FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 288/AA del 16/01/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da US ALESSANDRIA CALCIO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 336 pf 23-24 adottato nei confronti della società US ALESSANDRIA CALCIO 1912, avente ad oggetto la seguente condotta:

US ALESSANDRIA CALCIO 1912, per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il Sig. Enea Benedetto, Amministratore Unico e Legale Rappresentante della U.S. ALESSANDRIA CALCIO 1912 S.R.L. dal 12/05/2023, il quale violava i doveri di lealtà, probità e correttezza, non facendo pervenire, entro il termine del 18 ottobre 2023, alcun riscontro alla richiesta istruttoria di cui alla nota Co.Vi.So.C. Prot. 2612/2023 del 12 ottobre 2023, e avendo fornito solo un riscontro incompleto in data 30 ottobre 2023; nonché per responsabilità propria, ai sensi dell’art. 31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 80 delle N.O.I.F. che pone gli obblighi in esame a carico anche alle Società in modo diretto;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Filippo Marra Cutrupi, in qualità di legale rappresentante pro tempore, per conto della società US ALESSANDRIA CALCIO 1912;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 5.000,00 (cinquemila/00) di ammenda per la società US ALESSANDRIA CALCIO 1912;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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