F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0141/TFN – SD del 26 Gennaio 2024 (motivazioni) – Deferimento n. 9683/919pf22-23/GC/gb dell’11 ottobre 2023, nei confronti dei sigg.ri De Simone Maurizio e Salucci Marco – Reg. Prot. 78/TFN-SD

Decisione/0141/TFNSD-2023-2024

Registro procedimenti n. 0078/TFNSD/2023-2024

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Antonella Arpini – Componente

Gaetano Berretta – Componente (Relatore)

Serena Callipari – Componente

Valentino Fedeli – Componente

Claudio Sottoriva – Componente aggiunto (Relatore)

Luca Voglino – Componente aggiunto (Relatore)

Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA

ha pronunciato, all’udienza del giorno 17 gennaio 2024, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 9683/919pf22-23/GC/gb dell'11 ottobre 2023, nei confronti dei sigg.ri Maurizio De Simone e Marco Salucci,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Viene in decisione l’atto di deferimento della Procura Federale n. 9683/919pf22-23/GC/gb dell'11 ottobre 2023, nei confronti:

1) del signor Baglio Francesco Paolo, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal 20/03/2019 al 25/06/2019, per la violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., in relazione a quanto disposto dall’art. 21, commi 2 e 3 delle NOIF ed anche in relazione all’art.19 dello Statuto della F.I.G.C., per aver omesso di attivare le disposizioni di cui all’art. 2446 c.c. che prevedono la convocazione, senza indugio, dell’assemblea dei soci, stante la grave situazione negativa in cui versava la società, e per aver determinato, con il proprio comportamento, il grave dissesto economico-patrimoniale della società;

2) del signor De Simone Maurizio, nella sua qualità di Consigliere del CdA e Amministratore Delegato, dal 20/03/2019 al 25/06/2019, per la violazione dell’art.4, comma 1, del C.G.S., in relazione a quanto disposto dall’art. 21, commi 2 e 3 delle NOIF ed anche in relazione all’art.19 dello Statuto della F.I.G.C., avendo distratto risorse della società, sia titolo personale sottoforma di prelievi non documentati, sia attraverso altre società direttamente o indirettamente a lui riconducibili e per aver determinato, con il proprio comportamento, il grave dissesto economico-patrimoniale della società;

3) del signor Heller Giorgio, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal 26/06/2019 al 08/01/2020, per la violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., in relazione a quanto disposto dall’art. 21, commi 2 e 3 delle NOIF ed anche in relazione all’art.19 dello Statuto della F.I.G.C., in quanto stante la grave situazione negativa della società che aveva portato al totale azzeramento del patrimonio netto, ha omesso di attivare le disposizioni di cui all’art. 2447 c.c. che prevedono la convocazione senza indugio - dell’assemblea dei soci, al fine di deliberare la riduzione del capitale e il contemporaneo aumento del medesimo fino ad una cifra non inferiore al minimo legale e per aver determinato, con il proprio comportamento, il grave dissesto economicopatrimoniale della società;

4) del signor Pace Giuseppe, nella sua qualità di Consigliere del CdA e Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal 08/01/2020 al 24/06/2020, per la violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., in relazione a quanto disposto dall’art. 21, commi 2 e 3 delle NOIF ed anche in relazione all’art.19 dello Statuto della F.I.G.C., in quanto stante la grave situazione negativa della società che aveva portato al totale azzeramento del patrimonio netto, ha omesso di attivare le disposizioni di cui all’art. 2447 c.c. che prevedono la convocazione - senza indugio - dell’assemblea dei soci, al fine di deliberare la riduzione del capitale e il contemporaneo aumento del medesimo fino ad una cifra non inferiore al minimo legale e per aver determinato, con il proprio comportamento, il grave dissesto economico-patrimoniale della società;

5) del signor Giuliano Paolo, nella sua qualità di Consigliere Delegato, dal 08/01/2020 al 24/06/2020, per la violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., in relazione a quanto disposto dall’art. 21, commi 2 e 3 delle NOIF ed anche in relazione all’art.19 dello Statuto della F.I.G.C., in quanto stante la grave situazione negativa della società che aveva portato al totale azzeramento del patrimonio netto, ha omesso di attivare le disposizioni di cui all’art. 2447 c.c. che prevedono la convocazione - senza indugio dell’assemblea dei soci, al fine di deliberare la riduzione del capitale e il contemporaneo aumento del medesimo fino ad una cifra non inferiore al minimo legale e per aver determinato, con il proprio comportamento, il grave dissesto economico-patrimoniale della società;

