F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0081/CFA pubblicata il 31 Gennaio 2024 (motivazioni) – Sig. Giorgio Heller/Procura Federale

Decisione/0081/CFA-2023-2024

Registro procedimenti n. 0079/CFA/2023-2024

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

SEZIONI UNITE

 

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Domenico Luca Scordino - Componente (Relatore)

Salvatore Lombardo – Componente

Vincenzo Barbieri - Componente

Maria Barbara Cavallo - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0079/CFA/2023-2024 proposto dal Sig. Giorgio Heller in data 28.12.2023,

per la riforma della decisione del Tribunale federale nazionale, Sezione Disciplinare, n. 0128/TFNSD-2023-2024 del 21.12.2023;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

relatore all’udienza del 24.01.2024, tenutasi in videoconferenza, l’Avv. Domenico Luca Scordino e uditi l’Avv. Marcello Carriero per il reclamante e l’Avv. Lorenzo Giua per la Procura federale; udito altresì l’intervenuto sig. Giorgio Heller.

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con atto Prot. 9675 /918pf22-23/GC/blp, il Procuratore federale deferiva al Tribunale federale nazionale, Sezione disciplinare, tra gli altri, il sig. Giorgio Heller – quale presidente del consiglio di amministrazione della Società A.S. Livorno Calcio S.r.l dal 23 ottobre 2020 al 19 maggio 2021 – in relazione agli eventi che avevano preceduto il fallimento della Società A.S. Livorno Calcio S.r.l.

Unitamente al sig. Giorgio Heller venivano anche deferiti il sig. Aldo Spinelli, il sig. Roberto Spinelli, il sig. Rosario Carrano e il sig. Silvio Aimo, ciascuno per il ruolo nel tempo ricoperto nella Società A.S. Livorno Calcio S.r.l.

Nei confronti di tutti i suddetti signori, e per quel che qui interessa del sig. Giorgio Heller, veniva contestata la violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., in relazione a quanto disposto dall’art. 21, commi 2 e 3, delle N.O.I.F. ed anche in relazione all’art.19 dello Statuto della F.I.G.C.

Era invero accaduto che, a seguito di rilevanti difficoltà economico-finanziarie e dell’accertamento del relativo stato di insolvenza, con sentenza n. 24/2022 del 5 luglio 2022, il Tribunale civile di Livorno aveva dichiarato il fallimento della Società A.S. Livorno Calcio S.r.l.

Per l’effetto, veniva anche disposta la revoca dell’affiliazione alla F.I.G.C. della Società A.S. Livorno Calcio S.r.l. con conseguente svincolo del parco tesserati (C.U. n. 156/A del 14/4/2023).

Peraltro, anche solo sul piano sportivo, il fallimento e la revoca dell’affiliazione costituivano l’epilogo di una serie di penalizzazioni e vicissitudini che avevano portato l’AS Livorno Calcio S.r.l. alla retrocessione in serie D, nella stagione 2020/2021, e poi al fermo integrale di attività sportiva nella stagione 2021/2022. E ciò, per via della mancata ammissione al Campionato di Serie D (C.U. n. 70 del 05 agosto 2021 del Consiglio Direttivo della Lega nazionale Dilettanti).

Prendendo le mosse da simili presupposti, dunque, il deferimento della Procura federale ricostruiva gli atti di indagine e le ragioni che, sempre secondo la tesi accusatoria della Procura federale, avrebbero dovuto portare alla condanna di tutti i deferiti, nelle rispettive qualità di presidenti o amministratori delegati succedutisi nel tempo alla guida della AS Livorno Calcio S.r.l.

Come già accennato, oggetto della contestazione era il mancato rispetto delle norme federali in materia gestionale ed economica (art. 4, comma 1, del C.G.S., in relazione a quanto disposto dall’art. 21, commi 2 e 3, delle N.O.I.F. ed anche in relazione all’art.19 dello Statuto della F.I.G.C).

Con decisione del 21 dicembre 2023, qui gravata, il Tribunale federale nazionale, Sezione disciplinare così disponeva: “proscioglie i sigg.ri Spinelli Aldo e Spinelli Roberto. Irroga le seguenti sanzioni: - per il sig. Heller Giorgio, anni 1 (uno) e mesi 6 (sei) di inibizione; - per il sig. Carrano Rosario, mesi 6 (sei) di inibizione; - per il sig. Aimo Silvio, anni 1 (uno) di inibizione”.

