LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2023/2024 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 274 del 06.02.2024 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Sebastian MENESES/MARTINA CALCIO 1947 SSD

RICORSO DEL CALCIATORE Sebastian MENESES/MARTINA CALCIO 1947 SSD

Con ricorso ritualmente notificato il 9 ottobre 2023 e trasmesso alla Commissione Accordi Economici istituita presso la LND (di seguito per brevità anche la CAE) il 15 novembre u.s., il calciatore Sebastian Andre MENESES DELLA SERRA (nel seguito, anche, il calciatore), nato a La Serena (in Cile) il 13 dicembre 1998, ha esposto quanto segue:

Per la stagione 2022/2023 ha giocato con il Martina Calcio 1947 SSD ARL;

Il contratto, regolarmente depositato presso la LND, con durata dal 7 dicembre 2022 al 30 giugno 2023, prevedeva il riconoscimento a favore del calciatore di euro 9.000,00 ai quali si aggiungevano euro 4.200,00 di rimborso forfettario per le spese di vitto e alloggio;

La società ha riconosciuto al calciatore un importo pari a euro 11.000,00 invece dei pattuiti 13.200,00 euro;

Dunque la società risulta debitrice nei confronti del calciatore di euro 2.200,00.

Il calciatore ha, dunque, chiesto : (i) la condanna della società al pagamento in suo favore di euro 2.200,00 e (ii) la discussione del ricorso in pubblica udienza.

Il 23 ottobre 2023 ( e dunque nei termini previsti dalla normativa vigente, a differenza di quello che il calciatore scrive nella comunicazione alla CAE del 15 novembre 2023 ) si è costituita in giudizio la società ( ed in pari data è l’invio della costituzione alla CAE ), la quale con controdeduzioni a firma del Presidente, Signora Anna D’Eredità - ha riassuntivamente fatto presente :

ha confermato la validità del contratto e dei relativi impegni assunti; ha dichiarato che il calciatore ha ricevuto bonifici per 12.000,00 euro, ed ha fornito la relativa documentazione probatoria; ha comunicato che avrebbe dato notizia dell’avvenuto bonifico dei 1.200,00 euro ancora dovuti al calciatore, assicurando che sarebbero stati pagati a stretto giro; ha comunicato, per il bonifico del 19 gennaio 2023 depositato in giudizio, che esso erroneamente riporta nella causale il mese di gennaio essendo, invece, il pagamento da imputare al mese di dicembre (la società ha sostenuto che si sia trattato di mero errore di digitazione).

All’udienza del 10 gennaio 2024 il calciatore, tramite il suo Legale, ha prodotto la copia del bonifico di euro 1.200,00 effettuato a suo favore della società e, comunicando l’intervenuto accordo fra le parti processuali, ha chiesto alla CAE - considerata cessata la materia del contendere - di dichiarare l’estinzione del procedimento.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. per le causali di cui in motivazione:

preso atto della conciliazione intervenuta tra le parti, ritenuta pertanto superflua qualsiasi ulteriore valutazione, dichiara cessata la materia del contendere e l’estinzione del procedimento giudiziale.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

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