F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0143/TFN – SD del 29 Gennaio 2024 (motivazioni) – Deferimento n. 15712/178pf23-24/GC/CAMS/fm del 19 dicembre 2023, depositato il 21 dicembre 2023, nei confronti del sig. Rocco Zagarini – Reg. Prot. 129/TFN-SD

Decisione/0143/TFNSD-2023-2024

Registro procedimenti n. 0129/TFNSD/2023-2024

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Amedeo Citarella – Componente

Andrea Giordano – Componente

Roberto Pellegrini – Componente (Relatore)

Francesca Paola Rinaldi – Componente

Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA

ha pronunciato, all’udienza del giorno 18 gennaio 2024, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 15712/178pf2324/GC/CAMS/fm del 21 dicembre 2023, nei confronti del sig. Rocco Zagarini,

 la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto del 19 dicembre 2023, il Procuratore Federale deferiva dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare il sig. Rocco Zagarini, all’epoca dei fatti, osservatore arbitrale della Sezione AIA di Caltanissetta, per rispondere: della violazione dell’art. 22, comma 1, del CGS e dell’art. 42, comma 1, 2, e 3 lett. a) c) del Regolamento Associazione Italiana Arbitri nonché degli artt. 5, comma 2 e 6, 6.1, comma 1, 3 e 5, del Codice Etico e di Comportamento dell’Associazione Italiana Arbitri, per aver disatteso il divieto di dare a terzi notizie o informazioni riguardanti fatti oggetto di indagini o procedimenti disciplinari in corso, atteso che dopo la sua audizione del 27 settembre 2023, in data 2 ottobre 2023 trasmetteva al Presidente dell’AIA la richiesta ad adire le vie legali contro associati AIA, riferendo rilevanti dettagli riguardanti la predetta audizione del 27 settembre 2023, fornendo, altresì, notizie e informazioni riguardanti le indagini e il procedimento in corso, violando il segreto istruttorio e il divieto di divulgazione.

La fase istruttoria

Nel corso dell’attività istruttoria, veniva versata in atti la seguente documentazione, che appariva assumere particolare valenza dimostrativa dell’illecito:

- atti esposto pervenuti alla Procura Federale;

- integrazione atti esposto del 4 settembre 2023;

- integrazione atti esposto del 20 settembre 2023;

- integrazione atti esposto del 21 settembre 2023;

- integrazione atti esposto del 1° ottobre 2023;

- verbale di audizione del sig. Domenico Amico 20 settembre 2023;

- chat relativa al corso arbitri;

- nomina Commissione esami corso arbitri;

- verbale di esami del 13 maggio 2023;

- schede di iscrizione dei candidati al corso arbitri;

- segnalazione riguardante il sig. Rocco Zagarini e relativi allegati;

- verbale di audizione del sig. Rocco Zagarini;

- copia check-in e cronologia voli Rocco Zagarini;

- richiesta autorizzazione ad adire vie legali;

- verbale di audizione del sig. Andrea Pace;

- verbale di audizione del sig. Filippo Luca Scannella ;

- verbale di audizione del sig. Andrea Salvatore Calì ;

- verbale di audizione del sig. Domenico Amico 18 ottobre 2023;

- verbale di audizione del sig. Domenico Amico 24 ottobre 2023;

- Domenico Amico proposta di accordo ai sensi dell’art. 126 CGS del 14 novembre 2023;

- Filippo Luca Scannella proposta di accordo ai sensi dell’art. 126 CGS del 23 novembre 2023;

- Rocco Zagarini richiesta audizione del 10 novembre 2023;

- Rocco Zagarini verbale audizione del 24 novembre 2023;

La fase predibattimentale

Disposta la convocazione delle parti per l’udienza del 18 gennaio 2024, il deferito non faceva pervenire memorie difensive.

Il dibattimento

In sede di discussione erano presenti l’Avv. Luca Zennaro, per la Procura Federale, l’Avv. Alessandro Numini, in difesa del sig.

Rocco Zagarini, nonché quest’ultimo personalmente.

La Procura Federale si riportava integralmente ai contenuti dell’atto di deferimento e chiedeva irrogarsi nei confronti del deferito la sanzione di mesi 2 (due) di sospensione.

L’Avv. Numini svolgeva la propria difesa precisando il ruolo avuto nella vicenda dal dott. Pietro Cascio, delegato della Procura, che avrebbe egli stesso suggerito al sig. Zagarini di inviare una comunicazione al Presidente dell’AIA per richiedere l’autorizzazione ad adire le vie legali. Il sig. Zagarini si associava alle dichiarazioni rilasciate dal proprio difensore.

