F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0140/TFN – SD del 26 Gennaio 2024 (motivazioni) – Deferimento n. 13343/121pf23-24/GC/GR/ff del 17 novembre 2023, depositato il 21 novembre 2023, nei confronti dei sigg. Mauro Tamburin, Davide Fasone e della società ASD Coelsanus – Reg. Prot. 111/TFN-SD

Decisione/0140/TFNSD-2023-2024

Registro procedimenti n. 0111/TFNSD/2023-2024

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Pierpaolo Grasso – Presidente

Antonella Arpini – Componente

Amedeo Citarella – Componente (Relatore)

Monica Coscia – Componente

Francesca Paola Rinaldi – Componente

Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA

ha pronunciato, all’udienza del giorno 25 gennaio 2024, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 13343/121pf2324/GC/GR/ff del 21 novembre 2023, nei confronti dei sigg.ri Mauro Tamburin, Davide Fasone, nonché nei confronti della società ASD Coelsanus,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con nota Prot. 13343/121pf23-24/GC/GR/ff del 17 novembre 2023, il Procuratore Federale ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:

1. il sig. Mauro Tamburin, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Coelsanus, per rispondere della violazione degli art. 4 comma 1, e 32 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 38 comma 1 e 4 delle N.O.I.F. e art. 40 comma 3 del Regolamento del Settore Tecnico e a quanto previsto al punto 2.6 del C.U. n. 1 Settore Giovanile e Scolastico del 1° luglio 2022, per avere lo stesso, nella qualità di Presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Coelsanus, consentito e non impedito che il sig. Davide Fasone, allenatore iscritto all’Albo del settore tecnico e all’epoca dei fatti non tesserato, organizzasse e dirigesse in data 15 giugno 2023 e 17 giugno 2023 un open day - senza alcuna autorizzazione federale - presso il campo di Sossano in cui si allenano le squadre della società Coelsanus. A tale open day, hanno partecipato, tra gli altri, i calciatori sigg.ri Amit Basra e Sawadogu Koudouss, soggetti tesserati con la società SSDARL Sarego Liona Academy, senza previa richiesta e ottenimento del nulla osta autorizzativo da parte della società di appartenenza; nonché ancora per avere consentito e non impedito che il sig. Davide Fasone svolgesse, nel corso della stessa stagione sportiva 2022-2023, la doppia attività dapprima con la SSDARL Sarego Liona Academy, sino al 23 marzo 2023, data in cui ha formalizzato le dimissioni, salvo poi svolgere il ruolo di allenatore privo di tesseramento per la A.S.D. Coelsanus organizzando e dirigendo l’open day nei giorni 15 e 17 giugno 2023; nonché, ancora, per non aver impedito che il sig. Davide Fasone svolgesse attività collegata direttamente o indirettamente al trasferimento ed al collocamento quantomeno dei due giovani calciatori sigg.ri Amit Basra e Sawadogu Koudouss, soggetti tesserati con la società Sarego Liona Academy, invitandoli in data 15 giugno 2023 e 17 giugno 2023 ad un open day organizzato - senza nessuna autorizzazione – dalla società A.S.D. Coelsanus, al fine di convincerli a tesserarsi per quest’ultima società;

2. il sig. Davide Fasone, all’epoca dei fatti allenatore iscritto all’albo del Settore Tecnico ma non tesserato, per rispondere della violazione dell’art. 4 comma 1, e 32 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 38 comma 1 e 4 delle N.O.I.F., 37 comma 1 e 40 comma 3 del Regolamento del Settore Tecnico ed a quanto previsto al punto 2.6 del C.U. n. 1 Settore Giovanile e Scolastico del 1° luglio 2022, per avere lo stesso, quale allenatore iscritto all’Albo del Settore Tecnico ma non tesserato all’epoca dei fatti, organizzato e diretto un open day in data 15 giugno 2023 e 17 giugno 2023 - senza alcuna autorizzazione federale - presso il campo di Sossano dove si allenano le squadre della società Coelsanus. A tale open day, hanno partecipato, tra gli altri, i calciatori sigg.ri Amit Basra e Sawadogu Koudouss, soggetti tesserati con la società SSDARL Sarego Liona Academy, alla quale non è stato né chiesto e né ottenuto nessun nulla osta autorizzativo; nonché ancora per avere svolto nel corso della stessa stagione sportiva 2022-2023 la doppia attività, dapprima con la SSDARL Sarego Liona Academy sino al 23 marzo 2023, data in cui ha formalizzato le dimissioni, salvo poi svolgere il ruolo di allenatore privo di tesseramento per la A.S.D. Coelsanus organizzando e dirigendo l’open day nei giorni 15 e 17 giugno 2023; nonché, ancora, per aver svolto attività collegata direttamente o indirettamente al trasferimento ed al collocamento quantomeno dei due giovani calciatori sigg.ri Amit Basra e Sawadogu Koudouss, soggetti tesserati con la società Sarego Liona Academy, invitandoli in data 15 giugno 2023 e 17 giugno 2023 ad un open day organizzato senza nessuna autorizzazione - dalla società A.S.D. Coelsanus, al fine di convincerli a tesserarsi per quest’ultima tale società;

3. la società A.S.D. Coelsanus, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Mauro Tamburin e Davide Fasone così come descritti nei relativi capi di incolpazione.