Nella propria motivazione, per vero, il Tribunale distingueva due fasi gestionali della Società AS Livorno Calcio S.r.l. La prima, intercorsa sino all’11 settembre 2020 e vissuta dalla Società sotto il controllo della Spininvest s.r.l. (società dei sigg.ri Aldo e Roberto Spinelli, proprietari storici dell’AS Livorno Calclio S.r.l.). La seconda, relativa al periodo successivo al trasferimento del controllo societario dalla Spininvest S.r.l. ad una nuova compagine societaria formata dalla medesima Spininvest S.r.l. (ma ormai solo al 10%) e dai nuovi soci N.H. Investimenti S.r.l., Sicrea Costruzioni S.r.l., TKM S.r.l.s, La Lucentissima S.r.l. (complessivamente al 90% del capitale della AS Livorno Calcio S.r.l.).

Dunque, il Tribunale (con riferimento alla prima fase) precisava che “nell'espletamento del mandato gestorio di AS Livorno Calcio s.r.l., i signori Aldo e Roberto Spinelli, pur operando continuativamente in una situazione di disequilibrio finanziario e collazionando reiterate perdite di esercizio, hanno sempre consentito la continuità aziendale grazie ad interventi di finanziamento e di ricapitalizzazione e che durante la loro gestione della società, sino alla cessione di quote dell'11.9.2020, non si sono mai verificate le condizioni di cui agli artt. 2446 c.c. e 2482-bis c.c. Fra l'altro la loro società Spininvest s.r.l., anche dopo la cessione del 90% della partecipazione sociale, non ha mai fatto mancare il sostegno finanziario al sodalizio sportivo avendo sempre partecipato ai finanziamenti richiesti ed agli aumenti di capitale”.

Per contro (con riferimento alla seconda fase), il Tribunale riteneva che “i restanti deferiti [sigg.ri Giorgio Heller, Rosario Carrano e Silvio Aimo], che si sono succeduti nelle cariche di presidente e di amministratore delegato del sodalizio sportivo dall'11.9.2020 sino alla messa in liquidazione di AS Livorno Calcio s.r.l. del 9.7.2021 risultano colpevoli delle infrazioni disciplinari loro ascritte. Infatti, pur a conoscenza sin dal momento dell'acquisto delle quote di partecipazione dell'impossibilità del sodalizio sportivo di perseguire il proprio oggetto sociale in assenza di continue iniezioni finanziarie, come sempre avvenuto in  precedenza, gli stessi si sono limitati a proporre ai soci dei finanziamenti e degli aumenti di capitale sociale, senza mai trarre le conseguenze della parziale inerzia dei soci sia a versare i finanziamenti sia a ricapitalizzare che ha sin dall'inizio impedito il corretto adempimento delle obbligazioni nei confronti dei creditori del sodalizio sportivo provocando effetti negativi di varia natura, compresi quelli derivanti dalle varie penalizzazioni subite dagli organi disciplinari della FIGC (non a caso la società al termine della stagione sportiva 2020/2021 retrocederà dal campionato di Serie C a quello di Serie D), finendo con il perdere nel giro di pochi mesi il capitale sociale, provocando al 31.12.2020 una perdita di esercizio stimata sulla base delle risultanze contabili dal Curatore in Euro 5.759.827,36=, ripercossa anche sull'esercizio successivo al 31.12.2021 che palesa altra perdita di Euro 4.292.978,39= nonostante l'attività sportiva risulti cessata al giugno 2021 per la mancata ammissione al campionato di Serie D (con il venir meno dei costi per gli stipendi dei calciatori e gli altri oneri connessi alla partecipazione al campionato) disperdendo il patrimonio sociale. Inoltre gli amministratori sono rimasti inerti senza assumere le necessarie iniziative pur avendo constatato in più occasioni l'esistenza di rilevanti contrasti tra i nuovi soci, compreso da ultimo quello che ha portato alla mancata approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2020, il cui progetto era stato predisposto ed approvato dall'adunanza del C.d.A. in data 21.5.2021”.

Di qui, come già, detto la determinazione del proscioglimento dei sigg.ri Aldo e Roberto Spinelli (protagonisti della fase gestionale che non poteva dirsi dannosa della AS Livorno Calclio S.r.l.) e, invece, la condanna dei sigg.ri Giorgio Heller, Rosario Carrano e Silvio Aimo (protagonisti della fase di sostanziale collasso finanziario della Società e di una grave inerzia nell’intervenire).

Per quel che qui interessa, nei confronti del sig. Giorgio Heller veniva irrogata la sanzione di anni 1 (uno) e mesi 6 (sei) di inibizione.

Avverso la decisione del Tribunale federale propone reclamo il sig. Giorgio Heller.

