F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0136/CSA pubblicata del 7 Febbraio 2024 – S.S. Lazio S.p.A.
Decisione/0136/CSA-2023-2024
Registro procedimenti n. 0172/CSA/2023-2024
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
I SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Umberto Maiello - Vice Presidente
Paolo Del Vecchio - Componente (Relatore)
Andrea Lepore - Componente
Franco Granato - Rappresentante AIA
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Sul reclamo numero 0172/CSA/2023-2024 proposto dalla società S.S. Lazio S.p.A. in data 17.01.2024;
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, di cui al Com. Uff. n. 139 del 12.01.2024;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 24 gennaio 2024, l'Avv. Paolo Del Vecchio e udito l’Avv. Gian Michele Gentile per la reclamante;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
Il Giudice Sportivo decideva di infliggere alla S.S. Lazio s.p.a. la sanzione dell’obbligo di disputare una gara con i settori denominati “Curva nord e Distinti nord, est e ovest” privi di spettatori nonchè l’ammenda di € 50.000,00.
Le fattispecie prese in esame sono varie.
Fatti particolarmente gravi sono stati segnalati dai 4 collaboratori della Procura federale, presenti allo stadio, i quali hanno verbalizzato che in più occasioni i tifosi occupanti i predetti settori levavano “beceri ed insultanti ululati di discriminazione razziale nei confronti del calciatore della soc. Roma, Lukaku Bolingoli Romelu allorchè il medesimo era in possesso del pallone di gioco”.
Tali ululati venivano percepiti in modo chiaro dai 4 collaboratori, i quali erano dislocati in vari punti dello stadio e sono stati quindi in grado di stabilire che “provenivano dal 90% dei 16.000 occupanti i predetti settori”.
A ciò si aggiungono i seguenti ulteriori episodi nondimeno censurabili, segnalati sia dall’arbitro che dalla Procura federale:
a) “i tifosi della soc. Lazio che, prima dell’inizio della gara, occupavano la Tribuna Tevere, superata la barriera di separazione e sicurezza formata dagli stewards, facevano ingresso nel settore cd. cuscinetto e avviavano un duraturo (ben 10 minuti) fitto e costante lancio di bottiglie di acqua e di birra, di fumogeni, bengala e petardi verso il settore “Distinti sud – est e Curva sud” occupato dai sostenitori della soc. Roma che replicavano con lanci corrispondenti”;
b) Inoltre “durante il corso della gara, sostenitori della soc. Lazio lanciavano ripetutamente sul terreno di gioco tre fumogeni e circa 10 bottigliette d’acqua”;
c) “al 17’ del primo tempo il calciatore n. 21 della Roma, Paulo Ezequiel Dybala, nell’approssimarsi a battere un calcio di punizione, veniva colpito ripetutamente con un raggio laser proveniente dalla Tribuna Tevere occupata dai sostenitori della soc. Lazio; analogo raggio laser colpiva altri giocatori della soc. Roma e il Direttore di gara”;
d) “al 31’ del secondo tempo il calciatore della soc. Roma n. 52 Edoardo Bove al momento della sostituzione, uscendo dal campo veniva colpito all’altezza della nuca da una bottiglietta di birra ancora piena e priva di tappo lanciata dalla Tribuna Tevere occupata dai sostenitori della soc. Lazio”;
e) “al 31’ del secondo tempo sostenitori della soc. Lazio occupanti la Tribuna Tevere lanciavano un fumogeno verso il calciatore della soc. Roma n. 52 Edoardo Bove, appena uscito dal terreno di gioco dopo la sostituzione”.
Il reclamo è infondato e va respinto per le seguenti ragioni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il quadro che emerge dal comunicato ufficiale del giudice di prime cure è quello di una partita a dir poco “vivace”.
Innanzitutto la prima vicenda, vale a dire quella disciminatoria, alla quale purtroppo la soc. Lazio non è nuova (CU del 5.1.23 Lecce -Lazio e del 4.4.23 Lazio Roma) ripropone ancora una volta l’annoso e avvilente tema degli ululati/cori discriminatori.
In proposito, non può trovare accoglimento il motivo di reclamo della difesa della soc. Lazio secondo cui si tratterebbe di ululati di disapprovazione, in quanto è troppo evidente, anche solo nell’immaginario collettivo, che la disapprovazione si manifesta in modi diversi. L’ululato, peraltro, a quanto riportato, emesso al semplice “tocco di palla” da parte del calciatore avversario Lukaku, è invece indice di uno atto di offesa e di gratuita ostilità nei confronti di un calciatore di nazionalità diversa.
Inoltre, anche a voler accedere per un attimo alla tesi della “disapprovazione”, sembrerebbe quanto meno curioso che in tre occasioni si siano verificati, con le stesse modalità, gli ululati in argomento: sarebbe una “disapprovazione preconcetta”, come tale assai poco credibile.
Non appare nemmeno decisivo il rilievo per cui l’arbitro non abbia notato o stigmatizzato in qualche modo questi episodi, in quanto è evidente che l’arbitro è preso prevalentemente dalla partita.
Di contro, la funzione della Procura federale a bordo campo è anche questa e la “dimensione e percezione reale” ben può essere compresa e segnalata dai soli quattro esponenti della Procura federale.
Né appare dirimente la corrispondenza con le forze dell’Ordine, posto che la Questura di Roma si è, correttamente, limitata a dire che “ nulla in merito è stato segnalato dai responsabili dei servizio impegnati nelle attività di sicurezza…”.
Un riscontro che, proprio per come è refertato, non può fornire alcun valore probatorio, considerato anche che non è un loro precipuo compito verificare questo tipo di comportamento. In sintesi, le forze dell’Ordine non escludono gli episodi in addebito, ma si limitano a comunicare che nulla è stato segnalato.
Né appare degna di rilevo la circostanza che il calciatore non abbia protestato, perché altrimenti dovremmo accedere alla paradossale conclusione di un’”inversione dell’onere della prova”, in base alla quale sarebbe il calciatore a dover provare di essere stato insultato (peraltro per un insulto di migliaia di persone).
Emerge con nitore, quindi, che i fatti sono per “dimensione e percezione” di particolare rilevanza.
Siamo, peraltro, ben lontani dal notare gesti di dissociazione o quanto meno silenzi da alcune parti dello stadio: in questo caso il 90% testimonia una “volontà comune”.
A corredo di tali cori/ululati, vi sono poi le violazioni riportate puntualmente dai collaboratori della Procura federale e nei casi b), c), d) ed e) anche nel referto arbitrale e ai sensi dell’art. 26, comma 1, CGS sono puniti con un’ammenda che va da € 10.000,00 a € 50.000,00 per le società di serie A.
In definitiva, i cori discriminatori (peraltro con la recidiva), l’invasione di altro settore, il lancio di bottigliette, il laser e gli episodi occorsi al calciatore Bove della soc. Roma (che è stato anche refertato dal medico sociale), depongono univocamente per la conferma della pronuncia del Giudice sportivo, con conseguente rigetto dell’odierno reclamo.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte con Pec.
IL RELATORE IL VICE PRESIDENTE
Paolo Del Vecchio Umberto Maiello
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce