FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 306/AA del 06/02/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da GIOVANNINI SELVAGGIO GUCCIONE AREZZO SRL

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 79 pf 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Paolo GIOVANNINI, Sabatino SELVAGGIO, Filippo GUCCIONE, e della società AREZZO SRL, avente ad oggetto la seguente condotta:

PAOLO GIOVANNINI, all’epoca dei fatti Direttore Generale e Responsabile dell’area Tecnica, tesserato per la società SS Arezzo SRL con potere di firma, in violazione del disposto di cui agli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione agli artt. 95 bis, comma 2 e 117 comma 3, delle N.O.I.F, per avere lo stesso in data 8 giugno 2023, incontrato presso la sede della società SS Arezzo SRL, il calciatore Filippo Guccione, e raggiunto un accordo economico biennale al fine di tesserarlo con la società SS Arezzo SRL per la Stagione Sportiva 2023-2024, pubblicando poi in pari data la notizia di aver raggiunto l’accordo con il calciatore sul sito ufficiale della SS Arezzo SRL, nonostante lo stesso fosse in pendenza di tesseramento con la società Mantova 1911 SRL per la Stagione Sportiva 2023-2024;

SABATINO SELVAGGIO, all’epoca dei fatti Amministratore delegato tesserato per la società SS Arezzo SRL con potere di firma, in violazione del disposto di cui agli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione agli artt. 95 bis, comma 2 e 117, comma 3, delle N.O.I.F, per avere lo stesso in data 8 giugno 2023, incontrato presso la sede della società SS Arezzo SRL, il calciatore Filippo Guccione, e avendo saputo che era stato raggiunto un accordo economico biennale al fine di tesserare il predetto calciatore con la società SS Arezzo SRL per la Stagione Sportiva 2023-2024, decideva di pubblicare poi in pari data la notizia che era stato raggiunto l’accordo con il calciatore, sul sito ufficiale della SS Arezzo SRL, nonostante lo stesso fosse in pendenza di tesseramento con la società Mantova 1911 SRL per la Stagione Sportiva 2023-2024;

FILIPPO GUCCIONE, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Mantova 1911 SRL, in violazione del disposto di cui all’ art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, in violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità, in data 8 giugno 2023 incontrato presso la sede della società SS Arezzo SRL, il Direttore Generale e Responsabile dell’area tecnica della predetta società, sig. Paolo Giovannini, e raggiunto un accordo economico biennale al fine di tesserarsi con la società SS Arezzo Srl per la Stagione Sportiva 2023-2024 , nonostante fosse in pendenza di tesseramento con la società Mantova 1911 SRL per la Stagione Sportiva 2023-2024; SS AREZZO SRL, per responsabilità diretta ai sensi dell’art 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sig.ri Paolo Giovannini e Selvaggio Sabatino;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Paolo GIOVANNINI, Sabatino SELVAGGIO in proprio e, in qualità di legale rappresentante per conto della società SS AREZZO SRL e Filippo GUCCIONE;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione dell’ammenda di € 4.500 (quattromilacinquecento/00) per il Sig. Paolo GIOVANNINI, di 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Sabatino SELVAGGIO, dell’ammenda di € 200 (duecento/00) per il Sig. Filippo GUCCIONE e di € 300 (trecento/00) di ammenda per la società SS AREZZO SRL;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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