Resiste con memoria la Procura federale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il sig. Giorgio Heller si affida a due motivi di reclamo.

Sostiene innanzitutto il reclamante, con il primo motivo, che il Tribunale ha errato nel ritenere che il sig. Giorgio Heller durante la sua carica di presidente della AS Livorno Calcio s.r.l. non avesse provveduto a convocare l’assemblea della medesima società al fine di deliberarne la ricapitalizzazione. Anzi, sottolinea il sig. Giorgio Heller, una deliberazione di aumento di capitale (in data 25.11.2020) vi era effettivamente stata (da un milione a quattro milioni di euro), ancorché poi un tale aumento non fosse stato per nulla sottoscritto e versato. Il medesimo reclamante aveva inoltre convocato ulteriori assemblee affinché i soci intervenissero finanziariamente. Dunque, non poteva essergli contestata la mancata convocazione dell’assemblea, né più in generale il comportamento tenuto dai soci (che non avevano in effetti versato le risorse richieste a parte taluni finanziamenti ricevuti solo dal socio di minoranza Spininvest S.r.l. o da singoli finanziatori e per importi limitatissimi rispetto alle esigenze della Società).

Sostiene, inoltre il sig. Giorgio Heller, con il secondo motivo di ricorso, che era parimenti errato ritenere che il medesimo reclamante avesse determinato il dissesto della AS Livorno Calcio s.r.l. La liquidazione della Società o la mancata proposta di far ricorso a procedure concorsuali costituivano accuse che travalicavano la contestazione contenuta nel deferimento e non erano comunque comportamenti esigibili dal sig. Heller tenuto conto della lunga storia dell’AS Livorno Calcio s.r.l. e del poco tempo di carica del reclamante. Ad avviso del sig. Giorgio Heller, dunque, non erano stati tenuti comportamenti in grado di determinare o aggravare il dissesto economico-patrimoniale della AS Livorno Calcio s.r.l. D’altronde, era errato ritenere che il sig. Giorgio Heller fosse stato inerte. Il reclamante, all’opposto, sempre secondo la propria ricostruzione, si era adoperato per ottenere l’aumento di capitale della Società, provvedendo a convocare ripetute assemblee: quella del 25.11.2020, quella del 15.03.2021, quella del 12.04.2021 e quella del 19.04.2021. E come già riferito, erano stati i soci a non deliberare l’aumento di capitale necessario; circostanza, questa, non contestabile al sig. Giorgio Heller.

I motivi di reclamo, che per evidente connessione tra loro possono essere trattati congiuntamente, non meritano accoglimento.

Va anzitutto rigettata l’eccezione proposta, sia pure quasi incidentalmente, dalla difesa del sig. Giorgio Heller circa l’esistenza di una violazione della corrispondenza tra contestazione e condanna.

Come è noto, la giurisprudenza di questa Corte è chiara nel senso di ritenere che solo una trasformazione radicale del fatto contestato può assumere rilevanza in termini di incertezza sull’oggetto del giudizio e di violazione del giusto processo ai sensi degli artt. 125 e 44 CGS (ex multis CFA-Sezione IV, decisione n. 18/CFA/2022-2023; CFA- Sezione I, decisione n. 58/CFA/2020-2021).

Si deve trattare di una effettiva violazione del contraddittorio che abbia impedito la difesa e che non può esaurirsi nel mero confronto letterale fra la contestazione e la sentenza. Ciò perché, “vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione” (così CFA-Sezione IV, decisione n. 18/CFA/2022-2023).

In altri termini, una siffatta violazione non ricorre quando nella contestazione, considerata nella sua interezza, siano contenuti gli stessi elementi di fatto poi ritenuti essenziali dalla decisione finale ai fini della condanna (in argomento si veda anche la giurisprudenza penalistica: Cass. pen., sez. I, n. 28954 del 24 marzo 2021; Cass. pen., sez. un., 15 luglio 2010, n. 3655).

Non vi è dunque alcun vizio ove non sia effettivamente riconoscibile una reale compromissione dei diritti difensivi. E una tale compromissione non è in alcun modo riconoscibile nel caso che qui occupa.

Del resto, l’eccezione sollevata dal sig. Giorgio Heller sembra fondarsi su una sorta di parcellizzazione dell’incolpazione contenuta nel deferimento e sulla mancata considerazione dell’intero impianto accusatorio. Attraverso i motivi di reclamo, invero, il sig. Giorgio Heller suddivide in singoli (ritenuti) aspetti l’incolpazione, perdendone di vista il senso complessivo.

