F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 20/TFN-SVE del 07 Febbraio 2024 (motivazioni) – ASD Vastese Calcio 1902 / Federico Nacci – Reg. Prot. 11/TFN-SVE

Decisione/0020/TFNSVE-2023-2024

Registro procedimenti n. 0011/TFNSVE/2023-2024

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

 

composto dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti – Presidente

Carlo Cremonini – Componente

Divinangelo D’Alesio – Componente

Marco Scarpati – Componente (Relatore)

Marina Vajana – Componente

ha pronunciato, all’udienza del giorno 29 gennaio 2024, sul reclamo ex art. 90, comma 2, lett. b), CGS proposto dalla società ASD Vastese Calcio 1902 (m. 600250) contro il calciatore Federico Nacci (m. 5265981) avverso la decisione della Commissione Accordi Economici - LND (prot. CAE 26bis/2023-24) pubblicata sul C.U. n. 233 del 21 dicembre 2023,

la seguente

DECISIONE

Con ricorso del 02/08/2023 il calciatore Federico Nacci adiva la Commissione Accordi Economici presso la LND chiedendo la condanna della ASD Vastese Calcio 1902 al pagamento dell’importo di 3.300,00 a titolo di somma residua, non versata, del compenso totale dovutogli, in virtù dell’accordo economico sottoscritto con la società relativo alla stagione sportiva 2022/2023 che prevedeva il compenso globale lordo di 8.500,00 oltre il rimborso forfettario delle spese per il vitto e l’alloggio, per tutta la durata dell’accordo, nella misura stabilita e concordata pari ad 4.000,00.

La ASD Vastese Calcio 1902, a cui veniva ritualmente trasmesso detto ricorso, depositava memoria di costituzione oltre i termini normativi, a seguito della quale il ricorrente depositava memoria integrativa eccependo preliminarmente la tardività della costituzione della società resistente.

Con decisione pubblicata nel C.U. n. 233 del 21 dicembre 2023, la Commissione Accordi Economici, rilevata preliminarmente l’inammissibilità della costituzione in giudizio della ASD Vastese Calcio 1902 in quanto tardiva, accoglieva il ricorso del calciatore condannando la suddetta società al pagamento in favore del calciatore Federico Nacci della somma di 3.300,00.

Avverso tale provvedimento la ASD Vastese Calcio 1902 proponeva, in data 28 dicembre 2023, reclamo innanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rilevando in primo luogo di aver recentemente completamente mutato il vertice dirigenziale e che “considerato lo stato di totale abbandono del Club nella precedente gestione, per molte vertenze ricevute, il Sodalizio reclamante si è tardivamente costituito nel giudizio di primo grado celebrato dinanzi alla Commissione Accordi Economici della L.N.D.”.

Negli altri motivi indicati nel reclamo la società sosteneva che il calciatore Federico Nacci avesse sospeso definitivamente l’attività agonistica dal 17 maggio 2023, per un totale di 43 giorni di assenza e, conseguentemente, chiedeva una riduzione di 1.864,48 per le prestazioni sportive e di 877,55 relativamente all’indennità di rimborso forfettario delle spese di vitto e alloggio, richiamando l’art. 9 dell’accordo economico tra le parti e svolgendo le seguenti considerazioni : “dall’importo di 3.300,00 di cui alla decisione impugnata, deve essere detratta la somma di 1.864,48 (milleottocentosessantaquattro/48), così calcolata : accordo economico 8.500,00 : giorni 196 [ a partire dal 16 dicembre 2022 e fino al 30 giugno 2023] = corrispettivo giornaliero di 43,36 x 43 (i giorni di assenza del sig. NACCI) = 1.864,48 NON DOVUTI” ; “essendosi il sig. NACCI assentato per giorni 43, risulta pacifico che non gli debba essere assolutamente corrisposta la somma di 877,55 [20,40 giornalieri x 43 giorni di assenza] a titolo di rimborso forfettario delle spese per il vitto e l’alloggio”.

