FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 279/AA del 15/01/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da PINI US GROSIO
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 417 pf 23-24 adottato nei confronti del Sig. Roberto PINI, e della società U.S. GROSIO, avente ad oggetto la seguente condotta:
ROBERTO PINI, all’epoca dei fatti soggetto appartenente all’Ordinamento federale in quanto inquadrato nei ruoli del Settore Tecnico FIGC quale “Allenatore UEFA B” e tesserato per la corrente stagione sportiva per la società U.S. GROSIO, in violazione degli artt. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 37 del Regolamento del Settore Tecnico, sia in via autonoma che in relazione all’art. 23 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver egli, in seguito alla decisione adottata dalla Corte Sportiva d’Appello presso il C.R. Lombardia nella riunione del 16 ottobre 2023 di accogliere - in riforma di precedente decisione del Giudice Sportivo - il reclamo proposto dalla società OLGIATE AURORA ASD e per l’effetto di omologare il risultato dell’incontro U.S. GROSIO vs OLGIATE AURORA ASD (valevole per il Campionato Prima Categoria, Gir. C, disputato in data 17 settembre 2023 e terminato con il punteggio di 3-2) con il risultato di 0-3, espresso giudizi lesivi dell’onorabilità, del prestigio, del decoro e della credibilità propri di quell’Organo della giustizia sportiva del C.R. Lombardia (Corte Sportiva di Appello) e, per l’effetto, dei suoi componenti persone fisiche, con le seguenti frasi ed espressioni quali contenute in alcuni passaggi di una intervista apparsa sul quotidiano “LA PROVINCIA” nel corpo di un articolo dal titolo e segnatamente: < E’ uno scandalo calcistico perché è la prima volta che un giudice di secondo grado va a sconfessare tutti e tre gli organi che governano il mondo del calcio (…), e ancora .;
U.S. GROSIO, per responsabilità oggettiva ex artt. 6 comma 2 e 23 comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Roberto Pini;
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Pietro Martino PINI, in qualità di legale rappresentante, per conto della società U.S. GROSIO e dal Sig. Roberto PINI;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 50 (cinquanta) giorni di inibizione per il Sig. Roberto PINI, e di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società U.S. GROSIO;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.