FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 304/AA del 06/02/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da LEGUIZAMON ASD TORRI IN SABINA

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 200 pfi 23-24 adottato nei confronti del Sig. Lihue Alejandro LEGUIZAMON, e della società ASD TORRI IN SABINA, avente ad oggetto la seguente condotta:

LIHUE ALEJANDRO LEGUIZAMON, calciatore richiedente il tesseramento per la società ASD Torri in Sabina ed in ogni caso soggetto che ha svolto attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse di tale società, in violazione dell’art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 40, comma 6, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in data 21.7.2023 ed in occasione della richiesta di tesseramento per la società ASD Torri in Sabina, sottoscritto la dichiarazione nella quale è riportato in maniera non veridica che non è mai stato tesserato per società affiliate a Federazioni estere;

ASD TORRI IN SABINA, per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società nel cui interesse il sig. Leguizamon Lihue Alejandro ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nel precedente capo di incolpazione;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Lihue Alejandro LEGUIZAMON, e dal Sig. Fabrizio Del Bianco, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD TORRI IN SABINA;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; − vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica da scontare nel campionato di competenza per il Sig. Lihue Alejandro LEGUIZAMON, e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società ASD TORRI IN SABINA;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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