6) della signora Pretti Monica, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Consigliere Delegato, dal 23/10/2019 al 29/09/2020, per la violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., in relazione a quanto disposto dall’art. 21, commi 2 e 3 delle NOIF ed anche in relazione all’art.19 dello Statuto della F.I.G.C., in quanto stante la grave situazione negativa della società che aveva portato al totale azzeramento del patrimonio netto, ha omesso di attivare le disposizioni di cui all’art. 2447 c.c. che prevedono la convocazione - senza indugio - dell’assemblea dei soci, al fine di deliberare la riduzione del capitale e il contemporaneo aumento del medesimo fino ad una cifra non inferiore al minimo legale e per aver determinato, con il proprio comportamento, il grave dissesto economico-patrimoniale della società;

7) del signor Foffo Luigi, nella sua qualità di Consigliere e Presidente del Consiglio di Amministrazione dal 15/09/2020 al 29/09/2020, per la violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., in relazione a quanto disposto dall’art. 21, commi 2 e 3 delle NOIF ed anche in relazione all’art.19 dello Statuto della F.I.G.C., in quanto stante la grave situazione negativa della società che aveva portato al totale azzeramento del patrimonio netto, ha omesso di attivare le disposizioni di cui all’art. 2447 c.c. che prevedono la convocazione - senza indugio - dell’assemblea dei soci, al fine di deliberare la riduzione del capitale e il contemporaneo aumento del medesimo fino ad una cifra non inferiore al minimo legale e per aver determinato, con il proprio comportamento, il grave dissesto economico-patrimoniale della società;

8) del signor Salucci Marco, nella sua qualità di Amministratore Unico, dal 30/9/2020 fino alla data del fallimento (22/12/2020), per la violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., in relazione a quanto disposto dall’art. 21, commi 2 e 3 delle NOIF ed anche in relazione all’art.19 dello Statuto della F.I.G.C., in quanto stante la grave situazione negativa della società che aveva portato al totale azzeramento del patrimonio netto, ha omesso di attivare le disposizioni di cui all’art. 2447 c.c. che prevedono la convocazione senza indugio - dell’assemblea dei soci, al fine di deliberare la riduzione del capitale e il contemporaneo aumento del medesimo fino ad una cifra non inferiore al minimo legale e per aver determinato, con il proprio comportamento, il grave dissesto economicopatrimoniale della società.

La fase istruttoria

L’attività istruttoria svolta dalla Procura Federale ha riguardato le vicende societarie del Trapani Calcio S.r.l. antecedentemente alla sua dichiarazione di fallimento, intervenuta con sentenza del Tribunale di Trapani n.12/2020 del 22.12.2020 e alla conseguente revoca dell’affiliazione ex art. 16 NOIF, disposta dal Presidente della FIGC con provvedimento del 14.4.2023 (Comunicato Ufficiale n.155/A del 14.4.2023) e ha consentito di far emergere gravi violazioni dei principi di corretta gestione finanziaria da parte dei soggetti che a vario titolo, nelle annualità di esercizio antecedenti alla dichiarazione di fallimento, avevano concretamente gestito la società e il relativo patrimonio sociale, determinandone la progressiva decozione culminata con l’accertamento giurisdizionale dell’irreversibile stato di insolvenza al quale è seguita la dichiarazione di fallimento.

La Procura Federale ha riferito di aver espletato le attività di indagine tramite l’acquisizione e l’analisi della copiosa documentazione relativa alla gestione societaria nelle annualità 2019 e 2020 (segnatamente i Fogli di censimento della società sportiva per le stagioni 2019 – 2020 e 2020-2021; i Mastrini contabili conto campionato per le stagioni 2019/2020 e 2020/2021; la Sentenza di fallimento del Tribunale di Trapani n. 12/2020; la Relazione del Curatore ex art. 33 L.F. e relativi allegati; il Libro dei verbali delle assemblee dal 1° luglio 2019 alla data del fallimento; il Libro dei verbali del Consiglio di amministrazione dal 1° luglio 2019 alla data del fallimento; il Libro dei verbali del Collegio sindacale dal 1° luglio 2019 alla data del fallimento; la Relazione dei periti del Collegio Penale relativa al proc. penale 1691/20 R.G.N.R. n. 299/2021 presso il Tribunale di Trapani; la Documentazione inviata dalla Co.Vi.So.C. inerente all’istruttoria per l’iscrizione ai Campionati 2019/2020 e 2020/2021; i Verbali delle ispezioni trimestrali Co.Vi.So.C. dal 1° luglio 2019 alla data del 30 giugno 2021 e relativi allegati; i Fascicoli inerenti al Bilancio di esercizio per le stagioni 2019/2020 e 2020/2021, comprensivi di Relazioni semestrali e Situazioni Patrimoniali intermedie, con relativi indicatori di controllo) e dopo aver dato conto di aver  formalizzato, in data 8 luglio 2023, la Comunicazione di Conclusione delle Indagini nei confronti dei sigg.ri Baglio Francesco Paolo, De Simone Maurizio, Foffo Luigi, Giuliano Paolo, Heller Giorgio, Pace Giuseppe, Petroni Lorenzo Giorgio, Pretti Monica, Salucci Marco ed aver preso posizione avverso le deduzioni difensive svolte dai sigg.ri Giorgio Heller, Francesco Paolo Baglio, Marco Salucci e Maurizio De Simone in sede istruttoria, reputava pienamente sussistenti i presupposti per il deferimento.

Nella fase del contraddittorio preprocessuale, il sig. Petroni Lorenzo concordava con la Procura Federale la definizione della propria posizione ex art.126 C.G.S..

A sostegno della prospettazione degli illeciti disciplinari, la Procura Federale evidenziava, in sintesi, quanto segue.

1) La Società veniva costituita nel 2010 a seguito della trasformazione della ASD Trapani Calcio nella “Trapani Calcio S.r.l.” (capitale sociale pari a euro 30.000, interamente sottoscritto e versato dai soci Sig. Vittorio Morace e Pasquale Giliberti).

2 ) Nel maggio 2011 il socio Pasquale Giliberti cedeva la propria quota del 50% alla Ustica Lines S.p.a. (successivamente ridenominata Liberty Lines) al prezzo di euro 15.000, coincidente con il valore nominale della quota ceduta.

3) Nel marzo 2019 il socio Vittorio Morace cedeva, al prezzo di euro 15.000, l’intera quota avente il medesimo valore nominale pari al 50% del capitale sociale alla FM Service S.r.l.. Contestualmente, sempre nel marzo 2019, l’altro socio Liberty Lines cedeva il restante 50% del capitale sociale del valore nominale di euro 15.000 alla medesima FM Service, al prezzo di euro 15.000.

4) In data 21 giugno 2019, il socio unico FM Service S.r.l. cedeva l’intera partecipazione del valore di euro 30.000 alla Alivision Transport S.r.l. al prezzo di euro 1.000.000.

5) In data 10 marzo 2020, la Alivision Transport S.r.l., in qualità di socio unico del Trapani Calcio S.r.l., deliberava preliminarmente di ridurre le perdite dichiarate al 29 febbraio 2020 (euro 2.357.085,00, di cui euro 760.542,00 per perdita esercizio 2018 + 1.596.543,00 per perdita di esercizio 2019) sino all’importo di euro 524.822,00 mediante l’utilizzo delle somme iscritte alla voce “Altre Riserve” per euro 1.792.263,00 e di quelle iscritte come “Riserva Legale” per euro 10.000,00 nonché mediante l’utilizzo del capitale sociale di euro 30.000,00. Contestualmente la Società deliberava di ricostituire il capitale fino ad euro 850.000,00, con sua ulteriore riduzione fino alla somma di euro 325.178, a copertura della perdita residua di euro 524.822,00.

6) L’operazione, strutturata per la maggior parte tramite l’utilizzo di riserve accantonate cd. “cartacee” di natura patrimoniale e non finanziaria, non produceva sostanziali benefici, atteso che, già nella trimestrale al 31/3/2020 - a causa delle perdite maturate nel periodo, pari ad euro 736.085,00 - il capitale sociale risultava integralmente eroso, con patrimonio netto negativo per euro 410.907.

