F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0145/TFN – SD del 31 Gennaio 2024 (motivazioni) – Deferimento n. 13449/1096pf22-23/GC/CAMS/mg del 20 novembre 2023, depositato il 21 novembre 2023, nei confronti dei sigg. Bruno Nicola, Balbis Riccardo e della società ASD San Francesco Loano – Reg. Prot. 110/TFN-SD

Decisione/0145/TFNSD-2023-2024

Registro procedimenti n. 0110/TFNSD/2023-2024

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Pierpaolo Grasso – Presidente

Serena Callipari – Componente (Relatore)

Monica Coscia – Componente

Claudio Croce – Componente

Andrea Fedeli – Componente

Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA

ha pronunciato, all’udienza del giorno 25 gennaio 2024, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 13449/1096pf2223/GC/CAMS/mg del 21 novembre 2023, nei confronti dei sigg.ri Bruno Nicola, Balbis Riccardo, nonché nei confronti della società ASD San Francesco Loano,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento e la fase istruttoria

Con il provvedimento in epigrafe, la Procura Federale ha deferito i sottoindicati soggetti contestando:

1) al sig. Bruno Nicola, all’epoca dei fatti Arbitro Effettivo appartenente alla sezione AIA di Savona, la violazione di cui agli artt. 40, comma 1, e 42 commi 1, 2, 3 lett. a) e c) del Regolamento AIA nonché agli artt. 5, 6.7 e 7.3 del Codice Etico e di Comportamento AIA, perché, dopo il termine della gara “San Francesco Loano – Quiliano e Valleggia", categoria U15 - Trofeo Nando Cogno, disputata in data 8 maggio 2023 presso l'impianto sportivo della Società U.S.D. Legino 1910, dallo stesso arbitrata, prima di abbandonare l’impianto di gioco, nei pressi del bar dello stesso, colpiva con un pugno al volto il sig. Valente Edo, padre di Valente Lorenzo, giovane calciatore tesserato per il San Francesco Loano, senza comunque cagionargli conseguenze fisiche di rilievo; circostanza altresì ammessa dallo stesso A.E. Bruno Nicola in sede di audizione in data 05.07.2023.

2) al sig. Balbis Riccardo, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società ASD San Francesco Loano, la violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 36 comma 1 lett. a) del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, al termine della gara “San Francesco Loano-Quiliano e Valleggia” del giorno 8 maggio 2023 valida per il Trofeo “Nando Cogno”, a cui ha preso parte inserito in distinta al n. 14, nell’abbandonare il terreno di gioco, rivolto al Direttore di Gara, sig. Bruno Nicola della Sezione AIA di Savona, la seguente frase ingiuriosa e irriguardosa: “bravo buffone”, rivolgendogli nel contempo un applauso in senso di derisione;

3) alla società ASD San Francesco Loano - per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Balbis Riccardo in qualità di calciatore - la responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva.

L’istruttoria, nata da una comunicazione trasmessa dal Presidente del Comitato Regionale AIA della Liguria alla Procura Federale, portava all’acquisizione di un file video relativo ai fatti accaduti al termine della predetta gara nella zona antistante al bar annesso all’impianto sportivo dal quale poteva evincersi chiaramente che il sig. Valente Edo, padre del calciatore Valente Lorenzo del San Francesco Loano, aveva aggredito fisicamente il sig. Bruno Nicola, il quale aveva reagito sferrandogli un pugno al volto, senza cagionargli conseguenze fisiche di rilievo.

La dinamica dei fatti veniva confermata dallo stesso A.E. Bruno Nicola (audito come indagato in data 05.07.2023 e nuovamente ascoltato ex art. 123 CGS in data 30.10.2023), il quale ammetteva di aver colpito con un pugno il sig. Valente Edo, seppure in reazione all’aggressione da quest’ultimo subita.

La Procura procedeva al deferimento contestando le violazioni per come sopra riportate.

La fase predibattimentale

Disposta la convocazione delle parti per l’udienza del 14 dicembre 2023, e a seguito di rinvio per quella del 25 gennaio 2024 , i deferiti non facevano pervenire memorie difensive.

La fase dibattimentale

All’udienza del 25 gennaio 2024, per la Procura Federale è comparso l’Avv. Giovanni Greco, il quale si è riportato integralmente all’atto di deferimento ed ha chiesto irrogarsi le seguenti sanzioni:

- per il sig. Nicola Bruno, mesi 6 (sei) di sospensione;

- per il sig. Riccardo Balbis, giornate 3 (tre) di squalifica;

- per la società ASD San Francesco Loano, euro 300,00 (trecento/00) di ammenda.

