FIGC – DIVISIONE CALCIO FEMMINILE – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI PER IL CALCIO FEMMINILE – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 1/DCF del 09.08.2023 – Delibera – Reclamo della Sig.Melissa Toomey

Reclamo della Sig.Melissa Toomey

Con riferimento al giudizio incardinato da Melissa Toomey nei confronti della Società Pomigliano Calcio Femminile S.r.l., la Commissione ha rilevato che: - il reclamo è stato proposto nel rispetto del termine fissato dall’art. 94 sexies, comma 4 delle NOIF e quindi entro il termine della stagione sportiva successiva a quella cui si riferisce la pretesa economica; - il reclamo è stato presentato alla CAEF a mezzo PEC in data 28 giugno 2023 ed è stato, altresì, inviato alla controparte tramite mail PEC in data 26 giugno 2023, documento allegato al ricorso; - l’invio del reclamo al Pomigliano Calcio Femminile S.r.l. risulta effettuato all’indirizzo di posta certificata della Società; - al reclamo risulta allegata copia dell’accordo economico sottoscritto tra la calciatrice Melissa Toomey ed il Pomigliano Calcio Femminile S.r.l. che risulta regolarmente depositato; - la società Pomigliano Calcio Femminile S.r.l. non ha provveduto a trasmettere le proprie memorie nei termini previsti dall’art. 94 sexies, comma 5, delle NOIF. Nell’udienza del 2 agosto 2023, la ricorrente Sig.ra Melissa Toomey ha preso atto del versamento della somma dovuta e del rimborso delle spese di procedura e ha rinunciato al reclamo PQM la Commissione, preso atto della rinuncia da parte della ricorrente, dichiara estinto il procedimento per cessata materia del contendere e dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata. Reclamo della Sig.ra Serena Landa Con riferimento al giudizio incardinato dalla calciatrice Serena Landa – rappresentata e difesa dall’Avv. Andrea Scalco – nei confronti della Pomigliano Calcio Femminile, la Commissione ha rilevato che: - il reclamo è stato proposto nel rispetto del termine fissato dall’art. 94 sexies, comma 4 delle NOIF e quindi entro il termine della stagione sportiva successiva a quella cui si riferisce la pretesa economica; - il reclamo è stato presentato alla CAEF a mezzo PEC in data 29 giugno 2023 e lo stesso è stato, altresì, inviato alla controparte sempre a mezzo PEC in data 29 giugno 2023, documento allegato al ricorso; - l’invio del reclamo al Pomigliano Calcio Femminile risulta effettuato all’indirizzo di posta certificata della Società; - la società Pomigliano Calcio Femminile non ha provveduto a trasmettere le proprie memorie nei termini previsti dall’art. 94 sexies, comma 5, delle NOIF. Nell’udienza del 2 agosto 2023, l’Avv. Andrea Scalco per conto della ricorrente Sig.ra Melissa Toomey, ha preso atto del versamento della somma dovuta e del rimborso delle spese di procedura e ha rinunciato al reclamo

PQM

la Commissione, preso atto della rinuncia da parte della ricorrente, dichiara estinto il procedimento per cessata materia del contendere e dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata. Reclamo della Sig.ra Vanessa Panzeri Con riferimento al giudizio incardinato dalla calciatrice Vanessa Panzeri – rappresentata e difesa dall’Avv. Andrea Scalco – nei confronti della Pomigliano Calcio Femminile, la Commissione ha rilevato che: - il reclamo è stato proposto nel rispetto del termine fissato dall’art. 94 sexies, comma 4 delle NOIF e quindi entro il termine della stagione sportiva successiva a quella cui si riferisce la pretesa economica; - il reclamo è stato presentato alla CAEF a mezzo PEC in data 29 giugno 2023 e lo stesso è stato, altresì, inviato alla controparte sempre a mezzo PEC in data 29 giugno 2023, documento allegato al ricorso; - l’invio del reclamo al Pomigliano Calcio Femminile risulta effettuato all’indirizzo di posta certificata della Società; - la società Pomigliano Calcio Femminile non ha provveduto a trasmettere le proprie memorie nei termini previsti dall’art. 94 sexies, comma 5, delle NOIF. Nella riunione del 9 agosto 2023 la Commissione ha rilevato che l’Avv. Andrea Scalco per conto della ricorrente Sig.ra Vanessa Panzeri ha preso atto del versamento della somma dovuta e del rimborso delle spese di procedura e ha rinunciato al reclamo

PQM

 la Commissione, preso atto della rinuncia da parte della ricorrente, dichiara estinto il procedimento per cessata materia del contendere e dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

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