F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0132/CSA pubblicata del 7 Febbraio 2024 – U.S.D. Fezzanese

Decisione/0132/CSA-2023-2024

Registro procedimenti n. 0180/CSA/2023-2024

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno - Vice Presidente (relatore)

Andrea Galli – Componente

Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0180/CSA/2023-2024, proposto dalla società U.S.D. Fezzanese in data 22.01.2024,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - LND, di cui al Com. Uff. n. 77 del 18.01.2024;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell'udienza del 29 gennaio 2024 tenutasi in videoconferenza, l'Avv. Fabio Di Cagno.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con reclamo del 23.1.2024, preceduto da regolare preannuncio, la società U.S.D. Fezzanese ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 77 del 18.1.2024, con la quale le è stata comminata la sanzione dell’ammenda di 1.200,00 “per avere propri sostenitori per tutta la durata della gara rivolto espressioni gravemente offensive e irriguardose nei confronti del Direttore di gara”.

Episodio occorso durante l’incontro Fezzanese / Alcione Milano, disputatosi in Sarzana (SP) il 17.1.2024 e valevole per il Campionato Nazionale di Serie D – Girone A.

Il Giudice Sportivo ha adottato il proprio provvedimento sulla scorta del referto dell’Arbitro, ove si legge che “per tutta la durata dei 90 minuti della partita (più recupero) i sostenitori della squadra locale – Fezzanese – hanno inveito verbalmente contro di me dicendo le seguenti frasi: pezzo di merda, sei un pagliaccio, non servi a niente, sei imbarazzante oltre ad insultarmi ripetutamente con frasi a sfondo razziale/territoriale: negro di merda, siciliano di merda africano. Inoltre, subito dopo la prima rete dell’Alcione Milano, lo speaker della società locale ha pronunciato al microfono la seguente frase: non ho visto chi ha segnato perché tanto era in fuorigioco di un metro, incredibile”.

La reclamante ritiene la sanzione eccessivamente afflittiva, facendo presente che gli insulti (che comunque condannava) erano iniziati solo dal 47° del primo tempo, che non era stata pronunciata alcuna frase a carattere discriminatorio (difatti non valorizzata dal Giudice Sportivo) e che l’intervento dello speaker non costituiva ingiuria o offesa all’Arbitro.

Evidenziando l’assenza, in chiave attenuativa della sanzione, di precedenti specifici a proprio carico, la reclamante conclude per la riduzione della sanzione al minimo edittale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo è infondato e deve conseguentemente essere respinto.

Premessa l’irrilevanza della circostanza che gli insulti (che l’Arbitro assume essersi protratti sino al termine della gara, recupero compreso) siano iniziati “solo” dal 47°minuto del primo tempo, la misura della sanzione risulta assolutamente adeguata alle reiterate intemperanze verbali (pesanti offese all’Arbitro) dei sostenitori della Fezzanese ed al deprecabile intervento dello speaker della società, concretantesi in un inopportuno commento (di portata chiaramente irriguardosa) all’operato del Direttore di Gara.

Desta invece perplessità il mancato riferimento, da parte del Giudice Sportivo, alle espressioni di discriminazione razziale e territoriale di cui l’Arbitro ha puntualmente dato conto nel proprio referto e che, seppure negate dalla reclamante, ben avrebbero imposto una sanzione maggiormente afflittiva.

A tale proposito, pur ricorrendo le condizioni per un aggravamento della sanzione ex art. 73, comma 2, C.G.S., questa Corte ritiene di poter valorizzare le dichiarazioni della società (contenute nel reclamo) di aperta condanna e dissociazione in merito all’operato dei propri sostenitori: sicchè appare equa la mera conferma del provvedimento impugnato.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                                IL PRESIDENTE

Fabio Di Cagno                                                                Patrizio Leozappa

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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