7) In data 16 settembre 2020 la Alivision Transport S.r.l. s’impegnava a cedere il 100% delle sue quote alla Alba Minerali S.r.l., per un corrispettivo di euro 650.000,00 e per la restituzione delle due fideiussioni prestate per la partecipazione ai campionati 2019/2020 e 2020/2021. Tale ultima operazione di cessione di quote non produceva alcun effetto in capo al Trapani Calcio se non quello di allungare l’agonia della società, aggravando uno stato di insolvenza che al 21 ottobre 2020 produceva una perdita complessiva di euro 3.581.564,95.

8) Il fallimento del Trapani Calcio S.r.l. veniva dichiarato dal Tribunale di Trapani in data 22 dicembre 2020 a seguito di declaratoria di inammissibilità della domanda di concordato ex art. 161, comma 6, L.F. presentata in data 20 ottobre 2020 dalla Società e dell’accoglimento di n. 14 ricorsi presentati tra il 24 settembre ed il 10 ottobre 2020 di numerosi creditori della società. Come emerso dalla Relazione del Curatore ex art. 33 L.F., i bilanci presi in considerazione e riferiti agli esercizi 2019 e 2020 facevano emergere perdite consistenti, rispettivamente euro 1.596.542,00 al 31 dicembre 2019, euro 2.463.782,00 al 30 giugno 2020 ed euro 3.581.564.95 al 21 ottobre 2020.

9) Dal confronto tra il prospetto della situazione contabile al 30 giugno 2020 e quello al 21 ottobre 2020 depositato, emergeva una forte contrazione dei crediti, l’azzeramento delle disponibilità liquide bancarie, l’aumento delle passività e della perdita di esercizio come sopra riportata, l’aumento dei debiti tributari (da euro 1.930.638,63 a 2.437.811,63) e previdenziali (da euro 1.185.427,29 a euro 1.555.031,56), nonché l’aumento dei costi (da euro 6.301.345,07 ad euro 7.439.576,26) a fronte di una sostanziale invarianza di ricavi.

10) Secondo le valutazioni effettuate dal coadiutore contabile sulla base dei cinque indici di rilevazione dello stato di crisi dell’impresa (indice di sostenibilità degli oneri finanziari, indice di adeguatezza patrimoniale, indice di ritorno liquido dell’attivo, indice di liquidità, indice di indebitamento previdenziale e/o tributario), i primi segnali di crisi si sarebbero manifestati nell’esercizio 2018, quando i flussi di cassa generati non risultavano sufficienti a coprire l’indebitamento (significativa la circostanza che la maggior parte delle partite debitorie nei confronti dell’Ente Riscossione sarebbero sorte nel 2018 per poi crescere in modo più che rilevante nel 2019 e 2020). Il coadiutore contabile rilevava inoltre che le dichiarazioni periodiche sul corretto adempimento degli oneri fiscali rilasciate dai rappresentanti legali della società alla Lega di appartenenza erano fondate sull’accesso alla rateizzazione che consentiva di considerali assolti, salvo poi non essere onorati. Dall’esame dei suddetti indici lo stato di crisi vero e proprio si sarebbe manifestato nel 2019 quando il patrimonio netto diventava negativo per euro 524.821,00.

11) Successivamente la società non sarebbe stata più in grado di assolvere alle proprie obbligazioni fino a giungere al fallimento del 22 dicembre 2020.

La Procura Federale procedeva quindi all’inquadramento, per annualità sportiva, delle responsabilità gestionali assunte presso la compagine societaria.

Campionato 2019/2020

Dal foglio censimento del 24 giugno 2019, in sede di iscrizione al Campionato di Serie B:

- Baglio Francesco Paolo, Presidente del CdA;

- De Simone Maurizio, Consigliere ed Amministratore Delegato.

In data 9 luglio 2019, a seguito della cessione di quote del 21 giugno 2019, il foglio censimento veniva così aggiornato:

- Heller Giorgio, Presidente del CdA;

- Petroni Lorenzo Giorgio, Consigliere ed Amministratore Delegato.

In data 23 ottobre 2019, come da verbale del CdA, Petroni Lorenzo Giorgio rassegnava le dimissioni con decorrenza 18 ottobre 2019 e contestualmente veniva nominata Pretti Monica.

In data 8 gennaio 2020, veniva nominato un nuovo CdA nelle persone di: - Pace Giuseppe, Consigliere e Presidente del CdA; - Giuliano Paolo, Consigliere Delegato.

In data 24 giugno 2020, a seguito delle dimissioni dei consiglieri Pace e Giuliano Paolo, si procedeva alla nomina di un nuovo CdA, con Pretti Monica nel ruolo di Presidente.

