FIGC – DIVISIONE CALCIO FEMMINILE – Giudice Sportivo – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 47/DBF del 23.01.2024 – Gara U.P. COMUNALE TAVAGNACCO – RES WOMEN

 

Gara U.P. COMUNALE TAVAGNACCO - RES WOMEN

Il Giudice Sportivo esaminati gli atti ufficiali, rilevato che la società RES WOMEN ha violato le norme stabilite dal C.U. F.I.G.C. n. 239/A del 28 giugno 2023 (Regolamento Campionato Divisione Serie B Femminile) che alla lettera B – punto 7 - “Partecipazione delle calciatrici” stabilisce l’obbligo dell’impiego delle calciatrici giovani, in base alle quali è imposto alle società di inserire negli elenchi ufficiali di gara un numero minimo di 15 calciatrici con i seguenti requisiti: a) che tra i 12 e i 21 anni, siano state tesserate per una o più società affiliate alla F.I.G.C. per un periodo, anche non continuativo, di 36 mesi; ovvero b) nate dopo l’anno 2005 (incluso), che siano state tesserate in maniera continuativa per società affiliate alla F.I.G.C. fin dal loro primo tesseramento. L’utilizzo in una gara di campionato di calciatrici inserite in violazione delle disposizioni precedenti comporta, per la società responsabile, la sanzione della perdita della gara ai sensi dell’art. 10, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva, non avendo tale calciatrice titolo alla partecipazione alla gara. Rilevato che dal referto di gara e dalla distinta ufficiale della società RES WOMEN risultano schierate su un totale di numero diciotto calciatrici solo quattordici calciatrici in possesso dei requisiti di età e tesseramento, così dette “formate”. Risultando “non formate” le seguenti calciatrici: n. 29 NAYDENOVA Ivana Emilova; n. 11 DUCHNOWSKA Martyna; n. 99 PETROVA Lora Zlatanova; n. 9 TAMBURRO Alicia Maria. Rilevato che la violazione delle disposizioni precedenti comporta, per la società responsabile, come stabilito nel già menzionato C.U. n. 239/A del 28 giugno 2023, lettera B – punto 7, la sanzione della perdita della gara ai sensi dell’art. 10, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva, e che rileva anche l’indicazione di un numero di calciatrici “non formate” superiore a quello consentito quale presupposto della perdita della gara (C.S.A. Decisione del 30/10/2020); considerato che il risultato della gara acquisito sul campo è stato U.P. COMUNALE TAVAGNACCO - RES WOMEN 2 – 2

Delibera

di infliggere: a) Alla società RES WOMEN la perdita della gara con il punteggio di 3 - 0 in favore della società U.P. COMUNALE TAVAGNACCO; b) al Dirigente Accompagnatore Ufficiale della società RES WOMEN, Sig. Fabio LOMMI, l’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali e a rappresentare la società nell’ambito federale a tutto il 30 gennaio 2024.

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