La fase istruttoria

Il procedimento, avente ad oggetto “Accertamenti in ordine all'organizzazione di provini non autorizzati da parte del tecnico Davide Fasone - UEFA B cod.150.545 - finalizzata al tesseramento di alcuni calciatori della società SSDARL Sarego Liona Academy in favore della società ASD Coelsanus”, risulta iscritto nel registro della Procura Federale in data 25 luglio 2023 al n. 121 pf 23-24.

Nel corso dell’attività istruttoria sono stati acquisiti: l’esposto del 28 giugno 2023 del sig. Daniele Fortuna, legale rappresentante della società Sarego Liona Academy; i fogli di censimento delle società SSDARL Sarego Liona Academy e A.S.D. Coelsanus per la stagione sportiva 2022-2023; la posizione di tesseramento del sig. Davide Fasone.

Sono inoltre stati sentiti il sig. Andrea Ranzato, responsabile del settore giovanile della società SSDARL Sarego Liona Academy, ed il sig. Davide Fasone.

All’esito della Comunicazione di conclusione delle indagini nessuna delle parti ha inviato scritti difensivi o chiesto di essere sentita.

La fase predibattimentale

Fissato il dibattimento per l’udienza del giorno 14.12.2023, la trattazione era rinviata con ordinanza in pari data al successivo 25.1.2024, in quanto non acquisita la prova della tempestiva notifica del decreto di fissazione dell’udienza al sig. Davide Fasone.

Il dibattimento

All’udienza del 25.1.2024, tenuta in modalità video conferenza, l’avv. Greco, in rappresentanza della Procura Federale, riportatosi all’atto di deferimento, ha chiesto irrogarsi le seguenti sanzioni:

mesi 6 (sei) di inibizione per il sig. Mauro Tamburin;

mesi 8 (otto) di squalifica per il sig. Davide Fasone;

ammenda di 800,00 (ottocento/00) per la società A.S.D. Coelsanus.

Nessuno è comparso per i deferiti, che non hanno fatto pervenire memorie difensive. All’esito del dibattimento il Collegio ha riservato la decisione.

La decisione

Il Collegio ritiene provata con ragionevole certezza la responsabilità di tutti i deferiti.

Gli atti di indagine, con particolare riferimento alle dichiarazioni rese dal sig. Ranzato Andrea, responsabile del settore giovanile della società Sarego Liona Accademy, nonché a quelle auto confessorie dei deferiti, hanno confermato che nei giorni 15 e 17 giugno 2023, sotto la direzione del sig. Davide Fasone, presso il campo sportivo di Sossano, sede di allenamento delle squadre della società Coelsanus, si è tenuto un open day in assenza di autorizzazione federale, come invece previsto dal punto 2.6 del C.U. n. 1 del SGS del 1° luglio 2022.

A tale evento hanno tra gli altri partecipato i calciatori Amit Basra e Sawadogu Koudoussu, all’epoca tesserati con la società SSDARL Sarego Liona Accademy, in assenza di richiesta di nulla osta autorizzativo alla società di appartenenza.

La circostanza dell’evento è stata confermata dal sig. Ranzato Andrea, preventivamente informato da altro giovane tesserato, sig. Singh Harashvir, a sua volta invitato a parteciparvi da Sawadogu Koudoussu.

Il ridetto Ranzato, invero, appreso dell’evento, il giorno previsto si recava presso l’impianto di Sossano in dotazione alla A.S.D. Coelsanus e constatava de visu la presenza del sig. Fasone che dirigeva l’allenamento/provino di circa venti ragazzi, tra cui per l’appunto, i citati Amit Basra e Sawadogu Koudoussu.

Secondo quanto dichiarato dal Ranzato, erano presenti, nei pressi di una delle due porte, anche altri soggetti, presumibilmente dirigenti della A.S.D. Coelsanus, circostanza comunque irrilevante ai fini dell’accertamento dei fati di cui al procedimento.

Che in quei giorni si siano tenuti i provini di giovani calciatori non è stato escluso dal sig.  Mauro Tamburin, il quale ha precisato di avere consegnato le chiavi dell’impianto di Sossano al Fasone, sebbene asseritamente “solo per consentirgli di dotarsi di palloni di gioco” ed ha altresì dichiarato che, “nella mia veste di Presidente, ho dato carta agli allenatori ed anche a Mister Fasone di gestire la squadra; una volta che questa è formata, io ed il Segretario, sig. Ghiotto Michel, verifichiamo se i ragazzi indicati sono liberi o vincolati”.

