FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 303/AA del 06/02/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da TESSARI FRANCHETTO ASD PRO SAMBONIFACESE 1921

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 148 pfi 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Gabriele Ottavio TESSARI e Massimo FRANCHETTO, e della società ASD PRO SAMBONIFACESE 1921, avente ad oggetto la seguente condotta:

GABRIELE OTTAVIO TESSARI, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Pro Sambonifacese 1921, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso subordinato il trasferimento in prestito alla ASD Albaredonco dei calciatori sigg.ri Cecconato Daniel e Feltre Filippo al raggiungimento di un accordo con tale società per l’utilizzo del loro campo di gioco; In violazione, altresì, dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art 108 delle N.O.I.F., per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della ASD Pro Sambonifacese 1921, consentito e comunque non impedito al sig. Massimo Franchetto, dirigente tesserato per la società dallo stesso rappresentata, di richiedere al direttore sportivo della USD Longare Castagnero il pagamento dell’importo di euro 3.000,00 per il trasferimento presso tale società del calciatore sig. Guarda Kevin, all’epoca dei fatti tesserato per la ASD Pro Sambonifacese 1921, od in alternativa il pagamento della somma di euro 1.500,00 per il prestito temporaneo;

MASSIMO FRANCHETTO, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la ASD Pro Sambonifacese 1921, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art 108 delle N.O.I.F., per avere lo stesso, quale dirigente tesserato per la ASD Pro Sambonifacese 1921, richiesto al direttore sportivo della USD Longare Castagnero il pagamento dell’importo di euro 3.000,00 per il trasferimento presso tale società del calciatore sig. Guarda Kevin, all’epoca dei fatti tesserato per la ASD Pro Sambonifacese 1921, od in alternativa il pagamento della somma di euro 1.500,00 per il prestito temporaneo; In violazione, altresì, dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art 108 delle N.O.I.F, per avere lo stesso, quale dirigente tesserato per la ASD Pro Sambonifacese 1921, proposto alla sig.ra Venzo Maria, allenatore tesserato per tale società all’epoca dei fatti e madre del calciatore sig. Guarda Kevin, di rinunciare alla somma di circa euro 750,00 a lei dovuta quale rimborso spese dalla società ASD Pro Sambonifacese 1921, per ottenere lo svincolo del proprio figlio;

ASD PRO SAMBONIFACESE 1921, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i Sig.ri Gabriele Ottavio Tessari e Massimo Franchetto;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Gabriele Ottavio TESSARI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD PRO SAMBONIFACESE 1921, e dal Sig. Massimo FRANCHETTO;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 5 (cinque) mesi di inibizione per il Sig. Gabriele Ottavio TESSARI, di 5 (cinque) mesi di inibizione per il Sig. Massimo FRANCHETTO, e di € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società ASD PRO SAMBONIFACESE 1921;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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