C.R. CAMPANIA – Giudice Sportivo Territoriale – 2023/2024 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 3/GST del 14.09.2023 – Delibera – Gara del 10/9/2023 AGROPOLI – SALERNUM BARONISSI
Gara del 10/ 9/2023 AGROPOLI - SALERNUM BARONISSI
Il Giudice Sportivo avv. Marco Cardito, letti il preannuncio e il reclamo proposti dalla società Salernum Baronissi con cui è stata censurata la regolarità della gara in epigrafe indicata per aver la società Agropoli violato l'art.21 CGS, avendo inserito in distinta di gara ed impiegato in campo un calciatore (Bergaminelli Marco nato il 20.01.2005) in posizione irregolare ai fini disciplinari; ritualmente evocata la reclamata non ha presentato memorie difensive; espletata l'istruttoria esaminati gli atti e i documenti il reclamo si palesa fondato; il calciatore in parola infatti è stato squalificato per n.2 gare effettive giusta C.U. L.N.D. Under 19 n.84 del 18.04.2023 pag.8, nell'ultima gara ufficiale del campionato disputata per la società Nocerina Calcio 1910 con cui era all'epoca tesserato; in seguito dopo essere stato svincolato e poi tesserato per la società Agropoli, ha disputato la prima gara ufficiale del Campionato di Eccellenza, che è quella oggetto di reclamo; tanto si evince documentalmente dal referto di gara (che per costante giurisprudenza costituisce fonte di prova privilegiata) laddove risulta che il calciator Bergaminelli e è subentrato con la maglia n.13 al posto del calciatore con numero di maglia n.11; risulta pertanto evidente la violazione dell'art.21 CGS comma 7 poiché il calciatore, squalificato, non aveva titolo a partecipare alla gara, dovendo scontare la propria squalifica ai sensi del precitato articolo "per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società";
P.Q.M.
dato atto della rituale comunicazione della presente decisione alle parti interessate, ai sensi dell'art.67 comma 6 CGS, delibera in accoglimento del reclamo di infliggere alla società Agropoli per quanto innanzi la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0/3 in favore della reclamante; l'ammenda di euro 150,00; l'inibizione al dirigente accompagnatore sig. Basilio Esposito fino al 20.09.2023; al calciatore Bergaminelli Marco la squalifica di una gara effettiva da aggiungersi alle due ancora da scontare; nulla dispone per il contributo di accesso alla giustizia sportiva.