Si legge invece nel deferimento (pagg. 5 e 14) che, anche e soprattutto a valle del primo aumento di capitale deliberato ma mai sottoscritto, “il Sig. Heller, in ogni caso, nell’esercizio della carica di presidente del CdA, avrebbe dovuto immediatamente convocare l’assemblea per la messa in liquidazione della società. Tale grave omissione, nella situazione economico finanziaria in cui versava la società, ha contribuito in maniera determinante alla decozione della società e al successivo fallimento”. Per questo, dunque, sempre secondo il deferimento, doveva essere contestata al sig. Giorgio Heller “la relativa omissione di qualunque iniziativa atta a risanare o ad evitare il depauperamento del patrimonio e/o delle finanze della società”. Omissione che “è di per sé indice della cattiva gestione da parte degli amministratori” come statuito, a proposito dell’interpretazione “della portata di cui all’art. 21 delle NOIF, dal Collegio di Garanzia con la decisione 41/2021”.

Appare quindi insussistente la dedotta violazione della corrispondenza tra contestazione e condanna.

All’incolpato è stata garantita la possibilità di impostare fin dall’inizio una corretta difesa, contribuendo a chiarire i fatti e a far valutare le proprie condotte. Il sig. Giorgio Heller era perfettamente in grado di difendersi rispetto al complesso della censura mossa nei suoi confronti (ovvero la violazione delle norme federali in materia gestionale ed economica), e si è in effetti difeso, con ciò potendosi concludere per il già segnalato rigetto dell’eccezione formulata dal reclamante.

Quanto al merito della condanna, le valutazioni compiute dal Tribunale di primo grado risultano immuni da censura.

Del tutto condivisibile, a proposito della posizione del sig. Giorgio Heller, risulta il passaggio motivazionale fondamentale della decisione che, per vero, non appare neppure affrontato dal reclamo.

Va premesso che, come già descritto in punto di fatto, la presidenza del sig. Giorgio Heller si colloca in un momento storico in cui la vecchia proprietà (i sigg.ri Spinelli) ha ceduto il passo a una nuova compagine societaria, che – conscia della situazione critica della AS Livorno Calcio S.r.l. – doveva dimostrare in concreto la propria capacità di far fronte alle esigenze finanziarie della Società.

Ebbene, sostiene il Tribunale che gli amministratori, tra i quali (per l’appunto) l’allora presidente del consiglio di amministrazione sig. Giorgio Heller, “si sono limitati a proporre ai soci dei finanziamenti e degli aumenti di capitale sociale, senza mai trarre le conseguenze della parziale inerzia dei soci sia a versare i finanziamenti sia a ricapitalizzare che ha sin dall'inizio impedito il corretto adempimento delle obbligazioni nei confronti dei creditori del sodalizio sportivo provocando effetti negativi di varia natura, compresi quelli derivanti dalle varie penalizzazioni subite dagli organi disciplinari della FIGC (non a caso la società al termine della stagione sportiva 2020/2021 retrocederà dal campionato di Serie C a quello di Serie D), finendo con il perdere nel giro di pochi mesi il capitale sociale, provocando al 31.12.2020 una perdita di esercizio stimata sulla base delle risultanze contabili dal Curatore in Euro 5.759.827,36=, ripercossa anche sull'esercizio successivo al 31.12.2021 che palesa altra perdita di Euro 4.292.978,39= nonostante l'attività sportiva risulti cessata al giugno 2021 per la mancata ammissione al campionato di Serie D (con il venir meno dei costi per gli stipendi dei calciatori e gli altri oneri connessi alla partecipazione al campionato) disperdendo il patrimonio sociale” (cfr. in particolare pag. 7 della decisione)”.

I motivi di reclamo sembrano aggirare un tale punto nodale della vicenda che peraltro si collega proprio alla contestazione contenuta nel deferimento.

L’AS Livorno Calcio S.r.l. era certamente in condizioni finanziarie critiche e non riusciva a far fronte con regolarità alle proprie obbligazioni. Di ciò vi è ampissima prova agli atti. Il consiglio di amministrazione presieduto dal sig. Giorgio Heller ne era edotto e non vi era alcuna possibilità di temporeggiare senza assumere consapevolmente il rischio di aggravare (come poi avvenuto) l’insolvenza della Società.

Dunque, una volta convocata l’assemblea dei soci per la ricapitalizzazione della società e una volta accertata l’assenza effettiva di sottoscrizione dell’aumento di capitale pur deliberato, il sig. Giorgio Heller doveva trarne le conseguenze, promuovendo l’accertamento dello stato di liquidazione della Società (e poi convocando l’assemblea per gli adempimenti conseguenti) ovvero ancora doveva promuovere, invitando il consiglio di amministrazione ad agire in tal senso, l’accesso ad una misura concorsuale che impedisse l’ulteriore depauperamento del patrimonio.