Per la società ASD San Francesco Loano è comparso l’Avv. Emanuele Feroleto, il quale ha sottolineato che il Balbis non è più tesserato con la ASD San Francesco Loano e che la stessa società ha tenuto una condotta di collaborazione durante la fase di indagine, chiedendo, pertanto, il proscioglimento della società ovvero, in via subordinata, l’applicazione della sanzione minima. Nessuno è comparso in rappresentanza dei signori Nicola Bruno e Riccardo Balbis.

La decisione

Il Collegio ritiene preliminare richiamare quanto già statuito da questo Tribunale con una recentissima decisione secondo la quale “È noto per gli operatori di giustizia FIGC che questo Tribunale, a partire dalla decisione n. 0190/TFNSD-2022-2023 successivamente confermata in dieci decisioni con più ampie argomentazioni, ha affermato la propria incompetenza territoriale essa spettando al Tribunale Federale territorialmente competente trattandosi di giudizi non riguardanti arbitri o questioni nazionali, come è proprio di un Tribunale Nazionale non a caso così denominato.

É altresì noto che la Corte Federale d’Appello, a partire dalla decisione n. 0048CFA-2023-2024 successivamente confermata in altre decisioni, non ha condiviso le considerazioni del Tribunale argomentando sulla loro incondivisibilità in ragione fondamentale della prevalenza della norma del Regolamento AIA in vigore dal 1° gennaio 2023, dunque successiva all’approvazione del CGS. Non può, tuttavia, al riguardo non considerarsi che la Corte non ha sinora esaminato, almeno espressamente, quella che per il Tribunale è la ragione fondamentale della dichiarazione di propria incompetenza.

Essa si connette alla ritenuta incapacità giuridica del Regolamento dell’AIA di incidere su norme contenute nel CGS FIGC; incapacità derivante, prima tra tutte quelle argomentate nelle precedenti decisioni, dalla disposizione dettata dall’art. 33, comma 7, dello Statuto Federale a tenore della quale “Le competenze degli Organi della giustizia sportiva e le relative procedure sono stabilite dal Codice di giustizia sportiva federale …”.

Quindi, l’art. 62 del Regolamento AIA appare contrario allo Statuto Federale nella parte in cui attribuisce tutti i deferimenti riguardanti associati AIA alla competenza del Tribunale Federale Nazionale in contrasto con quanto previsto dagli artt. 83 e 92 del CGS FIGC.

Peraltro, come prima accennato, in data 20 dicembre 2023 il Consiglio Federale ha esaminato una proposta di modifica degli artt. 83 e 92 CGS finalizzata a ripristinare la competenza territoriale per i procedimenti riguardanti gli associati AIA come disciplinata prima della approvazione da parte del medesimo Consiglio dell’ultima versione del Regolamento AIA (in vigore dal 1° gennaio 2023). Il Consiglio Federale non la ha approvata, rinviandone l’esame.

Ritiene il Tribunale che la mancata approvazione della modifica vada interpretata come conferma, allo stato, della volontà del Legislatore Federale di mantenere valenza al disposto dell’art. 62 del Regolamento AIA.

Conseguentemente, essendo chiamato il Tribunale ad applicare, nel rispetto delle prerogative e dei rapporti istituzionali, le norme volute dal Legislatore Federale, non spettando ad esso Tribunale alcuna potestà di dichiarazione di loro contrasto con lo Statuto Federale con conseguente espunzione dall’ordinamento federale, il Tribunale procede all’esame nel merito del deferimento, ovviamente auspicando che l’accennata proposta di modifica venga nuovamente portata all’attenzione del Consiglio Federale e che da questo venga approvata.” (Trib. Naz. Fed, Sez. Disc., 16 gennaio 2024, n. 131).

Venendo al merito del procedimento, il Tribunale deve valutare l’incidenza delle dimissioni dall’AIA rassegnate dal deferito sig. Bruno Nicola nel senso di stabilire se dette dimissioni comportino l’improcedibilità del deferimento per sopravvenuta interruzione del rapporto associativo e federativo.

Invero, nel Regolamento dell’AIA non vi è una disposizione che preveda un’ultrattività della giustizia sportiva per i fatti compiuti in costanza di rapporto associativo e federativo; laddove nel CGS l’art. 9, comma 1, la contempla espressamente per “I dirigenti, i tesserati delle società, i soci e non soci di cui all’art. 2, comma 2, ….anche se non più tesserati, sono punibili…”.

