FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 285/AA del 16/01/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da PERAZZI RANUCCI MAGRINI MONANNI PESCI FRATINI POL ISCHIA DI CASTRO
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 6 pf 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Massimo PERAZZI, Roberto RANUCCI, Eva MAGRINI, Gilberto MONANNI, Andrea PESCI e Angelo FRATINI, e della società POL.D ISCHIA DI CASTRO, avente ad oggetto la seguente condotta:
MASSIMO PERAZZI, all’epoca dei fatti allenatore tesserato con la società A.S.D. Montefiascone, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 37, comma 1, 40, comma 3, del Regolamento del Settore Tecnico e 32, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per esser venuto meno ai principi di lealtà, correttezza e probità, avendo posto in essere - durante la stagione sportiva 2022-2023 ed essendo tesserato come allenatore per la società A.S.D. Montefiascone – in concorso con i sig.ri Angelo Fratini, Roberto Ranucci e Eva Magrini- attività di proselitismo nei confronti dei giovani calciatori sig.ri Cristian Pesci, Davide Morucci, Gabriele Bellacima, David Doko, Gabriele Monanni, Matteo Draghi e Federico Cacalloro tutti tesserati all’epoca dei fatti con la società A.S.D Montefiascone e i calciatori sig.ri Oliviero Prosperini e Leonardo La Corte tesserati con la società A.S.D. Virtus Marta, al fine di convincerli a tesserarsi per la società Pol. D. Ischia di Castro. Tale attività di proselitismo è consistita nel partecipare ad una riunione del 20 maggio 2023 organizzata dai sig.ri Angelo Fratini e Roberto Ranucci rispettivamente presidente e responsabile del settore giovanile della società Pol Ischia di Castro, con la presenza - oltre ai dirigenti accompagnatori tesserati all’epoca con la società A.S.D. Montefiascone sig.ri Gilberto Monanni e Andrea Pesci – dei calciatori suindicati e ponendo in essere - sia durante tale riunione sia successivamente con messaggi Whatsapp - attività di proselitismo cercando di convincere tali giovani calciatori a tesserarsi con la società Pol.D.Ischia di Castro per la stagione sportiva 2023-2024, stagione sportiva in cui il sig. Massimo Perazzi, Eva Magrini ed i calciatori David Dako, Gabriele Monanni e Oliviero Prosperini si sono effettivamente tesserati per la società Pol. D. Ischia di Castro;
ROBERTO RANUCCI, all’epoca dei fatti responsabile del settore giovanile della società Pol. D. Ischia di Castro, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 32, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per esser venuto meno ai principi di lealtà, correttezza e probità, per aver organizzato - durante la stagione sportiva 2022-2023 - e precisamente in data 20 maggio 2023, una riunione, in concorso con il sig. Angelo Fratini – presidente della società Pol. D. Ischia di Castro - finalizzata ad attività di proselitismo nei confronti di giovani calciatori della società A.S.D Montefiascone. A detta riunione hanno partecipato – oltre ai dirigenti accompagnatori tesserati all’epoca con la società A.S.D. Montefiascone sig.ri Gilberto Monanni e Andrea Pesci - i calciatori sig.ri Cristian Pesci, Davide Morucci, Gabriele Bellacima, David Doko, Gabriele Monanni, Matteo Draghi e Federico Cacalloro tutti tesserati all’epoca dei fatti con la società A.S.D Montefiascone e i calciatori sig.ri Oliviero Prosperini e Leonardo La Corte tesserati con la società A.S.D. Virtus Marta. Tali calciatori erano stati invitati alla riunione oltre che dal sig. Fratini e Ranucci anche dal sig. Massimo Perazzi, allenatore dei suindicati ragazzi e tesserato all’epoca dei fatti come allenatore con la società A.S.D Montefiascone, il quale in concorso con la sig.ra Eva Magrini hanno posto in essere sia durante tale riunione ed il sig. Perazzi anche successivamente con messaggi Whatsapp, attività di proselitismo cercando di convincere tali giovani calciatori a tesserarsi con la società Pol. D. Ischia di Castro per la stagione sportiva 2023-2024, stagione sportiva in cui i due allenatori Perazzi e Magrini ed i calciatori David Dako, Gabriele Monanni e Oliviero Prosperini si sono effettivamente tesserati per la società Pol. D. Ischia di Castro;
EVA MAGRINI, all’epoca dei fatti allenatrice tesserata con la società A.S.D. Montefiascone, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 37, comma 1, 40, comma 3, del Regolamento del Settore Tecnico e 32, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per esser venuta meno ai principi di lealtà, correttezza e probità, avendo posto in essere - durante la stagione sportiva 2022-2023 ed essendo tesserata come allenatrice per la società A.S.D. Montefiascone - in concorso con sig.ri Angelo Fratini, Roberto Ranucci e Massimo Perazzi - attività di proselitismo nei confronti dei giovani calciatori sig.ri Cristian Pesci, Davide Morucci, Gabriele Bellacima, David Doko, Gabriele Monanni, Matteo Draghi e Federico Cacalloro tutti tesserati all’epoca dei fatti con la società A.S.D Montefiascone e i calciatori sig.ri Oliviero Prosperini e Leonardo La Corte tesserati con la società A.S.D. Virtus Marta, al fine di convincerli a tesserarsi per la società Pol. D. Ischia di Castro. Tale attività di proselitismo è consistita nel partecipare ad una riunione del 20 maggio 2023 organizzata dai sig.ri Angelo Fratini e Roberto Ranucci rispettivamente presidente e responsabile del settore giovanile della società Pol Ischia di Castro, con la presenza - oltre ai dirigenti accompagnatori tesserati all’epoca con la società A.S.D. Montefiascone sig.ri Gilberto Monanni e Andrea Pesci – dei calciatori suindicati e ponendo in essere durante tale riunione attività di proselitismo cercando di convincere tali giovani calciatori a tesserarsi con la società Pol. D. Ischia di Castro per la stagione sportiva 2023-2024, stagione sportiva in cui la sig.ra Eva Magrini, Massimo Perazzi ed i calciatori David Dako, Gabriele Monanni e Oliviero Prosperini si sono effettivamente tesserati per la società Pol. D. Ischia di Castro;