Agli atti, allora, appaiono presenti plurimi elementi che confermano l’iter logico seguito dal Tribunale.

È anzitutto vero che nella relazione ex art. 33 l.f. redatta dal curatore del fallimento AS Livorno Calcio S.r.l. – ove è ampiamente descritto il periodo assoggettato alla presidenza del sig. Giorgio Heller – si legge espressamente che “attesa la naturale struttura economica che portava la società ad essere in perdita costante, la principale causa del dissesto è da ricondursi al trasferimento del 90% delle quote societarie a soggetti che, per volontà o necessità, non sono stati in grado di sostenere le perdite sociali ed il fabbisogno finanziario della gestione, e pertanto hanno condotto rapidamente la società al collasso” (cfr. pag. 21 della relazione ex art. 33 l.f. corrispondente a pag. 4051 del file trasmesso dal curatore alla Procura federale).

Dunque, prosegue la relazione, le gravi difficoltà finanziarie e anzi una vera e propria insolvenza della AS Livorno Calcio S.r.l. era già palese. Per questo “adire tempestivamente una procedura concorsuale avrebbe potuto significare facilitare il passaggio di proprietà ad un nuovo soggetto in grado di mantenere la continuità aziendale e salvaguardare il titolo sportivo ed i valori aziendali (su tutti quello della rosa dei calciatori della prima squadra e del settore giovanile)” (cfr. in particolare pag. 25 della relazione ex art. 33 l.f. e pag. 4055 del file trasmesso dal curatore alla Procura federale).

Del resto, segnala il curatore, la società si trovava a doversi confrontare non solo con la mancata capitalizzazione ad opera dei soci, bensì anche ad un continuo scontro tra i soci stessi, così come ad avvicendamenti degli amministratori “che si dimett[evano] o [venivano] sostituiti nel giro di poche settimane dalla loro nomina” e allo “svincolo di taluni calciatori (Davide Marsura, Davide Agazzi, Otavio Mendes Murilo, Antonio Porcino) per la mancata corresponsione degli emolumenti”.

Al momento dell’arrivo del sig. Giorgio Heller come presidente della AS Livorno Calcio S.r.l., dunque, era già concreto il rischio di un collasso finanziario e per tale motivo i segnali (ulteriori) di insolvenza dovevano essere immediatamente colti dal reclamante.

Il sig. Rosettanto Navarra – che aveva preceduto per circa un mese, nella carica di presidente del consiglio di amministrazione, il sig Giorgio Heller – aveva addirittura già espresso alla stampa la volontà dei nuovi soci di non finanziare l’AS Livorno e quindi il rischio (certo) di un fallimento della Società (cfr. ancora la relazione ex art. 33 l.f. pag. 4051 del fine trasmesso dal curatore al Procuratore federale).

La stessa Covisoc, nella propria relazione al 31.10.2020, ben nota alla Società e al sig. Giorgio Heller tanto da essere richiamata nella riunione del consiglio di amministrazione del 5.11.2020 (cfr. pag. 4177 del file trasmesso dal curatore alla Procura federale), riferiva che la situazione finanziaria della Società era “molto critica e tale da non consentire la copertura dei costi”. La Covisoc, inoltre, aveva segnalato indici di liquidità particolarmente critici e tali da evidenziare l’oggettiva incapacità della Società di poter rispettare con regolarità i propri impegni finanziari (cfr. pagg. 84 e 106 del file Covisoc contenente le relazioni conseguenti alle ispezioni della medesima Commissione).

Non basta. Da tutti i verbali dei Consigli di Amministrazione presieduti dal sig. Giorgio Heller emerge la consapevolezza delle gravità della condizione di illiquidità della AS Livorno Calcio S.r.l.

In talune sedute, per vero, si discute espressamente dello stato di sostanziale decozione della Società.

Si legge ad es. nella riunione del 4.12.2020 (cfr. il relativo verbale riportato a pag. 4185 e 4188 del file trasmesso dal curatore alla Procura federale) che, a valle delle rassicurazioni di finanziamento rimaste inadempiute ad opera dei soci, il Consigliere Gargani “chiede a tutti i consiglieri di prendere atto della insussistenza della continuità aziendale e di adottare le iniziative conseguenti”.