Peraltro, siffatta diversità di trattamento non trova alcuna ragione oggettiva, atteso che l’interruzione del rapporto associativo e federativo non comporta (tranne l’ipotesi di provvedimento di preclusione, salva l’ipotesi di concessione della grazia ex art. 43 CGS) l’irreversibile allontanamento del soggetto interessato dall’ordinamento federale.

Tanto più che, per gli associati all’AIA, è espressamente prevista la possibilità (sia pure procedimentalizzata) di riammissione all’Associazione dopo le intervenute dimissioni.

A ciò va aggiunta la previsione del comma 6 delle Norme transitorie e finali del Regolamento dell’AIA che dispone: “Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento trovano applicazione lo Statuto e le norme federali” (TFN-SD Decisione/0131/TFNSD-2023-2024).

Orbene, il comportamento materiale oggetto del deferimento del sig. Bruno Nicola è documentalmente provato nonché sostanzialmente ammesso dall’incolpato, il quale, nello specifico, ha effettivamente violato il disposto dell’art. 42 del Regolamento AIA che stabilisce che “gli arbitri sono tenuti a svolgere le proprie funzioni con lealtà sportiva, in osservanza dei principi di terzietà, imparzialità ed indipendenza di giudizio, nonché a comportarsi in ogni rapporto comunque riferibile alla attività sportiva, con trasparenza, correttezza e probità”; ai sensi del comma 3 lett. a) e c) dell’art.42 in parola “gli arbitri, in ragione della peculiarità del loro ruolo, sono altresì obbligati: a) ad osservare il presente Regolamento, le norme secondarie ed ogni altra direttiva e disposizione emanata dai competenti organi associativi, nonché a rispettare il codice etico e di comportamento; c) ad improntare il loro comportamento, anche estraneo allo svolgimento dell’attività sportiva e nei rapporti con colleghi e terzi, ai principi di lealtà, trasparenza, rettitudine e della comune morale, a difesa della credibilità ed immagine dell’AIA e del loro ruolo arbitrale”.

Il codice etico AIA prevede, inoltre, che “ ogni Associato deve dimostrare sempre trasparenza, onestà, lealtà, correttezza, equità, imparzialità, segretezza, riservatezza, probità, terzietà, rispetto delle regole, indipendenza, decoro, rigore, autonomia, autorevolezza, integrità morale, mirando al raggiungimento del c.d. “principio di qualità. L’arbitro rappresenta il garante del rispetto delle regole ed il suo comportamento e la sua immagine, anche fuori dal campo da gioco, devono promuovere il valore educativo dello sport e della sana competizione”.

Nel caso di specie appare deplorevole la reazione del deferito, pur sussistendo l’attenuante di cui si darà conto in sede di sanzione, il cui comportamento non può ritenersi conformato ai canoni sopra indicati.

L’importanza che la figura arbitrale riveste, impone agli appartenenti alla categoria un comportamento sempre improntato al rispetto delle regole deontologiche.

Quanto alla determinazione della sanzione, ritiene il Tribunale di considerare sussistente l’attenuante di cui all’art. 13, comma 1, lett. a), CGS, ovvero l’aver agito in reazione immediata a comportamento o fatto ingiusto altrui. E, dunque, partendo da una sanzione di nove mesi di sospensione, con la riduzione di un terzo, ritiene che la sanzione da irrogare sia quella di sei mesi di sospensione.

Con riferimento, invece, alla posizione del sig. Riccardo Balbis, il Tribunale ritiene che il deferimento debba essere dichiarato improcedibile, non essendoci in atti prova legale dell’avvenuta notifica della CCI e del deferimento e, quindi, dell’effettiva conoscenza degli atti da parte dell’interessato ai fini dell’esercizio del diritto di difesa.

Invero, la Procura Federale ha inviato, in data 3 ottobre 2023, a mezzo pec alla società ASD San Francesco Loano, la comunicazione di conclusione indagini all’interessato Riccardo Balbis ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), punto 2), del C.G.S. che prevede che: “nell'ipotesi in cui l'interessato non risulti tesserato al momento della instaurazione del procedimento, all'indirizzo di posta elettronica certificata della società dell'ultimo tesseramento. La società ha l’obbligo di trasmettere la comunicazione all'interessato dandone prova all'organo procedente. In caso di mancata trasmissione all'interessato da parte della società, nei confronti della stessa possono essere inflitte una o più sanzioni di cui all'art. 8, tranne che la stessa non ne dimostri la impossibilità”, chiedendo alla stessa società di fornire entro il 06/10/2023 prova della formale trasmissione all’interessato. Tale particolare e speciale forma di comunicazione, che onera un soggetto terzo – in assenza di tesseramento – di provvedere al perfezionamento della notifica, è, tuttavia, ammessa solo qualora il soggetto non sia tesserato.

