LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2023/2024 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 274 del 06.02.2024 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Fabio BUSETTO/ASD VASTESE CALCIO 1902

RICORSO DEL CALCIATORE  Fabio BUSETTO/ASD VASTESE CALCIO 1902

La Commissione Accordi Economici (di seguito: C.A.E.) riunitasi in seduta pubblica, in data 10.1.2024, presso la sede nazionale della Lega Nazionale Dilettanti, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore Fabio Busetto del 23.10.2023, ricevuto a mezzo pec il 31.10.2023 e regolarmente notificato alla ASD Vastese Calcio 1902 in pari data (giusta ricevuta di avvenuta consegna della pec depositata in atti);

RILEVATA

l’ammissibilità del ricorso del calciatore (essendo state adempiute le formalità prescritte dall’art. 28, commi 3 e 4 del Regolamento L.N.D.) e la mancata costituzione in giudizio della ASD Vastese Calcio 1902 (nel termine perentorio prescritto dall’art. 28, comma 5, del Regolamento L.N.D.) seppur ritualmente chiamata nel procedimento,

PRESO ATTO

della richiesta di discussione in pubblica udienza formulata dal legale del calciatore;

VALUTATI

il ricorso e la documentazione allegata di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione e udito il ricorrente, virtualmente avvisato e presente, attraverso il proprio difensore, all’udienza fissata;

OSSERVA

Il ricorrente calciatore ha adito questa Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ancora dovute, in virtù di un accordo economico ex art. 94 ter N.O.I.F. sottoscritto con la ASD Vastese Calcio 1902 nel quale è previsto, per la stagione sportiva 2022/2023 (con decorrenza dal 4.8.2022), un compenso lordo annuo forfettariamente determinato in euro 17.750,00, oltre ad euro 8.000,00 a titolo di rimborso forfettario per vitto e alloggio.

Il sig. Busetto, in particolare, ha dedotto che l’associazione, nonostante lui avesse adempiuto regolarmente alle proprie obbligazioni, gli avrebbe corrisposto il minor importo di euro 21.427,75 e, conseguentemente, ne ha chiesto la condanna al pagamento della somma di euro 4.322,25 “ovvero della maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia a seguito dell’attività istruttoria”, oltre interessi.

All’udienza del 10.1.2024 il difensore del ricorrente si è riportato al proprio scritto difensivo, insistendo per l’accoglimento delle rassegnate conclusioni.

La C.A.E. ritiene fondato il ricorso considerato che la ASD Vastese Calcio 1902 non si è costituita in giudizio e, dunque, non ha contestato la debenza delle somme vantate dal sig. Busetto, con la conseguenza che la controversia non può che essere decisa sulla base dell’accordo economico, il quale offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata, risultando provata sia la sua conclusione sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato. Con riferimento al quantum debeatur si deve, invece, tenere conto dell’importo medio tempore corrisposto dalla associazione convenuta, nella misura dichiarata dal ricorrente nell’atto introduttivo.

Accertata, dunque, la fondatezza del ricorso si ritiene che la ASD Vastese Calcio 1902 debba essere condannata al pagamento dell’importo di euro 4.322,25, oltre interessi. 

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti accoglie la domanda formulata dal ricorrente e, per l’effetto, condanna la ASD Vastese Calcio 1902, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del sig. Fabio Busetto dell’importo di euro 4.322,25, oltre interessi, da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it.

Ordina alla ASD Vastese Calcio 1902 di comunicare al Comitato Regionale Abruzzo i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d’identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione per effetto di quanto previsto dall’art. 94 ter, comma 11, delle N.O.I.F.  

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