F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0133/CSA pubblicata del 6 Febbraio 2024 – Pisa Sporting Club S.r.l.

Decisione/0133/CSA-2023-2024

Registro procedimenti n. 0159/CSA/2023-2024

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Umberto Maiello - Vice Presidente

Paolo Del Vecchio - Componente

Andrea Lepore - Componente (relatore)

Franco Granato - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0159/CSA/2023-2024, proposto dalla società Pisa Sporting Club S.r.l. in data 16.01.2024;

per la riforma della delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B di cui al Com. Uff. n. 82 del 03.01.2024;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

relatore all'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 24.01.2024, il Prof. Avv. Andrea Lepore, uditi l'Avv. Mattia Grassani per la reclamante, gli Avv.ti Fabio Giotti e Filippo Pandolfi per la società Ternana Calcio S.p.A..

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La Società Pisa propone reclamo avverso la delibera del Giudice sportivo LNPB di cui al C.U. n. 82 del 3 gennaio 2024, relativo alla gara del Campionato Primavera 2 Ternana-Pisa del 23.12.2023, nella quale si afferma che «premesso che con comunicazione PEC delle ore 14.16 del 24 dicembre 2023, la Soc. Ternana ha inviato al Giudice sportivo presso la Lega Nazionale Serie B e alla Soc. Pisa il proprio preannuncio di ricorso ex art. 67 CGS in ordine alla regolarità della gara Ternana-Pisa del 23 dicembre 2023 valevole per la tredicesima giornata del Campionato Primavera 2 2023-2024, conclusasi con il risultato 1-2 in favore della Soc. Pisa.  In data 27 dicembre 2023, con PEC delle ore 12.02, la Soc. Ternana ha tempestivamente e ritualmente trasmesso i motivi del ricorso.  In estrema sintesi, la società ricorrente ritiene che la gara si sia svolta irregolarmente avendo la Soc. Pisa utilizzato il calciatore Lorenzo Tosi nato il 12 marzo 2008, quindi non ancora sedicenne, senza richiedere la preventiva autorizzazione al Settore Giovanile e Scolastico del Comitato Regionale Toscana, così come previsto dal punto 9 del Regolamento del Campionato Primavera 2 2023/2024, pubblicato con C.U. LNPB n. 9 del 14 agosto 2023, che richiama art. 34 comma 3 N.O.I.F.  Di contro la Soc. Pisa sostiene che il Tosi essendo un “giovane di serie” titolare di contratto di apprendistato possa, in buona sostanza, essere parificato, per la peculiarità del rapporto instaurato, ad un “professional player” secondo la definizione della FIFA con tutte le conseguenze che ne derivano ai sensi del “FIFA Regulations on the Status and Transfer of the Players”, e pertanto non necessita della prevista autorizzazione ex art. 34 comma 3 N.O.I.F.  Considerato: - che la F.I.G.C. con le modifiche alle N.O.I.F. apportate con il C.U. n. 232/A del 28 giugno 2023 ha in effetti introdotto il contratto di apprendistato per i “giovani di serie” senza però prevedere che, la sottoscrizione di tale contratto modifichi lo status del calciatore; - e che non è stata effettuata alcuna modifica a quanto previsto dall’art. 34 comma 3 N.O.I.F. “Limiti di partecipazione dei calciatori e della calciatrici alle gare”. Visti gli artt. 34 comma 3 N.O.I.F. e 10 comma 6 C.G.S.  P.Q.M.  delibera di infliggere alla Soc. Pisa la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-3».

La società toscana contesta la ricostruzione interpretativa delle norme posta in essere dal giudice di primo grado e, di conseguenza, che sia necessaria l’autorizzazione del Comitato regionale per un “giovane di serie”, con contratto di apprendistato, per partecipare a una gara del Campionato Primavera 2.

In particolare, si evidenzia che il Giudice Sportivo avrebbe risolto la questione con una pronuncia semplicistica. Segnatamente, le argomentazioni del giudice di primo grado sarebbero inconferenti o comunque non risolutive, ad avviso della reclamante, in quanto quest’ultima ribadisce che al calciatore “giovane di serie” con vincolo pluriennale e che partecipa al Campionato Primavera non si applicherebbe l'art. 34, comma 3, NOIF, richiamato dal Regolamento Primavera 2, pubblicato su C.U. n. 9 del 13 agosto 2023, in virtù dell'interpretazione, in combinato disposto, dell'art. 58 NOIF e dell’art. 33, comma 2, NOIF.