GILBERTO MONANNI, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato con la società A.S.D. Montefiascone, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 32, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per esser venuto meno ai principi di lealtà, correttezza e probità, avendo partecipato - durante la stagione sportiva 2022-2023 ed essendo tesserato come dirigente accompagnatore per la società A.S.D. Montefiascone in concorso con i sig.ri Angelo Fratini, Roberto Ranucci, Massimo Perazzi, Eva Magrini e Andrea Pesci – ad una riunione del 20 maggio 2023, finalizzata al convincimento dei giovani calciatori sig.ri Cristian Pesci, Davide Morucci, Gabriele Bellacima, David Doko, Gabriele Monanni (il proprio figlio minore) Matteo Draghi e Federico Cacalloro tutti tesserati all’epoca dei fatti con la società A.S.D Montefiascone e i calciatori sig.ri Oliviero Prosperini e Leonardo La Corte tesserati con la società A.S.D. Virtus Marta, a tesserarsi per la società Pol. D. Ischia di Castro;
ANDREA PESCI, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato con la società A.S.D. Montefiascone, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 32, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per esser venuto meno ai principi di lealtà, correttezza e probità, avendo partecipato - durante la stagione sportiva 2022-2023 ed essendo tesserato come dirigente accompagnatore per la società A.S.D. Montefiascone in concorso con i sig.ri Angelo Fratini, Roberto Ranucci, Massimo Perazzi, Eva Magrini e Gilberto Monanni – ad una riunione del 20 maggio 2023, finalizzata al convincimento dei giovani calciatori sig.ri Cristian Pesci, Davide Morucci, Gabriele Bellacima, David Doko, Gabriele Monanni, Matteo Draghi e Federico Cacalloro tutti tesserati all’epoca dei fatti con la società A.S.D Montefiascone e i calciatori sig.ri Oliviero Prosperini e Leonardo La Corte tesserati con la società A.S.D. Virtus Marta, a tesserarsi per la società Pol. D. Ischia di Castro;
ANGELO FRATINI, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Pol. D. Ischia di Castro, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 32, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per esser venuto meno ai principi di lealtà, correttezza e probità, per aver organizzato - durante la stagione sportiva 2022- 2023 - e precisamente in data 20 maggio 2023, una riunione in concorso con il sig. Roberto Ranucci – responsabile del settore giovanile della società Pol. D. Ischia di Castro - finalizzata ad attività di proselitismo nei confronti di giovani calciatori della società A.S.D Montefiascone e della società A.S.D. Virtus Marta, nonché per aver consentito e non impedito ai sig.ri Massimo Perazzi e Eva Magrini di porre in essere durante la stagione sportiva 2022-2023 attività di proselitismo nei confronti di giovani calciatori tesserati con la società A.S.D. Montefiascone. Alla riunione del 20 maggio 2023 hanno partecipato – oltre ai dirigenti accompagnatori tesserati all’epoca con la società A.S.D. Montefiascone sig.ri Gilberto Monanni e Andrea Pesci - i calciatori sig.ri Cristian Pesci, Davide Morucci, Gabriele Bellacima, David Doko, Gabriele Monanni, Matteo Draghi e Federico Cacalloro tutti tesserati all’epoca dei fatti con la società A.S.D Montefiascone ed i calciatori sig.ri Oliviero Prosperini e Leonardo La Corte tesserati con la società A.S.D. Virtus Marta. Tali calciatori erano stati invitati alla riunione oltre che dai sig.ri Fratini e Ranucci anche dal sig. Massimo Perazzi allenatore dei suindicati ragazzi e tesserato all’epoca dei fatti come tecnico con la società A.S.D Montefiascone, il quale in concorso con la sig.ra Eva Magrini anch’essa tesserata come allenatore per la società A.S.D Montefiascone hanno posto in essere sia durante tale riunione ed il sig. Perazzi anche successivamente con messaggi Whatsapp, attività di proselitismo cercando di convincere tali giovani calciatori a tesserarsi con la società Pol. D. Ischia di Castro per la stagione sportiva 2023-2024. Nell’attuale stagione sportiva i due allenatori e i calciatori David Dako, Gabriele Monanni e Oliviero Prosperini si sono effettivamente tesserati per la società Pol.D. Ischia di Castro;
POL.D ISCHIA DI CASTRO, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sig.ri Angelo Fratini e Roberto Ranucci ed al cui interno e nel cui interesse hanno posto in essere i comportamenti sopra descritti i sig.ri Massimo Perazzi, Eva Magrini, Gilberto Monanni e Andrea Pesci; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Massimo PERAZZI, Roberto RANUCCI, Eva MAGRINI, Gilberto MONANNI, Andrea PESCI e Angelo FRATINI quest’ultimo in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società POL.D ISCHIA DI CASTRO;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 4 (quattro) mesi di squalifica per il Sig. Massimo PERAZZI, 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Roberto RANUCCI, 2 (due) mesi di squalifica per la Sig.ra Eva MAGRINI, 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Gilberto MONANNI, di 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Andrea PESCI, di 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Angelo FRATINI, e di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società POL.D ISCHIA DI CASTRO;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.