Campionato 2020/2021

Dal foglio censimento del 17 agosto 2020, in sede di iscrizione al Campionato di Lega Pro, l’organo amministrativo risultava così composto:

- Pretti Monica, Presidente del CdA;

- Petroni Lorenzo Giorgio, Consigliere Delegato.

In data 16 settembre 2020, il foglio censimento veniva aggiornato con la nomina di Foffo Luigi nella carica di Presidente del CdA. In data 30 settembre 2020, cessava dalla carica il precedente CdA ed la società sportiva comunicava alla Lega Pro il nuovo rappresentante legale nella persona dell’Amministratore Unico Salucci Marco, il quale sarebbe rimasto in carica fino alla data del fallimento.

Veniva inoltre evidenziato, da parte della Procura Federale, che nell’ambito della gestione della società sportiva nelle annualità precedenti al fallimento erano già emersi plurimi fatti rilevanti a livello disciplinare e che a fronte dei conseguenti deferimenti, venivano adottate le seguenti decisioni da parte degli Organi di Giustizia Sportiva.

1) Decisione n. 60/TFN-SD2019/2020 del 27 novembre 2019, con la quale veniva irrogata la sanzione dell’inibizione per 6 mesi al sig. De Simone Maurizio e, a seguito di patteggiamento, di 4 mesi al sig. Baglio Francesco Paolo per avere fornito alla società Trapani Calcio una lettera di referenze bancarie del Monte dei Paschi di Siena relativa alla società FM Service S.r.l., successivamente trasmessa dal Trapani Calcio alla segreteria della Lega Pro, risultata non genuina, tanto che lo stesso istituto bancario, con nota in data 27.3.2019, la aveva espressamente disconosciuta. Nei confronti del Trapani Calcio, parimenti a seguito di patteggiamento, veniva comminata un’ammenda di euro 6.000,00. La CFA, sez. II, con decisione n. 0045 del 17 gennaio 2020, respingeva il reclamo proposto dal sig. De Simone.

2) Decisione n. 128/TFN-SD 2019/2020 del 17 giugno 2020 con la quale veniva irrogata la sanzione dell’inibizione per 1 mese e 15 giorni ai sigg.ri Pace Giuseppe e Pretti Monica per non aver versato, entro il 16/03/2020, gli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per la mensilità di febbraio 2020, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.SoC., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento degli emolumenti. Nei confronti del Trapani Calcio veniva irrogata la sanzione della penalizzazione di un punto in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva. La CFA, Sezioni Unite, con decisione n. 088/2019/2020 accoglieva il reclamo del Procuratore Federale e per l’effetto infliggeva alla società sportiva una penalizzazione di due punti da scontarsi nella corrente stagione sportiva. Il Collegio di Garanzia, prima sezione, con decisone n. 42/2020 dell’11 agosto 2020 confermava la decisione della CFA.

3) Decisione n. 142/TFN-SD 2020/2021 del 5 maggio 2021 con la quale veniva irrogata la sanzione dell’inibizione di anni 5 al Sig. De Simone Maurizio, con preclusione in qualsiasi rango o categoria della FIGC per aver distratto, nell’anno 2019, risorse della società sportiva, sia a titolo personale sottoforma di prelievi non documentati, sia attraverso altre società direttamente o indirettamente a lui riconducibili. Con la medesima decisione veniva altresì irrogata la sanzione dell’inibizione di mesi 6 al sig. Caruso Rino (direttore generale pro tempore della Trapani Calcio S.r.l.) e di mesi 3 al sig. Pace Giuseppe (Presidente del CdA della Trapani Calcio S.r.l.) per aver posto in essere, nel medesimo contesto temporale, gravi irregolarità gestionali. La CFA – Sezioni Unite – con la decisione /0112/CFA-2020-2021 respingeva il reclamo presentato da De Simone Maurizio.

Dopo aver richiamato il quadro normativo (in particolare l’art. 21 delle NOIF e l’art. 19 dello Statuto Federale) e giurisprudenziale di riferimento nella materia relativa alle conseguenze disciplinari derivanti dal dissesto economico delle società sportive imputabile alla scorrettezza gestionale degli organi societari, la Procura Federale procedeva all’analisi delle posizioni dei singoli soggetti coinvolti nella gestione dell’ente societario e concludeva rimarcando che il fallimento della società sarebbe imputabile causalmente a plurime condotte scorrette dei soggetti deferiti, che avrebbero sostanzialmente omesso di assumere i provvedimenti previsti dal codice civile nelle ipotesi di erosione del capitale sociale ed avrebbero quindi consentito il progressivo peggioramento dello stato di insolvenza in cui versava la società sportiva, sino a condurla alla declaratoria giurisdizionale di fallimento.

