F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 17/TFN-SVE del 05 Febbraio 2024 (motivazioni) – ASD Vastese Calcio 1902 / Alessandro Orchi – Reg. Prot. 10/TFN-SVE

Decisione/0017/TFNSVE-2023-2024

Registro procedimenti n. 0010/TFNSVE/2023-2024

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

 

composto dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti – Presidente

Carlo Cremonini – Componente (Relatore)

Divinangelo D’Alesio – Componente

Marco Scarpati – Componente

Marina Vajana – Componente

ha pronunciato, all’udienza del giorno 29 gennaio 2024, sul reclamo ex art. 90, comma 2, lett. b), CGS proposto dalla società ASD Vastese Calcio 1902 (m. 600250) contro il calciatore Alessandro Orchi (m. 4094846) avverso la decisione della Commissione Accordi Economici - LND (prot. CAE 15/2023-24) pubblicata sul C.U. n. 233 del 21 dicembre 2023,

la seguente

DECISIONE

Con provvedimento pubblicato sul CU n. 233 del 21 dicembre 2023, la Commissione Accordi Economici – LND condannava la società ASD Vastese Calcio 1902 a corrispondere al calciatore sig. Alessandro Orchi la somma di 7.157,80 a saldo di accordo economico per la stagione sportiva 2022/2023 prodotto dal medesimo.

Nel ricorso dell'8 settembre 2023 alla C.A.E., il calciatore deduceva infatti che tale accordo prevedeva un importo globale lordo di 21.600,00, di cui 13.600,00 per compenso ed 8.000,00 per rimborso spese forfettario, e che di tale importo aveva percepito solo la somma di 14.442,20.

La società, regolarmente evocata in giudizio, inoltrava alla C.A.E. proprie note in data 6 ottobre 2023 di cui la Commissione rilevava la tardività ex art. 28 comma 5 Reg. LND. Tardività eccepita altresì dal calciatore che inoltre contestava con proprie controdeduzioni l’infondatezza di quanto ex adverso dedotto.

La ASD Vastese Calcio 1902, con l’assistenza dell’Avv. Eduardo Chiacchio, proponeva di fronte a questo Tribunale reclamo avverso la citata decisione sostenendo l’immotivata e ripetuta sospensione delle prestazioni sportive dovute da parte dell’Alessandro Orchi. Sospensioni verificatasi nei periodi 22/12/22 – 24/1/23 e 17/5/23 – 30/6/23.

Asseriva altresì l’avvenuta tardiva costituzione di fronte alla CAE per intervenuto mutamento del vertice dirigenziale.

Chiedeva in via principale riconoscersi al calciatore la minor somma di 2.276,84 ed in via subordinata quella di 5.088,84 con detrazione del solo rimborso forfettario di vitto ed alloggio.

Si costituiva l’Alessandro Orchi con l’Avv. Priscilla Palombi, depositando nei termini memoria difensiva con la quale contestava il reclamo avversario e le relative argomentazioni, ed evidenziava, altresì in ogni caso, come non fosse veritiera l’affermazione di controparte sulle sospensioni delle prestazioni sportive. Nel dettaglio esponeva l’accadimento dei fatti.

Chiedeva in via principale il rigetto del reclamo avversario per la sua infondatezza in fatto e diritto ed in via subordinata la condanna della Società al pagamento della somma ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese del procedimento.

La vertenza, all’udienza del 29 gennaio 2024 è stata discussa in modalità videoconferenza con la partecipazione dei difensori delle parti che hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti difensivi.

Il reclamo della società ASD Vastese Calcio 1902 non risulta fondato e conseguentemente deve essere rigettato.

Pur se non dirimente, vista la decisione in fatto e diritto come appresso esplicitata, va comunque confermata la dichiarata inammissibilità delle controdeduzioni della società nel procedimento di fronte alla CAE giacchè risulta del tutto ininfluente la variata composizione dei vertici dirigenziali rimanendo il medesimo il soggetto giuridico nella vertenza intercorsa. Tale tardiva costituzione della società innanzi alla C.A.E. in primo grado non limitava alla medesima il diritto di impugnare la decisione, salve le preclusioni documentali eventualmente maturate.

Nel merito il ricorso oggi in esame può comunque ritenersi del tutto non accoglibile, sia in via principale che in via subordinata, in quanto nessuna prova la società ha fornito in merito alle contestate, al calciatore, sospensioni delle prestazioni sportive. E ciò, per di più, si rileva non solo nel presente procedimento ma neppure con le note tardivamente depositate di fronte alla C.A.E.

La società non ha quindi adempiuto all’onere probatorio a lei facente carico.

A fronte di ciò l’Orchi ha chiaramente controdedotto in merito a tali sospensioni rilevandone la giustificazione per malattia certificata, relativamente al primo periodo, ed il non verificarsi per il secondo senza che parte avversa nulla abbia poi eccepito sul punto nel corso dell’udienza di discussione.

Al rigetto del reclamo consegue la conferma della decisione della C.A.E.

Visto l’art. 55 comma 1 del vigente Codice di Giustizia Sportiva le spese di lite seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, rigetta il reclamo proposto dalla società ASD Vastese Calcio 1902 e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della Commissione Accordi Economici – LND. Condanna la medesima società al pagamento delle spese legali in favore del calciatore, che liquida in complessivi euro 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori.

Così deciso nella Camera di consiglio del 29 gennaio 2024.

 

IL RELATORE                                                                IL PRESIDENTE

Carlo Cremonini                                                               Stanislao Chimenti

 

Depositato in data 5 febbraio 2024.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

 

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