La società reclamante concludeva, pertanto, in riforma del giudicato di prime cure, in via principale, con il riconoscere al calciatore la minor somma di 558,00 ed in via subordinata, con il riconoscere al calciatore la minor somma di 2.422,45, quindi con la detrazione del rimborso forfettario per il vitto e alloggio nel periodo di assenza.

Si costituiva ritualmente in giudizio il calciatore Federico Nacci depositando memoria difensiva per contestare quanto dedotto dalla società reclamante, rilevando per prima cosa di aver correttamente giustificato le assenze lamentate dalla Vastese Calcio 1902 inviando alla stessa dei certificati medici che riportavano le sue condizioni e i giorni di riposo prescritti dal medico che, peraltro, risultavano allegati nella memoria depositata tardivamente dalla società alla CAE (che veniva prodotta con i suoi allegati), precisando inoltre che i giorni di assenza erano stati in totale 37, e non 43 come indicato dalla reclamante. Ad ogni modo, la società era stata messa a conoscenza delle condizioni del proprio giocatore “e, oltre a non aver mai contestato le assenze del calciatore o il

contenuto del certificato medico, non ha neanche mai messo a disposizione del calciatore il medico della squadra in quanto, di fatto, non si è minimamente interessata alle condizioni dello stesso”.

Per quanto riguardava poi la richiesta riduzione del rimborso forfettario delle spese di vitto e alloggio, il calciatore riteneva che per gli stessi motivi esposti, la società dovesse versare la somma intera prevista di 4.000,00 in quanto era rimasto a disposizione della squadra fino al 30/06/2023, rilevando che invece era stata la stessa società che dal 17 maggio 2023 non aveva messo a disposizione dei calciatori “un tecnico, uno staff e una struttura idonea per svolgere gli allenamenti”.

Il calciatore Federico Nacci, pertanto, concludeva per il rigetto del reclamo e la conferma della decisione della CAE, con vittoria delle spese del procedimento.

La vertenza è stata quindi discussa dai difensori delle parti in modalità videoconferenza ed è stata decisa all’udienza del 29 gennaio 2024.

Il reclamo proposto dalla ASD Vastese Calcio 1902 è infondato e deve essere rigettato.

Il primo motivo del reclamo, secondo cui il recente mutamento dei vertici societari che avrebbe fatto seguito ad uno stato di totale abbandono del Club, a causa delle molte vertenze ricevute, non avrebbe consentito la costituzione nei termini normativi nel giudizio di primo grado, appare del tutto irrilevante, tenendo presente che eventuali difficoltà gestionali non possono avere alcun effetto sanatorio e che, ad ogni modo, non risulta essere stata fatta alcuna richiesta di rimessione in termini.

Riguardo poi al secondo motivo del reclamo relativo all’immotivata sospensione, per 43 giorni, delle prestazioni di cui all’accordo economico stipulato dal calciatore, tale contestazione risulta essere assolutamente generica e sfornita di alcuna prova a supporto, rilevando, peraltro, che parte resistente ha controdedotto sul punto eccependo come le assenze del calciatore fossero state giustificate da certificati medici regolarmente ricevuti dalla società e mai oggetto di contestazione.

La ASD Vastese Calcio 1902 non ha, pertanto, adempiuto all’onere probatorio posto a suo carico a norma dell’art. 2967 c.c. .     In ordine, infine, al rimborso forfettario delle spese per vitto e alloggio che parte reclamante assume non dovute al calciatore per i giorni di assenza, valga quanto già esposto per il secondo motivo, tenendo comunque presente che il rimborso per spese di vitto e alloggio previsto forfettariamente a favore del calciatore nell’accordo economico, proprio perché indicato a “forfait”, non può essere imputato a singoli giorni nel corso della stagione sportiva.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, rigetta il reclamo proposto dalla società ASD Vastese Calcio 1902 e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della Commissione Accordi Economici – LND. Condanna la medesima società al pagamento delle spese legali in favore del calciatore, che liquida in complessivi euro 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori.

Così deciso nella Camera di consiglio del 29 gennaio 2024.

 

 IL RELATORE                                                               IL PRESIDENTE

Marco Scarpati                                                                  Stanislao Chimenti

 

Depositato in data 7 febbraio 2024.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

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