Diversamente da quanto avrebbe dovuto fare il presidente sig. Giorgio Heller, che ormai aveva tutti gli elementi per comprendere l’irreparabilità della situazione verificatasi, erano altri consiglieri a sollevare la questione, mentre il reclamante preferiva rinviare una qualunque decisione.

Illuminante è anche l’ulteriore scambio di osservazioni, sempre nel corso della medesima seduta del 4.12.2020, tra lo stesso Consigliere Gargani (poi dimissionario) e il presidente sig. Giorgio Heller (pag. 4188 del file trasmesso dal curatore alla Procura federale). In tale scambio, opportunamente verbalizzato, il Consigliere Gargani, a fronte dei pagamenti in prossima scadenza e per i quali la Società non aveva copertura finanziaria, chiedeva nuovamente l’avvio della liquidazione per illiquidità e il sig. Giorgio Heller (appunto) opponeva l’opportunità di attendere che il termine riservato ai soci per sottoscrivere l’aumento di capitale fosse integralmente scaduto benché al momento nessuno avesse sottoscritto l’aumento di capitale.

È allora evidente che se pure può ritenersi, in astratto, giustificabile attendere la scadenza del termine di sottoscrizione dell’aumento di capitale prevista di lì a pochissimi giorni (fermo che la situazione dell’AS Livorno Calcio S.r.l. era sin troppo compromessa), diviene indifendibile l’inerzia successiva, una volta cioè chiuso (senza sottoscrizioni) l’aumento di capitale. Quella stessa inerzia del reclamante (nella sua qualità di presidente del consiglio di amministrazione dell’AS Livorno Calcio S.r.l.) che il Tribunale correttamente definisce come il non “mai aver tratto le debite conseguenze” rispetto alla mancata risposta dei soci alle necessità di finanziamento della AS Livorno S.r.l.

È in effetti sufficiente leggere anche gli ulteriori verbali delle riunioni del consiglio di amministrazione (si vedano le riunioni dell’11 e 14 dicembre 2020) per comprendere come il presidente sig. Giorgio Heller non potesse prestare alcun ragionevole affidamento su sottoscrizioni o finanziamenti (poi mai realizzatisi) il cui arrivo era continuamente rinviato e il cui ulteriore ritardo, ad aumento di capitale ormai scaduto, era giustificato con una motivazione che nessun livello di professionalità e diligenza, neppure il più basso, può ammettere (cfr. la verbalizzazione del socio Carrano, secondo il quale alla data del 14.12.2020 il proprio versamento non era ancora riuscito, da giorni, “perché è in attesa di un doppio livello di password che la banca deve fornirgli”; cfr. pag. 4197 del file trasmesso dal curatore alla Procura federale).

Sintomatica, inoltre, appare la stessa vicenda della fideiussione a garanzia del pagamento degli stipendi dei calciatori, poi rivelatasi falsa. Fideiussione apparentemente rilasciata dalla Winter Bank ma poi disconosciuta da tale istituto.

Indipendentemente dalle ragioni e dalle responsabilità dell’accaduto (per vero non chiarito dal consiglio di amministrazione, né tanto meno dallo stesso presidente sig. Giorgio Heller) è evidente che proprio il sig. Giorgio Heller per primo avrebbe dovuto porre fine ai continui rinvii sia del consiglio di amministrazione, sia delle stesse Assemblee, individuando anche solo in un simile evento (peraltro oggettivamente gravissimo) il sintomo di una totale irrecuperabilità della situazione della AS Livorno Calcio S.r.l.

In realtà, quelle che il reclamante richiama a propria discolpa come convocazioni dell’Assemblea dei soci che dimostrerebbero il suo costante tentativo di far ricapitalizzare la Società finiscono per operare come prova contraria.

Le riunioni assembleari citate dal sig. Giorgio Heller nel proprio reclamo (quella del 25.11.2020, del 15.03.2021, del 12.04.2021 e 19.04.2021) risultano, in effetti, precedute da altre riunioni attendiste (del 24.2.2021 o del 26.2.2021), che avrebbero dovuto già da sole ulteriormente convincere dell’inutile e dannoso trascorrere del tempo, e in ogni caso rappresentano esse stesse sedute tutte prive di una qualche decisione finale (in taluni casi, addirittura, si tratta di riunioni rinviate per assenza di quorum come ad es. accade per l’assemblea del 12.04.2021). Il tutto, come già si è detto, senza considerare il primo aumento di capitale già deliberato ma mai sottoscritto, che da solo dimostrava l’irreparabilità della crisi finanziaria (peraltro strutturale) della AS Livorno Calcio S.r.l.