La decisione

La vicenda trae origine dalle segnalazioni pervenute in merito al corso arbitri indetto dalla sezione di Caltanisetta con esame previsto per il 13 maggio 2023, in quanto i sig.ri Davide Drogo e Luigi Zagarini, affermando di non aver sostenuto l’esame, avrebbero poi comunque conseguito la qualifica di arbitro. Nell’ambito di tale corso si sarebbero dunque verificate alcune irregolarità sottoposte al vaglio della Procura Federale. In data 27 settembre 2023 il sig. Zagarini, sentito in sede di audizione dalla Procura Federale, avendo in tale sede appreso di esser stato indicato, a sua insaputa, quale componente della commissione d’esame di detto corso ed avendo riscontrato la falsificazione di una propria firma sul verbale d’esame del 13 maggio 2023 (cui non avrebbe partecipato), con comunicazione del 2. ottobre 2023 richiedeva al Presidente dell’AIA, ai sensi dell’art. 42, comma 3, lett. d) del regolamento dell’AIA, l’autorizzazione ad adire le vie legali nei confronti di altri colleghi della sezione AIA di Caltanisetta, componenti la Commissione d’esame. Con tale richiesta, a parere della Procura Federale, il deferito avrebbe violato l’art. 22, comma 1, CGS a mente del quale ai tesserati o soggetti ex art. 2, comma 2, CGS è fatto divieto di dare a terzi notizie o informazioni che riguardano fatti oggetto di indagini o procedimenti disciplinari in corso.

Ritiene il Tribunale che la condotta del deferito non sia censurabile e non concretizzi la violazione ipotizzata.

La richiesta di autorizzazione presentata dal deferito in data 2 ottobre 2023, ai sensi e per gli effetti dell’art. 42, comma 3, lett. d) del regolamento dell’AIA, secondo cui v’è l’obbligo per gli arbitri “a non adire qualsiasi via legale nei confronti di altri tesserati FIGC o associati per fatti inerenti e comunque connessi con l’attività tecnica sportiva e la vita associativa, senza averne fatto preventiva richiesta scritta, rispettivamente, al Presidente della FIGC o dell’AIA”, non può considerarsi in violazione del detto art. 22, comma 1, CGS. Ed invero il Presidente dell’AIA, destinatario di tale richiesta, non può considerarsi terzo rispetto quel procedimento disciplinare.

Invero, il Presidente dell’AIA è, nel caso, l’Organo di vertice dell’Associazione di appartenenza dell’odierno deferito competente a rilasciare l’autorizzazione richiesta dall’interessato.

A quest’ultimo incombe ovviamente l’onere, pena rigetto dell’istanza, di specificare le ragioni della richiesta e i nominativi dei tesserati verso i quali intende agire giudizialmente. Né ad esso può imporsi di attendere l’esito della fase inquirente del procedimento disciplinare, alla luce anche della possibilità di richiedere al Giudice Statale provvedimenti d’urgenza.

Dunque il Presidente dell’AIA, proprio per la sua natura di Organo di vertice dell’Associazione e la funzione apicale e di garanzia che ricopre, non può essere ricompreso tra i soggetti terzi cui ha riguardo il ripetuto art. 22 CGS  rispetto ai procedimenti disciplinari per i quali, proprio come accaduto nel caso in esame è chiamato a dare autorizzazione per le azioni giudiziarie che gli arbitri intendono intraprendere ai sensi e per gli effetti dell’art. 42, comma 3, lett. d) del Regolamento dell’AIA.

Inoltre, ai fini dell’insussistenza della violazione di diffusione di notizie riservate qui contestato, è utile ricordare che il Presidente dell’AIA è anch’esso comunque tenuto all’osservanza del precetto di riservatezza di cui al medesimo art. 22, comma 1, CGS e dunque partecipe della ratio della norma che è quella di contenere le informazioni relative ai procedimenti disciplinari in corso.

Alla luce di quanto esposto non risultano pertanto illeciti disciplinari a carico del deferito.

La complessiva vicenda, per come emerge dall’esame degli atti del procedimento, presenta tuttavia degli elementi equivoci non chiari e definiti, i quali indicano comunque aspetti relativi al corso arbitri indetto dalla sezione di Caltanisetta su cui risulta opportuno un approfondimento.

Ci si riferisce in particolare all’effettivo svolgimento (se del caso anche da remoto) dell’esame del corso arbitri da parte dei Sig.ri Davide Drogo e Luigi Zagarini; alle anormali ed abnormi dimissioni avvenute quasi contestualmente di numerosi arbitri già appartenenti alla Sezione AIA di Caltanissetta; alla verifica della genuinità della sottoscrizione da parte del deferito del verbale d’esame del 13 maggio 2023. Su tutti tali punti, ancora non chiariti, risulta opportuno rimettere gli atti alla stessa Procura Federale per ulteriori approfondimenti e valutazioni.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, proscioglie il sig. Rocco Zagarini.

Rimette gli atti alla Procura Federale per approfondire i seguenti aspetti: effettiva partecipazione, anche da remoto, dei sigg.ri Davide Drogo e Luigi Zagarini all’esame per l’acquisizione della qualifica di arbitro svoltosi il 13 maggio 2023; cause delle richieste di trasferimento per motivi di lavoro e delle dimissioni dall’Associazione di numerosi arbitri già appartenenti alla Sezione AIA di Caltanissetta, residenti in Gela; genuinità della firma del sig. Rocco Zagarini risultante dal verbale del suddetto esame; nonché per ulteriori altri aspetti che dovessero emergere dal nuovo esame degli atti del procedimento e di quelli che saranno posti in essere.

Così deciso nella Camera di consiglio del 18 gennaio 2024.

 

IL RELATORE                                                                  IL PRESIDENTE

Roberto Pellegrini                                                                       Carlo Sica

 

Depositato in data 29 gennaio 2024.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

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