La Procura Federale osservava infine che da tali comportamenti conseguirebbe la responsabilità diretta ed oggettiva della stessa Società Trapani Calcio S.r.l. - alla quale appartenevano i soggetti deferiti al momento di commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era stata espletata l’attività gestionale - ma che non si sarebbe proceduto nei suoi confronti, poiché la stessa società era stata dichiarata fallita con sentenza n. 12/2020 del 22/12/2020 del Tribunale di Trapani e il Presidente Federale, con delibera pubblicata nel C.U. n. 155/A del 14/4/2023, ne aveva pertanto revocato l’affiliazione, con conseguente svincolo del parco tesserati.

La fase predibattimentale e gli accordi ex art. 127 CGS

La discussione del giudizio veniva fissata per l’udienza dibattimentale dell’8 novembre 2023.

Prima dell’apertura dell’udienza, così come previsto dall’art. 127, comma 1 del CGS vigente, la Procura Federale e i sigg.ri Francesco Paolo Baglio, Pace Giuseppe, Giuliano Paolo, Pretti Monica e Foffo Luigi, hanno depositato proposte di accordo rimesse alla valutazione di questo Tribunale.

Il Tribunale, lette le proposte di accordo e uditi in udienza l’Avv. Lorenzo Giua in rappresentanza della Procura Federale, nonché l’Avv. Luca Brandino in rappresentanza del sig. Paolo Giuliano e l’Avv. Anna Rossi in rappresentanza della sig.ra Monica Pretti e del sig. Luigi Foffo, ritenuto, ai sensi dell’art. 127, comma 3, CGS che la qualificazione dei fatti operata dalle parti risultava corretta, cosi ̀ come risultavano congrue le sanzioni proposte, dichiarava efficaci gli accordi ed applicava, con la Decisione dell’8 novembre 2023, le seguenti sanzioni:

- nei confronti del sig. Francesco Paolo Baglio, mesi 4 (quattro) di inibizione; - nei confronti del sig. Giuseppe Pace, mesi 8 (otto) di inibizione;

- nei confronti del sig. Paolo Giuliano, mesi 4 (quattro) di inibizione;

- nei confronti della sig.ra Monica Pretti, mesi 6 (sei) di inibizione;

- nei confronti del sig. Luigi Foffo, mesi 4 (quattro) di inibizione.

Nei confronti dei restanti soggetti deferiti, segnatamente i sigg.ri De Simone Maurizio, Heller Giorgio e Salucci Marco, il Tribunale, rilevata la mancata notifica dell’avviso di fissazione udienza al sig. De Simone Maurizio, rinviava il giudizio all’udienza del 12 dicembre 2023, a seguito della quale il Collegio accoglieva, su accordo delle parti, l’ulteriore istanza di differimento dell’udienza avanzata dall’Avv. Gerardo Perillo per il sig. Maurizio De Simone e disponeva il rinvio del procedimento all'udienza del 17 gennaio 2024, con sospensione dei termini procedimentali ex art. 38, comma 5, lett. d), CGS CONI e con salvezza dei diritti di prima udienza.

Prima dell’apertura dell’udienza, così come previsto dall’art. 127, comma 1 del CGS vigente, la Procura Federale e il sig. Giorgio Heller hanno depositato proposta di accordo rimessa alla valutazione di questo Tribunale.

Il Tribunale, letta la proposta di accordo e uditi in udienza l’Avv. Lorenzo Giua in rappresentanza della Procura Federale, nonché l’Avv. Marcello Carriero in rappresentanza del sig. Giorgio Heller, presente anche personalmente, ritenuto, ai sensi dell’art. 127, comma 3, CGS che la qualificazione dei fatti operata dalle parti sia stata corretta, così come congrua sia risultata la sanzione proposta, ha dichiarato efficace l’accordo e ha applicato, con decisione assunta nei confronti del sig. Giorgio Heller in data odierna, la sanzione di mesi 8 (otto) di inibizione.