In altri termini, sono certamente molte le assemblee o i tentativi di assemblee tenutisi tra la fine del 2020 e l’inizio del 2021. Ma nessuna in grado di far ritenere che i soci avessero intenzione effettiva o potessero ricapitalizzare la Società e, anzi, tutte svoltesi in una condizione di totale assenza di prospettiva per il contesto nel quale la Società a quel punto si muoveva, con perdite che via via divenivano sempre più rilevanti.

Da ultimo, e quale ulteriore elemento a conferma di quanto si va dicendo, non può non essere citata la memoria depositata dal sig. Giorgio Heller in fase istruttoria (cfr. memoria 30 agosto 2023), nel corso della quale lo stesso reclamante dimostra di avere esatta consapevolezza dello stato dichiaratamente disastroso nel quale verteva l’AS Livorno S.r.l.

Non si trattava di discutere di una società in bilico. Ma di una Società che plurimi elementi inequivocabili e concordanti dimostravano meritevole di una immediata reazione a tutela del patrimonio della Società stessa e dei creditori di essa.

Afferma allora il sig. Giorgio Heller che “al momento del mio insediamento, ho ereditato una situazione finanziaria disastrosa causata da precedenti gestioni. Era palese che il club stesse affrontando gravi problemi di liquidità, come dimostrato dai ritardi nei pagamenti degli stipendi del personale, che avevano cominciato prima del mio ingresso”. A fronte di una simile condizione egli dichiara (cfr. sempre la memoria 30 agosto 2023) di avere “agito sulla base delle rassicurazioni date dalla nuova proprietà, confidando che il finanziamento promesso sarebbe stato fornito tempestivamente”.

Ed è proprio l’assenza di una qualunque tempestività dei soci e anzi di un atteggiamento chiaramente dilatorio degli stessi – unitamente alla consapevolezza appena dichiarata e al contesto sopra già descritto per la Società di ritardi di pagamenti, retrocessioni, sanzioni e svincoli di giocatori – che avrebbe dovuto imporre al sig. Giorgio Heller di promuovere la liquidazione della Società o l’avvio di una procedura concorsuale. Lo stesso sig. Giorgio Heller, del resto, si mostra consapevole del fatto che non procedere all’aumento di capitale implicava “andare incontro ad un ulteriore peggioramento delle già difficili condizioni economico finanziarie” (cfr. l’audizione del 7 settembre 2023 del sig. Giorgio Heller).

Del pari, proprio la piena consapevolezza del sig. Giorgio Heller di trovarsi in una situazione disastrosa rende impossibile valutare la durata del tempo trascorso nella carica di presidente del consiglio di amministrazione ai fini di una eventuale attenuante di responsabilità. Lo stesso vale per la gratuità della carica.

Nessuno imputa al sig. Giorgio Heller di non aver risanato la AS Livorno Calcio S.r.l., ma gli si può e si deve imputare di avere inutilmente atteso a reagire all’evidenza dell’insolvenza della Società stessa. Reazione che dal sig. Giorgio Heller non è mai per nulla intervenuta (neppure una volta revocato da presidente del consiglio di amministrazione avvenuta il 19.5.2021 e rimasto in consiglio come “semplice” consigliere di amministrazione).

Nel caso specifico, allora, deve ritenersi applicabile il principio accolto dalla giurisprudenza, secondo cui è censurabile l’inerzia dei componenti (anche senza deleghe) del consiglio di amministrazione di una società poi fallita, là ove detti amministratori si trovino davanti ad evidenti indicatori dello stato di crisi economica e finanziaria in cui versi la società nei mesi antecedenti il fallimento (cfr. Cass. 2.3.2020, n. 17626).

Ove tali indicatori vi siano – e nel caso dell’AS Livorno Calcio S.r.l. non v’è dubbio alcuno – gli amministratori hanno il potere e il dovere di attivarsi per impedire le conseguenze più gravi del dissesto.

Il mancato accertamento delle condizioni di liquidazione ovvero la mancata tempestiva richiesta di dichiarazione di fallimento (o altra procedura concorsuale) da parte dell’amministratore, per consentire (nell’un caso o nell’altro) una effettiva par condicio tra i creditori e la limitazione dell’aggravamento dell’insolvenza, è certamente sanzionabile.

