innanzi delineate, renderebbero più adeguata la sanzione di cui all’art. 8, comma, 1, lett. d), C.G.S.(obbligo di disputare una o più gare con uno o più settori privi di spettatori), rispetto alla più grave sanzione di cui alla lett. e) (obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse). Ciò anche al fine di non punire l’intera tifoseria della Aquila Montevarchi (nonchè quella della squadra futura ospite), bensì solo quei tifosi che notoriamente occupano il settore “Curva Sud” dello stadio di Montevarchi e che in trasferta, posizionati nel settore loro riservato, si erano resi protagonisti delle intemperanze sanzionate dal Giudice Sportivo.

Conclude quindi la reclamante per la rimodulazione della sanzione, nell’obbligo di disputare 1 gara con il settore denominato Curva Sud dello Stadio Brilli Peri di Montevarchi privo di spettatori e per la riduzione dell’ammenda nella misura ritenuta di giustizia.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo è fondato solo in parte.

Come rilevato dalla stessa reclamante, è indubbio che il Giudice Sportivo, a fronte dell’ammenda con diffida già in precedenza rimediata dalla società, sempre per intemperanze dei propri tifosi in campo avverso (indipendentemente dalle modalità concrete con cui tali intemperanze si sono manifestate), ha correttamente ritenuto di comminare una sanzione più gravosa, individuandola nella disputa di una gara a porte chiuse (art. 8, comma 1, lett. e), C.G.S.), piuttosto che nella chiusura di un settore dello stadio (lett. d) della medesima disposizione).

Questa Corte Sportiva ritiene di dover condividere tale scelta, considerando che se è pur vero che è stato lanciato sul campo di gioco un solo petardo ad opera di un solo soggetto (quantunque non isolato, bensì inserito all’interno di una frangia del tifo organizzato), è anche vero che lo scoppio, evidentemente assai violento, ha comportato un grave pericolo per l’incolumità dell’Assistente, il quale è rimasto stordito e temporaneamente privato dell’udito.

Peraltro, non può non considerarsi che, come già affermato in precedenti consimili, la sanzione di cui alla lettera d) di cui all’art. 8, comma 1, C.G.S., non solo appare di portata scarsamente afflittiva in ambito dilettantistico (ove le ridotte dimensioni degli impianti e l’esiguo numero di spettatori non garantiscono che la chiusura di un settore precluda effettivamente l’accesso ai più facinorosi), ma, più in generale, appare di discutibile applicazione alle intemperanze dei tifosi in campo avverso, risultando difatti assai difficile, se non proprio impossibile, stabilire un collegamento diretto tra quei tifosi ed un determinato settore dello stadio casalingo.

Dunque, sono proprio le “concrete circostanze del fatto” da valutare ex art. 25, comma 4, C.G.S., ad escludere l’applicabilità della sanzione invocata dalla reclamante.

Tali circostanze, con specifico riferimento al lancio di un solo petardo ed all’assenza di qualsivoglia altra intemperanza nel corso della gara, possono tuttavia essere valorizzate in funzione di una riduzione dell’ammenda, che può essere contenuta nella più equa misura di 1.000,00.

P.Q.M.

Accoglie parzialmente il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, riduce la sanzione dell'ammenda a 1.000,00.

Conferma nel resto.

Dispone la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                                IL PRESIDENTE

Fabio Di Cagno                                                                          Patrizio Leozappa

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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