Si ammette, dunque, a tutto voler concedere, di non avere impedito e, dunque, di avere consentito al Fasone, per quanto già precedentemente tesserato, di svolgere provini anche di calciatori tesserati presso altre società in assenza di autorizzazioni e di nulla osta autorizzativi, nonché di contattarli ai fini di un successivo tesseramento.

Devesi però ritenere che il Tamburin fosse ben a conoscenza dei fatti.

Sul punto così si espresso il Fasone: “[…] la società era a conoscenza del fatto che nei giorni 15 e 17 giugno 2023 si sarebbero tenuti questi allenamenti, in quanto fu il Presidente stesso, sig. Tamburin, a chiedermi di valutare lo stato dei giocatori al tempo in rosa ed, eventualmente, di portare altri ragazzi alla selezione […]”.

Quanto alla presenza dei calciatori Amit Basra e Sawadogu Koudoussu, tesserati con la società Sarego Liona, poi, il Fasone ha ammesso di averli invitati agli allenamenti, sebbene sull’erroneo presupposto che la stagione 2022/2023 fosse per loro conclusa. Da ultimo, è documentalmente provato che il sig. Davide Fasone, nella stagione sportiva 2022/2023, sia stato tesserato come allenatore per la SSDARL Sarego Liona Academy sino alle dimissioni del 23 marzo 2023 e che nel prosieguo della stagione abbia svolto la medesima funzione di allenatore per la  società A.S.D. Coelsanus, come ammesso dai deferiti in sede di audizione, in chiara violazione dello specifico divieto previsto dall’art. 38, co. 4, delle NOIF (4. Nel corso della stessa stagione sportiva i tecnici, salvo il disposto di cui all’art. 40, comma 1 del regolamento del settore Tecnico, nonché quanto disciplinato negli Accordi Collettivi fra l’associazione di Categoria e le leghe e/o la FIGC non possono tesserarsi o svolgere alcuna attività per più di una società).

In definitiva i fatti come sopra esposti e provati depongono per l’affermazione di responsabilità del sig. Mauro Tamburin e del sig. Davide Fassone.

Quanto al primo, per l’accertata violazione degli artt. 4, co. 1  e 32, co. 2, CGS in relazione all’art. 38, co. 1 e 4, delle NOIF e all’art. 40, co. 3, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere consentito e comunque non impedito al sig. Davide Fasone, in assenza di tesseramento, peraltro non consentito in quanto già tesserato nel corso della medesima stagione con altra società, di svolgere attività attinente al reclutamento di tesserati in modo non conforme alle disposizioni federali, nonché per l’accertata violazione delle disposizioni previste dal punto 2.6 del C.U. n.1 del S.G.S. in materia di provini e/o raduni selettivi in assenza di previa richiesta ed autorizzazione del competente Comitato territoriale e di nulla osta autorizzativo della società di appartenenza. Quanto al secondo, per l’accertata violazione delle medesime norme di cui sopra, per avere svolto attività di allenatore nel corso della medesima stagione sportiva in favore di due società, con tesseramento presso la prima ed in assenza di tesseramento per la seconda, e per avere organizzato e diretto eventi di open day in assenza di autorizzazioni e di nulla osta autorizzativi, nonché per avere svolto attività collegata al trasferimento di calciatori, espressamente preclusagli dall’art. 40, co.3 del Regolamento del Settore Tecnico.

Del comportamento ascritto ai signori Tamburin e Fasone è altresì tenuta a rispondere la A.S.D. Coelsanus a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ex art. 6, co. 1 e 2, CGS.

In punto sanzioni, si premette che la sanzione deve rispondere ai canoni di afflittività, proporzionalità e ragionevolezza richiesti dall’art. 44, comma 5, CGS ampiamente e diffusamente esplicitati da CFA - S.U. n. 110-2022/2023, “onde poter svolgere la funzione propria di prevenzione sociale e generale in ordine alla reiterazione della condotta illecita”, sicché la stessa deve essere “necessariamente proporzionale al disvalore sociale della condotta, rispetto alla quale deve avere un adeguato effetto dissuasivo”. Per quanto esposto, dunque, in adesione alle richieste del rappresentante della Procura Federale, sanzioni congrue sono quelle di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- per il sig. Mauro Tamburin, mesi 6 (sei) di inibizione;

- per il sig. Davide Fasone, mesi 8 (otto) di squalifica;

- per la società ASD Coelsanus, euro 800,00 (ottocento/00) di ammenda.

Così deciso nella Camera di consiglio del 25 gennaio 2024.

 

IL RELATORE                                                                IL PRESIDENTE

Amedeo Citarella                                                              Pierpaolo Grasso

 

Depositato in data 26 gennaio 2024.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

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