Simili comportamenti omissivi, del resto, che nel caso che qui occupa vanno ascritti a colpa grave del sig. Giorgio Heller per tutto quanto sopra descritto, non rispondono per certo (e in ogni caso) ai principi desumibili dall’art. 4, comma 1, del C.G.S., in combinazione con l’art. 21, commi 2 e 3, delle N.O.I.F. e con l’art.19 dello Statuto della F.I.G.C., trovando quindi conferma la conclusione di condanna raggiunta dal Tribunale di primo grado. E ciò, anche in riferimento all’atteggiamento sostanzialmente contraddittorio (ma non adeguatamente motivato) tenuto dal sig. Giorgio Heller rispetto all’approvazione del bilancio al 31.12.2020, avendo lo stesso contribuito al relativo risultato negativo ma avendo lo stesso sig. Giorgio Heller deciso di astenersi dal votarlo (cfr. il verbale del consiglio di amministrazione del 21.5.2021 riportato a pag. 4212 del file trasmesso dal curatore alla Procura federale).

Quanto all’aggravamento della condizione di insolvenza essa appare dimostrata da quanto sin qui detto, dalle stesse dichiarazioni del sig. Giorgio Heller, ed ancora dai rilievi contenuti nella già richiamata relazione ex art. 33 del curatore fallimentare e più in generale dall’aumento della perdita divenuta di euro 5.759.000,00 al 31.12.2020 e di ulteriori euro 4.292.978,39 al 31.12.2021 (pur avendo la Società interrotto l’attività sportiva).

D’altronde, è anche documentale la circostanza che nel corso della gestione del sig. Giorgio Heller, benché i soci non finanziassero la Società e questa divenisse via via sempre più irrecuperabile, siano stati sottoscritti nuovi contratti (cfr. ancora il consiglio di amministrazione del 4.12.2020 riportato a pag. 4182 del file trasmesso dal curatore alla Procura federale) che al dì là della loro dimensione (comunque non trascurabile) hanno certamente aggravato l’esposizione debitoria della AS Livorno Calcio S.r.l.

Appare dunque perfettamente condivisibile l’esito cui è giunto il Tribunale federale nazionale là ove ha accertato che l’inerzia imputabile al sig. Giorgio Heller, nella sia qualità di presidente del consiglio di amministrazione dell’AS Livorno Calcio S.r.l., ha contribuito in modo decisivo ad aggravare gli effetti negativi subiti dalla Società e il relativo stato di insolvenza.

Peraltro, va ricordato che lo scrutinio richiesto al giudice sportivo in materia disciplinare non comporta la celebrazione di una sorta di processo parallelo o di processo sovrapposto rispetto alla giurisdizione ordinaria (civilistica o penalistica) o alle eventuali responsabilità degli amministratori di una società sportiva.

Oggetto di valutazione è invece il rispetto delle regole fondamentali che costituiscono presidio della FICG in sé considerata, e altresì presidio della regolarità di gestione delle società sportive e dei comportamenti esigibili. Il giudice sportivo non è deputato a valutare le responsabilità ordinarie. E neppure deve dimostrare una perdita economica (giacché una tale dimostrazione neppure è richiesta). Esso deve valutare il rispetto della lex specialis costituente l’ordinamento sportivo. Ed è chiamato a traguardare con tale disciplina speciale – e non con quella ordinaria – se le modalità con le quali la persona deferita si è comportata, o per il contesto nel quale ha agito, hanno determinato o meno una compromissione dei valori cui si ispira l’ordinamento sportivo (principio già contenuto nel parere del Collegio di Garanzia n. 5/2017). Per questo, le regole etiche e le clausole generali di correttezza e buona fede, in ambito sportivo, acquistano uno specifico rilievo giuridico e vanno considerate clausola di chiusura del sistema, poiché evitano di dover considerare permesso ogni comportamento che nessuna norma vieta e facoltativo ogni comportamento che nessuna norma rende obbligatorio. Tali principi di diritto inducono, da un lato, a ritenere che tra i fatti rilevanti in ambito disciplinare sportivo si possono sussumere anche eventi non riconducibili ai consueti criteri civilistici o penalistici e, dall’altro, che una violazione degli obblighi gestionali può senz’altro costituire violazione del principio di correttezza di cui all’art. 4, comma 1, CGS della FIGC (in questo esatto senso ex plurimis cfr. Corte federale d’appello, SS.UU., n. 12/2021-2022).

E lo stesso deve dirsi anche con riguardo ai principi, se si vuole “aperti”, di equilibrio economico e finanziario e di corretta gestione previsti dall’art. 19 dello Statuto F.I.G.C.

Ai fini voluti dalle norme appena richiamate la responsabilità del sig. Giorgio Heller non può essere negata.

In definitiva, il reclamo deve essere respinto e la decisione di primo grado integralmente confermata.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                                IL PRESIDENTE

Domenico Luca Scordino                                                 Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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