Il sig. De Simone Maurizio, rappresentato e difeso dall’Avv. Gerardo Perillo del Foro di Avellino, ha svolto la difesa della propria posizione con memoria depositata in data 24.11.2023. Dopo aver riepilogato la contestazione avanzata dalla Procura Federale nei propri confronti, il soggetto deferito ha eccepito preliminarmente di aver già subito, in relazione ai medesimi fatti oggetto dell’odierna incolpazione, un precedente procedimento, conclusosi in data 5.5.2021 con l’irrogazione della sanzione disciplinare dell’inibizione per 5 anni, con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC (Decisione n. 142/TFN-SD 2020/2021 del 5 maggio 2021). Secondo il sig. De Simone risulterebbe evidente che l’odierno deferimento rappresenterebbe una ripetizione del procedimento sul quale il TFN si sarebbe invero già pronunciato, atteso che risulterebbe di assoluta evidenza l’identità dell’oggetto del deferimento, correlata a presunti atti distrattivi a danno della società sportiva di cui il soggetto deferito si sarebbe reso responsabile, sia sottoforma di prelievi non documentati, sia attraverso altre società a lui riconducibili. L’originario deferimento datato 16.3.2021 avrebbe esposto un’analitica descrizione di tutte le operazioni distrattive di cui il De Simone si sarebbe reso responsabile da marzo a giugno 2019 ed il fatto che sia intervenuta una decisione definitiva, renderebbe la materia non più giudicabile, risultando inammissibile disporre due distinte ed autonome sanzioni per i medesimi fatti.

Nel merito, il sig. De Simone ha evidenziato che le odierne contestazioni ricalcherebbero pedissequamente quelle di un procedimento penale attualmente pendente dinanzi al Tribunale di Trapani ove gli viene contestato di aver concorso, attraverso plurime attività distrattive, al fallimento della società Trapani Calcio. L’istruttoria dibattimentale in corso di svolgimento avrebbe tuttavia ridimensionato la consistenza dell’imputazione, atteso che i consulenti tecnici nominati dal Collegio giudicante avrebbero individuato nella gestione Alivision, successiva rispetto a quella nella quale aveva operato il sig. De Simone, le cause del dissesto e dello stato di decozione della società sportiva. Sarebbero emersi inoltre elementi per ritenere insussistente l’attività distrattiva, atteso i che i conferimenti (di varia natura) e le fuoriuscite (di varia natura) riferibili all’attività gestionale dell’imputato si sarebbero sostanzialmente bilanciati.

Il sig. De Simone concludeva pertanto domandando di disattendere il deferimento proposto dalla Procura Federale.

Il sig. Salucci Marco non si costituiva in giudizio, essendosi limitato a depositare, successivamente alla ricezione del provvedimento di conclusione indagini, una memoria in data 11 ottobre 2023 nella quale rappresentava che a seguito della sua nomina ad amministratore unico, intervenuta in data 30 settembre 2020, aveva espletato ogni attività finalizzata al reperimento della documentazione contabile della società e che tuttavia il suo stato di grave compromissione finanziaria, avevano reso impossibile un’utile azione gestionale finalizzata ad evitarne il fallimento, che sarebbe intervenuto dopo un brevissimo lasso temporale.

Il dibattimento

All’udienza del 17 gennaio 2024 è comparso il rappresentante della Procura Federale nella persona dell’Avv. Lorenzo Giua. E’ altresì comparso, in rappresentanza del sig. De Simone Maurizio, l’Avv. Gerardo Perillo, il quale ha preliminarmente rappresentato che il parallelo procedimento penale pendente davanti al Tribunale di Trapani in merito ai medesimi fatti oggetto dell’odierno deferimento sarebbe giunto alla fase conclusiva e ha conseguentemente domandato un rinvio del dibattimento allo scopo di acquisirne le risultanze decisionali.

Il Collegio, dopo una breve camera di consiglio, ha tuttavia ritenuto di non disporre il richiesto rinvio del dibattimento. 

Il rappresentante della Procura Federale si è quindi riportato all’atto di deferimento e ha concluso domandando, nei confronti dei soggetti deferiti che non hanno definito il procedimento ex art. 127 CGS, segnatamente i sigg.ri De Simone Maurizio e Salucci Marco, l’irrogazione della sanzione disciplinare di anni 5 di inibizione per il sig. De Simone e di mesi 4 di inibizione per il sig. Salucci.

