F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0135/CSA pubblicata del 7 Febbraio 2024 – A.S.D. Ragusa Calcio 1949

 

Decisione/0135/CSA-2023-2024

Registro procedimenti n. 0183/CSA/2023-2024

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno - Vice Presidente

Andrea Galli - Componente (relatore)

Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A

 ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0183/CSA/2023-2024, proposto dalla società A.S.D. Ragusa Calcio 1949 in data 26.01.2024,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. 77 del 18.01.2024;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 02.02.2024, l’Avv. Andrea Galli e udito il Sig. Alfio Antonino Finocchiaro.

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società A.S.D. Ragusa Calcio 1949 ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta al proprio dirigente tesserato Sig. Alfio Antonino Finocchiaro dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti Figc (cfr. Com. Uff. n. 77 del 18.01.2024), in relazione alla gara del Campionato di Serie D, Girone I, Ragusa Calcio - U.S. Vibonese Calcio Srl in data 17.01.2024.

Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha inflitto al dirigente della società Ragusa, Sig. Alfio Antonino Finocchiaro, la sanzione della inibizione fino al 18.03.2024 “Per avere rivolto all'Arbitro espressione offensiva.”

La reclamante ha sostenuto l’eccessiva afflittività della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo, rappresentando che il dirigente si sarebbe rivolto in modo calmo verso l’Arbitro, al solo fine di capire chi fosse stato allontanato dalla panchina fra l’allenatore della prima squadra o il suo vice, esclamando la frase “che cosa dobbiamo fare” e non quella refertata “che cazzo stai facendo”. Durante l’intervallo, inoltre, il dirigente non avrebbe avuto intenzione di parlare con il Direttore di Gara, in quanto stava parlando con i propri dirigenti e con le forze dell’ordine. Al termine della gara, inoltre, il medesimo dirigente si era scusato con l’Arbitro per il proprio comportamento.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 2 febbraio 2024 è comparso personalmente il Sig. Alfio Antonino Finocchiaro, il quale, dopo aver esposto i motivi di gravame, ha concluso in conformità.

Il reclamo è stato quindi ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere respinto.

Dai documenti ufficiali di gara, cui deve attribuirsi il rango di piena prova ex art. 61 comma 1 CGS, risulta che il Sig. Finocchiaro, al minuto 39 del 1° tempo, veniva allontanato dall’Arbitro, il quale riferiva che “Mi urlava 'che cazzo stai facendo, stai rovinando la partita'. All'intervallo all'interno degli spogliatoi continuava ad urlare 'vergognati, fai schifo, sei scandaloso'”.

Alla luce della dinamica dei fatti complessivamente emergente dal referto arbitrale la condotta contestata al Sig. Finocchiaro risulta sanzionabile nei termini stabiliti dal Giudice di prime cure, per l’indubitabile contenuto irriguardoso e ingiurioso delle espressioni proferite dal tesserato, peraltro in due distinti momenti (il 39’ del primo tempo e l’intervallo), il cui tenore testuale risultante dal referto arbitrale smentisce la diversa ricostruzione operata dalla società reclamante e risulta, quindi, sanzionabile nei termini previsti dall’art.36, comma 2, lettera a), del C.G.S.

Dette espressioni, inoltre, non risultano neppure qualificabili alla stregua di una protesta o di una critica all’operato del direttore di gara, in quanto sono rivolte direttamente alla sua persona e recano in sé un contenuto oggettivamente denigratorio, non risultando, peraltro, a referto, alcun cenno alle scuse che il Sig. Finocchiaro avrebbe rivolto al Direttore di Gara al termine dell’incontro.

Ne consegue che la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo è congrua e condivisibile e va quindi confermata.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                                IL PRESIDENTE

Andrea Galli                                                                     Patrizio Leozappa

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it