In questa prospettiva, infatti, il Pisa afferma che è ragionevole e coerente ritenere che per il Tosi sarebbe stata assolutamente ultronea l'autorizzazione del Comitato Regionale Toscana-L.N.D. (ex art. 34, comma 3, NOIF), il quale si trova in sottordine alla Lega organizzatrice del Campionato Primavera 2.

Per la reclamante i “giovani” e i “giovani di serie”, infatti, costituirebbero due status differenti, poiché disciplinati da due articoli delle NOIF diversi, l'art. 31 e l'art. 33. A sostegno della propria tesi, sottolinea che non sarebbe un caso che i tesseramenti dei calciatori “giovani” siano gestiti dalla L.N.D. (segnatamente dalla Delegazione Provinciale), anche per i club professionistici, mentre i tesseramenti dei “giovani di serie” rientrino nelle competenze delle Leghe, sì da equiparali a un “professional player”, ai sensi del “FIFA Regulations on the Status and Transfer of the Players”.

Sì che, se “professionisti”, ai “giovani di serie” non dovrebbe essere richiesta alcuna autorizzazione. Ne deriva, secondo il Pisa, che la posizione del Tosi per la gara in questione era regolare.

Domanda, dunque, che, in accoglimento del reclamo, venga annullata e/o revocata la decisione del Giudice Sportivo e, per l'effetto, che sia omologato il risultato della gara Ternana-Pisa del 23 dicembre 2023, valevole per la tredicesima giornata del Campionato Primavera 2, conclusasi 1-2 in favore del Pisa.

Dal canto suo, la Ternana Calcio, facendo proprie le statuizioni del giudice di prime cure, contesta in toto le argomentazioni del Pisa e chiede, pertanto, che il ricorso venga respinto.

Il reclamo è stato trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte, esaminati gli atti, valutate le motivazioni, ritiene che il reclamo non meriti accoglimento per i motivi che seguono.

Preliminarmente, è opportuno svolgere alcune considerazioni in merito agli artt. 33, 34 e 58 NOIF e all’art. 9 del Regolamento Primavera 2 di cui al C.U. n. 9, del 14 agosto 2023, richiamati dalle parti nel giudizio che occupa.

In prima battuta, va chiarito che altro sono le Norme organizzative interne, altro i Regolamenti delle singole Leghe. Questi ultimi, pur speciali, ma gerarchicamente sotto-ordinati rispetto alle NOIF, hanno limitata capacità operativa: non possono essere in contrasto con una norma di rango superiore, ma possono soltanto disciplinare nello specifico alcune fattispecie, sulle quali non vi sia riserva della norma superiore.

In questa prospettiva, il legislatore federale e la giurisprudenza sportiva, di merito e di legittimità, non lasciano spazi a equivoci. L’art. 2, comma 6, dello Statuto FIGC recita infatti che sono fonti dell’ordinamento federale nell’ordine: «1) lo Statuto federale; 2) le Norme organizzative interne federali, il Codice di Giustizia Sportiva e le altre disposizioni emanate dal Consiglio Federale; 3) gli Statuti e i regolamenti delle Leghe, delle Competenti Tecniche, dell’AIA, del Settore Tecnico e del Settore Giovanile» (sulla gerarchia delle fonti nell'ordinamento federale, in giurisprudenza, cfr. Corte sportiva d’appello FIGC, di cui al C.U. n. 90/CSA del 12 febbraio 2018, confermata da Coll. Garanzia CONI, 14 maggio 2018, n. 25; più di recente, v. Corte federale d’appello FIGC, 11 dicembre 2023, n. 62).

Tanto chiarito, come vedremo, il Regolamento Primavera 2 non si pone in alcun modo in contrasto con le norme NOIF citate, là dove, al contrario e correttamente, si richiama all’art. 34 NOIF, riconoscendone in pieno la gerarchia superiore e la piena competenza in merito alla disciplina da seguire per la partecipazione dei “giovani” calciatori a Campionati organizzati dalle diverse Leghe.

Per altro verso, anche tra le Norme organizzative interne sulle quali si intrattiene la reclamante – gli artt. 33, 34 e 58 NOIF – non sussiste alcuna sovrapposizione e/o contrapposizione, sia facendo riferimento alla mera collocazione topografica di queste ultime e al loro contenuto, sia rispetto ad altre norme – gli artt. 29 e 31 NOIF – decisive per la soluzione della controversia oggetto del presente giudizio e da interpretarsi in via sistematica con le precedenti.

