F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0130/CSA pubblicata del 5 Febbraio 2024 – A.S.D. Seravezza Pozzi Calcio

Decisione/0130/CSA-2023-2024

Registro procedimenti n. 0165/CSA/2023-2024

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno - Vice Presidente

Agostino Chiappiniello - Componente (relatore)

Franco Granato - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0165/CSA/2023-2024, proposto dalla Società A.S.D. Seravezza Pozzi Calcio in data 11.1.2024,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale, di cui al Com. Uff. n. 71 del 9 gennaio 2024;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 19 gennaio 2024, il Dott. Agostino Chiappiniello.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La Società A.S.D. Seravezza Pozzi Calci ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica a tre giornate effettive di gara inflitta al calciatore della Seravezza Pozzi Calcio,  Coly Paolo Sadia, dal Giudice sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 71 del 9 gennaio 2024, in relazione alla gara Seravezza Pozzi Calcio/Aquila Montevarchi 1902 del 7.1.2024, valevole per il campionato LND serie D, gir. E.

Il Giudice Sportivo, ha così motivato il provvedimento: "Espulso per doppia ammonizione, nell’abbandonare il terreno di gioco rivolgeva gesti triviali e provocatori nei confronti della tifoseria avversaria”.

La società reclamante non contesta l’espulsione per doppia ammonizione, ma ritiene che la condotta posta in essere dal calciatore mentre lasciava il campo di gioco è dipesa dalle continue provocazioni messe in atto dalla tifoseria avversaria.

Conclusivamente viene chiesta la riduzione della sanzione da tre a una giornata di squalifica, in subordine a due giornate di squalifica.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d'Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere rigettato.

In via preliminare, si deve puntualizzare che la società non contesta l’espulsione per doppia ammonizione ma ritiene che la condotta del calciatore mentre lasciava il campo di gioco sia conseguenza delle continue provocazioni messe in atto dalla tifoseria avversaria.

Nel merito, il Collegio rileva che il referto arbitrale, che ai sensi dell'art. 61, comma 1, C.G.S., ha valore di piena prova in ordine ai fatti accaduti ed ai comportamenti tenuti dai tesserati sul campo di gioco, così testualmente recita: ""Espulso per doppia ammonizione, nell’abbandonare il terreno di gioco rivolgeva gesti triviali e provocatori nei confronti della tifoseria avversaria”. L’assistente dell’arbitro n. 1, sig. Davide Fenzi, riferisce: “al 36 s.t. notavo che il sig. Coly Paolo Sadia n. 30 soc. Serravezza Pozzi Calcio, a seguito del provvedimento di espulsione subito, si rivolgeva ripetutamente verso la tifoseria ospite premendosi le parti intime e urlando mangiatemi i coglioni, bastardi, vaffanculo. La stessa tifoseria ospite, prima e dopo questo gesto, si rivolgeva verso il calciatore n. 30 della soc. Serravezza Pozzi Calcio urlando Ti sta bene (provvedimento di espulsione). Sei scarso. Rientra negli spogliatoi e non perdere tempo”.

Da detta ricostruzione appare fondata la qualificazione effettuata dal Giudice Sportivo della condotta esaminata e la conseguente sanzione a tre giornate effettive di gara inflitta al calciatore Coly Paolo Sadia, dal momento che, alla luce delle contestazioni della tifoseria avversaria, che, stando al referto arbitrale sopra riportato, non paiono configurare una effettiva provocazione, né trascendere i limiti della decenza, la reazione del calciatore appare triviale e spropositata.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Agostino Chiappiniello                                            Patrizio Leozappa

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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