LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2023/2024 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 274 del 06.02.2024 – Delibera – RICORSO DELLA CALCIATRICE Rafaela DAL MAZ/ASD CITTA’ DI FALCONARA

RICORSO DELLA CALCIATRICE Rafaela DAL MAZ/ASD CITTA DI FALCONARA

La C.A.E. riunitasi in data 10.01.2024 presso la sede nazionale della LND, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso della calciatrice Dal'Maz Rafaela, regolarmente notificato a mezzo p.e.c. in data 25.10.2023 alla società Asd Città di Falconara ed inviato a questa Commissione in data 30.08.2023

PRESO ATTO

della costituzione in giudizio della ricorrente tramite il proprio legale nonché della mancata costituzione della società in parola

VALUTATA

la documentazione pervenuta di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione e udita la sola parte ricorrente presente all’udienza fissata attraverso il proprio difensore

OSSERVA

quanto segue: la ricorrente ha adito codesta Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ancora dovute, in virtù di un accordo economico annuale stipulato ai sensi dell'art. 94 ter delle N.O.I.F. con la società Asd Citta di Falconara  militante nel campionato nazionale di Calcio a 5 Serie A Elite, in relazione alla stagione sportiva 2022/2023 per un compenso annuo lordo di Euro 28.000,00. La stessa espone di aver adempiuto a tutti i suoi obblighi, ma di aver ricevuto dalla società la minor somma di Euro 19.600,00, con la conseguenza che sarebbe creditrice nei confronti della società medesima del residuo importo di Euro 8.400,00, di cui in questa sede chiede il pagamento. Preliminarmente, va rilevato che sono state adempiute le prescrizione dettate dall'art. 28, commi 3 e 4, del Regolamento della L.N.D., risultando ritualmente notificato il ricorso e versata la relativa tassa. Nel merito, va osservato che la società Asd Città di Falconara, pur ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio non contestando, pertanto, la debenza delle somme vantate dalla ricorrente, le quali risultano documentalmente provate per mezzo dell'accordo economico sottoscritto in data 17.09.2022 e regolarmente depositato presso la LND.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., per la causali di cui in motivazione, dichiara la contumacia della società Asd Città di Falcolanra, accoglie integralmente la domanda formulata dalla ricorrente e, per l'effetto, condanna la predetta società al pagamento in favore della sig.ra Dal'Maz Rafaela della somma di Euro 8.400,00 (ottomilaquattrocento/00), da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'IBAN bancario (obbligatoriamente della calciatrice) tramite mail all'indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it.

Ordina alla predetta società di comunicare alla Divisione Calcio A/5 i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'dentità della calciatrice regolarmente datati e firmati dalla stessa entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

 

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