F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 18/TFN-SVE del 07 Febbraio 2024 (motivazioni) – ASD Vastese Calcio 1902 / Antonio Di Nardo – Reg. Prot. 13/TFN-SVE

Decisione/0018/TFNSVE-2023-2024

Registro procedimenti n. 0013/TFNSVE/2023-2024

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

 

composto dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti – Presidente

Carlo Cremonini – Componente

Divinangelo D’Alesio – Componente

Marco Scarpati – Componente

Marina Vajana – Componente (Relatore)

ha pronunciato, all’udienza del giorno 29 gennaio 2024, sul reclamo ex art. 90, comma 2, lett. b), CGS proposto dalla società ASD Vastese Calcio 1902 (m. 600250) contro il calciatore Antonio Di Nardo (m. 5327092) avverso la decisione della Commissione Accordi Economici - LND (prot. CAE 18/2023-24) pubblicata sul C.U. n. 233 del 21 dicembre 2023,

la seguente

DECISIONE

Con atto del 28.12.2023 – ritualmente e tempestivamente inviato alla controparte - la società ASD Vastese Calcio 1902 adiva questo Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche, impugnando la decisione della Commissione Accordi Economici - LND (prot. CAE 18/2023-24), pubblicata sul C.U. n. 233 del 21 dicembre 2023 e comunicata in pari data, con la quale essa reclamante è stata condannata al pagamento in favore del calciatore Antonio Di Nardo, della somma complessiva lorda di 12.117,00 a saldo dell’Accordo Economico sottoscritto inter-partes per l’anno 2022/2023.

A sostegno del proprio reclamo, la società ASD Vastese Calcio 1902, dopo aver premesso un mutamento del vertice dirigenziale a giustificazione delle tardive contestazioni, deduceva l’immotivata e definitiva sospensione delle prestazioni di cui all’accordo economico stipulato dal calciatore Antonio di Nardo il quale, nella Stagione 2022-2023, avrebbe definitivamente sospeso l’attività agonistica, lasciando la sede di Vasto senza alcuna autorizzazione della società, a partire dal giorno 22 maggio 2023, per un totale  di giorni 39 e, pertanto, ai sensi dell’articolo 9 dell’Accordo Economico, stipulato inter partes, che la somma da corrispondere avrebbe dovuta essere ridotta dell’importo  3.545,45.

Deduceva ancora che, per lo stesso periodo (39 giorni), non doveva essere riconosciuta al calciatore neppure la somma di 945,45 [ 24,24 giornalieri x 39 giorni di assenza] a titolo di rimborso forfettario delle spese per il vitto e l’alloggio.

La stessa concludeva, pertanto, invocando la riforma del provvedimento impugnato, in via principale, con il riconoscimento al calciatore Antonio DI NARDO della minor somma di 7.626,10 (settemilaseicentoventisei/10) ed, in via subordinata, della minor somma di 11.171,55 (undicimilacentosettantuno/55), ovvero detratto il rimborso forfettario per vitto e alloggio. Con vittoria di spese e competenze di lite.

Nel reclamo si costituiva tempestivamente il calciatore Di Nardo, contestando le avverse ragioni ed i conteggi e ribadendo alcune decisioni e comportamenti della società, già evidenziati innanzi la CAE, nei confronti dello stesso e degli altri giocatori, che avevano reso impossibile la prosecuzione degli allenamenti a campionato terminato (campionato finito con la retrocessione), in palese violazione degli obblighi imposti dalla normativa federale. Lo stesso richiamava, altresì, il già documentato invio di certificati medici, tramite pec, alla società, senza che vi fossero state tempestive risposte o contestazioni da parte della stessa. Il calciatore concludeva, pertanto, in via principale, per il rigetto del reclamo per la sua infondatezza in fatto e diritto con conferma della decisione impugnata o, in subordine, la condanna della società al pagamento della somma ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese del procedimento.

La vertenza, all’udienza del 29 gennaio 2024, è stata discussa in modalità videoconferenza con la partecipazione dei difensori delle parti che hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti difensivi, e decisa all’esito della camera di consiglio.

Il reclamo della società ASD Vastese Calcio 1902 non risulta fondato e conseguentemente deve essere rigettato.

Ed invero, a prescindere dalla non rilevanza del mutamento del vertice dirigenziale, a seguito dell’esame della documentazione prodotta risulta che la società ASD Vastese Calcio 1902, a fronte della invocata riduzione dell’importo concordato in riferimento all’assenza del calciatore per la mancata prestazione sportiva senza giustificati motivi, nulla ha provato a riguardo e neppure ha fornito riscontri agli invii dei certificati medici da parte del giocatore, non adempiendo, pertanto, all’onere probatorio sulla stessa incombente.

Tale onere probatorio gravava, infatti, sulla ASD Vastese Calcio 1902 in applicazione del fondamentale principio per cui “ Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”; tale prova, tuttavia, non risulta essere stata fornita dalla reclamante.

Mentre di contro, il calciatore Di Nardo ha formulato puntuali contestazioni a riguardo, producendo documenti tali che dimostrano il tempestivo invio, tramite pec, dei certificati medici alla Società.

La decisione della C.A.E. risulta, pertanto, correttamente adottata.

Visto l’art. 55 comma 1 del vigente Codice di Giustizia Sportiva le spese di lite seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, rigetta il reclamo proposto dalla società ASD Vastese Calcio 1902 e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della Commissione Accordi Economici – LND. Condanna la medesima società al pagamento delle spese legali in favore del calciatore, che liquida in complessivi euro 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori.

Così deciso nella Camera di consiglio del 29 gennaio 2024.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Marina Vajana                                                         Stanislao Chimenti

 

 

Depositato in data 7 febbraio 2024.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

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