Entrando infatti nel merito del reclamo, il Pisa sostiene che il “giovane” (art. 31 NOIF) e il “giovane di serie” (art. 33 NOIF) siano due “status” differenti, in virtù anche del contratto di apprendistato sottoscritto dal Tosi, e agganciando, in sostanza, la disciplina applicabile a quest’ultimo a quella prevista per i professionisti.

Ragionando in tal modo, l’art. 34 NOIF e il Regolamento Primavera 2 che a esso rinvia, non dovrebbero essere applicati ai “giovani di serie”.

Non è così.

Il contratto di apprendistato rappresenta semplicemente un accordo che modifica il trattamento economico di un giovane e non ne muta lo status.

Tale assunto deriva da due ordini di motivi.

In primo luogo, sotto il profilo funzionale, la ratio del contratto di apprendistato è proprio quella di permettere a un giovane il raggiungimento di una qualifica professionale superiore attraverso un periodo di formazione, e dunque non può dubitarsi che un tesserato, durante questo periodo, afferisca ancora allo status di “giovane” e non certo di “professionista”.

In secondo luogo e in via dirimente come anticipato, è opportuno riferirsi ad altre due norme: gli artt. 29 e 31 NOIF.

Si tratta, infatti, di regole dalla portata generale, collocate – assieme agli artt. 33 e 34 – nella Parte I, Titolo VI, delle Norme organizzative, intitolata “I Calciatori”. In tale Parte vengono accuratamente delucidati gli status degli atleti, divisi in professionisti e non professionisti e/o dilettanti. All’interno di quest’ultima categoria, segnatamente all’art. 31 NOIF, sono indicati i “giovani”, in senso onnicomprensivo, come coloro i quali – calciatori o calciatrici – «abbiano anagraficamente compiuto l’ottavo anno e che non abbiano ancora compiuto il 16° anno».

Entrambe le ricostruzioni, sulla ratio del contratto di apprendistato e sulla portata generale dell’art. 31 NOIF, precipitano nell’art. 33 NOIF, intitolato “Giovani di serie”.

Al primo comma dell’art. 33 si legge che «I calciatori e le calciatrici “giovani”, dal 14° anno di età e non oltre il termine della stagione sportiva che ha inizio nell’anno in cui il calciatore e le calciatrici compiono anagraficamente il 19° anno di età, assumono la qualifica di “giovani di serie” quando sottoscrivono e viene accolta la richiesta di tesseramento per una società associata in una delle Leghe professionistiche o partecipante al Campionato di Serie A femminile professionistico». Chiaro appare dunque il mantenimento dello status di giovane “non professionista” e il rapporto di genere a specie tra l’art. 31 e l’art. 33 NOIF.

A riprova ulteriore giunge poi il comma 2, secondo capoverso, dell’art. 33 NOIF, ove si legge che «Al termine del periodo di apprendistato, la società per la quale è tesserato/a il/la “giovane di serie” con contratto di apprendistato ha il diritto di stipulare con lo/la stesso/a il primo contratto di calciatore/calciatrice “professionista”, di durata massima triennale. Tale diritto va esercitato esclusivamente nell’ultimo mese di durata del contratto di apprendistato, con le modalità annualmente stabilite dal Consiglio Federale».

Sì che, non può in alcun modo revocarsi in dubbio che fino alla chiusura del contratto di apprendistato di un “giovane di serie” e, soprattutto, fino all’esercizio del diritto potestativo di opzione in capo alla società alla stipula di un contratto da professionista, il tesserato non modifica il suo status di “giovane-non professionista”. Diversamente, la norma sarebbe completamente svuotata di contenuto.

L’autorizzazione del competente Comitato LND – completa di tutte le certificazioni e relazioni, ex art. 34, comma 3, NOIF – è dunque necessaria e indispensabile anche per i “giovani di serie” al fine di partecipare al Campionato Primavera 2 e si giustifica per una esplicita posizione del legislatore federale a difesa di principi fondamentali, sia per l’ordinamento sportivo che per l’ordinamento della Repubblica: tutelare la salute psico-fisica di un giovane tesserato.

Pertanto, la pronuncia del Giudice sportivo, pur se sintetica, è corretta sotto il profilo dell’applicazione normativa e sotto l’aspetto logico-giuridico del ragionamento proposto, per cui va del tutto condivisa.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Andrea Lepore                                                        Umberto Maiello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it