LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2023/2024 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 274 del 06.02.2024 – Delibera – RICORSO DELLA CALCIATRICE Tatiane CROCETA DEBIASI/ASD CITTA’ DI FALCONARA

RICORSO DELLA CALCIATRICE Tatiane CROCETA DEBIASI/ASD CITTA DI FALCONARA

La Commissione Accordi Economici (di seguito: C.A.E.) riunitasi in seduta pubblica, in data 10.01.2024, presso la sede nazionale della Lega Nazionale Dilettanti, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso della Calciatrice DEBIASI CROCETA Tatiane ricevuto a mezzo pec il 25.10.2023, regolarmente notificato alla A.S.D. CITTA’ DI FALCONARA 

RILEVATA

l’ammissibilità del ricorso del calciatore (essendo state adempiute le formalità prescritte dall’art. 28, commi 3 e 4 del Regolamento L.N.D.), l’inammissibilità delle comunicazioni di posta elettronica  trasmesse dall’ASD CITTA’ DI FALCONARA il 9.01.2024 ed il 10.01.2024 perché trasmesse oltre il termine stabilito dall’art.28 comma del Regolamento L.N.D.;

PRESO ATTO

della mancata costituzione da parte della A.S.D. CITTA’ DI FALCONARA    

VALUTATI

tutti gli scritti difensivi e i documenti depositati, di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione (fermi i profili di inammissibilità sopra rilevati), e udito il ricorrente, virtualmente avvisato e presente, attraverso un sostituto processuale all’udienza del 10.01.2024

OSSERVA

Il ricorrente calciatore ha adito questa Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ancora dovute, in virtù di un accordo economico ai sensi dell’art. 94 ter N.O.I.F. sottoscritto con la A.S.D. CITTA’ DI FALCONARA, per le stagioni sportive 2022/2023 e 2023/2024, a fronte di un compenso globale lordo di Euro 42.000,00 per il primo anno ed Euro 45.000,00 per il secondo. Il ricorrente, in particolare, ha dedotto di aver ricevuto dall’Associazione sportiva dilettantistica per la Stagione sportiva 2022/2023 la minor somma di euro 25.200,00 e, pertanto, ha chiesto la condanna dell A.S.D. CITTA’ DI FALCONARA al “pagamento della somma di Euro 16.800,00”.

L’Associazione, in data 9.01.2024 e in data 10.01.2024 ha trasmesso una pec (indirizzata alla C.A.E. e al difensore del calciatore) dove si evidenzia la decadenza dell’accordo economico stipulato per effetto dello svincolo avvenuto ex art. 108 N.O.I.F. in data 01/07/2023.

La commissione preso atto che la richiesta è relativa alla sola stagione 2022/2023 ed accertata, la fondatezza del ricorso ritiene che la A.S.D. CITTA’ DI FALCONARA debba essere condannata al pagamento dell’importo precisato in udienza.  

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti accoglie la domanda formulata dal ricorrente e, per l’effetto, condanna la A.S.D. CITTA’ DI FALCONARA, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della Sig.ra DEBIASI CROCETA Tatiane dell’importo di Euro 16.800,00, da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it.

Ordina alla A.S.D. CITTA’ DI FALCONARA di comunicare alla Divisione Calcio A/5 i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d’identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione per effetto di quanto previsto dall’art. 94 ter, comma 11, delle N.O.I.F.  

 

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