Risulta invece che il sig. Balbis era tesserato con altra società sportiva sin dal 26.9.2023 e, pertanto, la notifica della comunicazione di conclusione delle indagini non poteva essere eseguita con le modalità sopra indicate, ma avrebbe dovuto essere effettuata presso la nuova società di appartenenza ai sensi dell’art. 53 comma 5, lett. a), punto 1) CGS FIGC.

Al riguardo non può darsi rilevanza alla circostanza che la società Loano abbia trasmesso, con mail ordinaria, all’indirizzo pec della mamma del deferito la comunicazione di conclusioni indagini e che la predetta abbia dato contezza della avvenuta consegna ma non della relativa accettazione.

Invero l’impossibilità di procedere a tale modalità di notifica, secondo i canoni codicistici, non incide sulla circostanza che il deferito possa aver avuto conoscenza aliunde del deferimento in quanto la modalità di notifica dell’atto si discosta completamente dal modello legale prescelto dal legislatore sportivo, non essendo assolutamente ammessa tale forma di notifica nel caso in questione e, quindi, non verificandosi gli effetti legali ad esso connessi.

Ragionando a contrario e secondo un approccio sostanzialistico, anche la comunicazione avvenuta mediante la piattaforma whatsapp avrebbe dovuto essere idonea al perfezionamento della notifica – cosa espressamente esclusa dalla stessa Procura Federale.

In ogni caso, pur volendo ritenere nulla (e non inesistente) la notifica effettuata, la mancata costituzione del deferito induce a ritenere la stessa non sanata.

Stessa considerazione va fatta per la notifica del deferimento avvenuta presso la sede della società ASD San Francesco Loano e della quale non è neanche stata fornita la prova della tentata comunicazione all’interessato, anche se, per le considerazioni sopra esposte, non sarebbe stata utile in assenza di costituzione.

Occorre considerare, inoltre, che come già chiarito dalla Corte Federale d’Appello, il principio del contraddittorio, sia nel procedimento che nel processo, impone che sia garantita l’effettiva conoscenza degli atti da parte dell’interessato ai fini dell’esercizio del diritto di difesa e quindi non consente l’applicazione di una disposizione eccezionale come l’art. 141 c.p.c. peraltro in una fattispecie in cui il destinatario, non avendo più un rapporto di tesseramento con la società, potrebbe non essere agevolmente reperibile e quindi non avere reale conoscenza della comunicazione (Corte Federale d’Appello SS.UU. n. 66 e 67 del 21.2.2022).

Con riferimento alla deferita ASD San Francesco Loano, risulta in atti che il G.S. LND Liguria non si era potuto esprimere sul comportamento del calciatore Balbis Riccardo in quanto l’arbitro non era riuscito ad individuare il numero di maglia del calciatore e che lo stesso veniva successivamente individuato in sede di audizione dell’Allenatore del San Francesco Loano, Canciani Gianfranco, il quale aveva assistito alla scena e indicava quale calciatore che aveva insultato l’Arbitro a fine gara proprio il sig. Balbis Riccardo.

Dalla condotta del proprio tesserato consegue la responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, della società ASD San Francesco Loano.

Sotto il profilo sanzionatorio, il Tribunale ritiene di dover considerare la valenza positiva della condotta collaborativa volta ad individuare il sig. Balbis Riccardo e che, pertanto, la sanzione congrua da comminare possa essere inferiore alle richieste della Procura Federale e determinata in euro 200,00 (duecento/00) di ammenda.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile il deferimento nei confronti del sig. Balbis Riccardo.

Irroga le seguenti sanzioni:

- per il sig. Bruno Nicola, mesi 6 (sei) di sospensione;

- per la società ASD San Francesco Loano, euro 200,00 (duecento/00) di ammenda.

Così deciso nella Camera di consiglio del 25 gennaio 2024.

Depositato in data 31 gennaio 2024.

 

IL RELATORE                                                                IL PRESIDENTE

Serena Callipari                                                                 Pierpaolo Grasso

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

 

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