FIGC – DIVISIONE CALCIO FEMMINILE – Giudice Sportivo – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 51/DAF del 29.11.2023 – Gara SAMPDORIA SPA – SAN MARINO ACADEMY

Gara SAMPDORIA SPA - SAN MARINO ACADEMY

Il Giudice Sportivo, - esaminati gli atti ufficiali, - rilevato che nel referto arbitrale viene riportato che “Non era presente autoambulanza”, - circostanza confermata dall’Arbitro con supplemento pervenuto a mezzo e mail del 27 novembre 2023 alle ore 10,16; - rilevato che l’Arbitro sia incorso in errore in quanto, pur avendo riscontrato l’assenza dell’ambulanza, ha fatto disputare ugualmente la gara laddove le” disposizioni riguardanti le competizioni organizzate dalla Divisione Serie A Femminile Professionistica e dalla Divisione Serie B Femminile, per la stagione sportiva 2023/2024”, con C.U. FIGC n. 239/A del 28 giugno 2023 alla lettera E) punto 7 dispone: “Alle società ospitanti è fatto, altresì, obbligo in occasione della gara di avere ai bordi del campo di gioco una ambulanza con defibrillatore con presenza di personale formato per l’uso dello stesso. In caso di inosservanza di tale obbligo l’arbitro non deve dare inizio alla gara e la società ospitante deve considerarsi rinunciataria ai sensi dell’art. 53 delle N.O.I.F.” - rilevato come trovi piena applicazione il combinato disposto delle norme dell’art. 53 N.O.I.F e delle disposizioni riguardanti le competizioni organizzate dalla Divisione Serie A Femminile Professionistica e dalla Divisione Serie B Femminile, per la stagione sportiva 2023/2024, la società SAMPDORIA SpA deve intendersi come rinunciataria; -considerato che nella fattispecie di cui è causa si è con certezza concretizzato un errore dell’Arbitro, sia pur non valutabile con criteri esclusivamente tecnici, avendo consentito che la gara avesse inizio e venisse disputata; - riconosciuta la sussistenza delle circostanze attenuanti, la sanzione viene determinata ai sensi degli artt. 10 e 13 C.G.S.;

P.Q.M.

dispone: di infliggere alla società’ SAMPDORIA SPA la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 in favore della società San Marino Accademy e la penalizzazione di un punto in classifica.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it