La difesa del sig. De Simone ha richiamato le eccezioni formulate nell’atto di costituzione e ha concluso domandando, in via preliminare, l’improcedibilità del deferimento per violazione del principio del ne bis in idem e, nel merito, ne ha chiesto il proscioglimento.

La decisione

Il Tribunale è chiamato a vagliare esclusivamente le posizioni dei sigg.ri De Simone Maurizio e Salucci Marco, atteso che i restanti soggetti deferiti hanno definito la propria posizione ex art. 127 CGS.

Sulla base della documentazione agli atti del fascicolo processuale il Tribunale ritiene, con riferimento alla posizione del sig. De Simone Maurizio, che sussistano valide ragioni per ritenere che il deferimento disposto dalla Procura Federale abbia riguardato fatti rilevanti a livello disciplinare in relazione ai quali è già intervenuto un deferimento disciplinare e si è successivamente cristallizzata la decisione del Tribunale, confermata dalla CFA, con la quale è stata irrogata nei confronti del sig. De Simone la sanzione disciplinare dell’inibizione per 5 anni  con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC (Decisione n. 142/TFN-SD 2020/2021 del 5 maggio 2021).

L’odierno deferimento ha invero ricalcato sostanzialmente l’originaria incolpazione, essendo stati contestati al sig. De Simone i medesimi fatti illeciti gestionali già oggetto di distinti deferimento e irrogazione sanzionatoria. E’ vero che nell’ambito del presente procedimento i fatti distrattivi sono stati riqualificati in funzione della connotazione causale che avrebbero complessivamente assunto rispetto al successivo fallimento della società sportiva, ma deve tuttavia osservarsi sul punto, da un lato, che resta indubbio che la contestazione abbia riguardato obiettivamente i medesimi fatti illeciti già oggetto di sanzione disciplinare, con conseguente loro insuscettibilità a formare oggetto, in ossequio al fondamentale principio del ne bis in idem sostanziale, di una duplicazione sanzionatoria, dall’altro, che la Procura Federale non ha allegato ulteriori elementi probatori per ricollegare la complessiva attività gestionale svolta dal sig. De Simone rispetto allo stato di insolvenza della società sportiva, che si sarebbe invero consolidato definitivamente nel secondo semestre 2019 e nell’annualità 2020, in epoca successiva rispetto alla cessazione della gestione societaria espletata dal medesimo sig. De Simone.

Con riferimento alla posizione del sig. Salucci Marco, il Tribunale ritiene che a fronte della sua nomina ad amministratore unico, intervenuta in data 30 Settembre 2020, i ristrettissimi tempi avuti a disposizione per tentare di arginare lo stato di decozione in cui obiettivamente versava la società, rendevano impossibile qualsivoglia attività finalizzata al ripristino degli equilibri contabili e gestionali. Da questo angolo prospettico, il Collegio ritiene che nessuna efficacia avrebbe potuto assumere l’eventuale convocazione formale dell’Assemblea della società per assumere i provvedimenti di riduzione e contestuale aumento del capitale sociale previsti dall’art. 2447 c.c. (art. 2482 ter per le società a responsabilità limitata), atteso che la società si trovava già in un irreversibile stato di squilibrio finanziario. Si osserva in particolare che alla data dell’insediamento del sig. Salucci nel ruolo di amministratore unico, pendevano già istanze di fallimento (cfr. la relazione di indagine depositata dalla Procura Federale, pag. 2835 e ss.), che sarebbero considerevolmente aumentate già nella prima metà di ottobre 2020 ed avrebbero quindi indotto il Tribunale di Trapani, in assenza dei presupposti per addivenire ad un concordato preventivo, a dichiarare il fallimento del Trapani Calcio S.r.l. Risulta pertanto evidente, ad avviso del Tribunale, che nessun contributo causale ed in ogni caso alcun rimprovero di mala gestio può essere ragionevolmente imputato al sig. Salucci Marco, con conseguente pronuncia di proscioglimento nei suoi confronti.  

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile il deferimento nei confronti del sig. Maurizio De Simone. Proscioglie il sig. Marco Salucci.

Così deciso nella Camera di consiglio del 17 gennaio 2024.

 

I RELATORI                                                                    IL PRESIDENTE

Gaetano Berretta                                                               Carlo Sica

Claudio Sottoriva

Luca Voglino                   

 

Depositato in data 26 gennaio 2024.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

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