FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 301/AA del 06/02/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da BETTINI ASD S. ANDREA CONCESIO
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 185 pfi 23-24 adottato nei confronti del Sig. Matteo BETTINI, e della società ASD S. ANDREA CONCESIO, avente ad oggetto la seguente condotta:
MATTEO BETTINI, all'epoca dei fatti direttore generale tesserato per la società A.S.D. S. Andrea Concesio, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 43, commi 1, 2, 3 e 6 delle N.O.I.F., per avere lo stesso, quale responsabile incaricato dalla società di appartenenza per l'acquisizione e la verifica delle certificazioni di idoneità all'attività sportiva dei calciatori tesserati, consentito e comunque non impedito, nel corso della stagione sportiva 2022 - 2023, al calciatore sig. Pietro Baraggiola di svolgere l’attività agonistica per la predetta società nonostante fosse privo della certificazione medica attestante l’idoneità all’attività sportiva;
ASD S. ANDREA CONCESIO, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti era tesserato il Sig. Matteo Bettini;
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Matteo BETTINI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD S. ANDREA CONCESIO;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Matteo BETTINI, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società ASD S. ANDREA CONCESIO;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.