FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 298/AA del 06/02/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da SZYSZKA FC VADO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 188 pf 23-24 adottato nei confronti del Sig. Gracjan SZYSZKA, e della società FC VADO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Gracjan SZYSZKA, calciatore, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per essersi allenato nel corso del ritiro precampionato con il FC Vado nonostante avesse sottoscritto, nella stagione 2022/23, un accordo economico di durata biennale e come tale risultasse ancora tesserato con il FC Matese, circostanza nota e comunque ammessa dal calciatore. Per avere lo stesso calciatore partecipato ad almeno due amichevoli con la predetta società, ancora in costanza di tesseramento con il FC Matese, alla quale perveniva certificato attestante presunta indisponibilità per asseriti motivi di salute del calciatore; FC VADO, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Gracjan SZYSZKA, e dal Sig. Franco Adelio Tarabotto, in qualità di legale rappresentante, per conto della società FC VADO;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 5 (cinque) giornate di squalifica per il Sig. Gracjan SZYSZKA, e di € 750,00 (settecentocinquanta/00) di ammenda per la società FC VADO;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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