C.R. CAMPANIA – Giudice Sportivo Territoriale – 2023/2024 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 4/GST del 28.09.2023 – Delibera – Gara del 23/9/2023 TIGRE CASALNUOVO – FUTSAL CISTERNA

Gara del 23/ 9/2023 TIGRE CASALNUOVO - FUTSAL CISTERNA

Il Giudice Sportivo Territoriale, Avv. Maurizio La Duca, - visto il preannunzio nonché il reclamo, presentati nei termini dalla ASD Città di Acerra C5, con il quale la reclamante, sulla circostanza che la società ASD Footsal Cisterna aveva fatto partecipare alla gara di Coppa Campania serie C2 c/5 del 23.09.2023 il calcettista Pietro Sodano che non avrebbe dovuto partecipare in quanto non aveva scontato la squalifica lui comminata giusto C.U. C/5 del 23.02.2023, pg. 509 per una gara per recidività in ammonizione (seconda infrazione), quindi richiedeva la sconfitta della Società ASD Footsal Cisterna ex art. 10 del C.G.S.; - effettuati i necessari controlli presso l'Ufficio è risultato che: a) che il predetto calcettista schierato aveva riportato, così come menzionato sul C.U. c/5 del 23.02.2023 pg. 509, una squalifica per una giornata di gara per recidiva in ammonizione, di cui la prima ammonizione riportata nella gara ASD Footsal Cisterna c/ Footsal Pietro Villani del 25.01.2023, mentre la seconda riportata nella gara Footsal Pietro Villani c/ ASD Footsal Cisterna del 15.02.2023 b) il predetto calcettista ha effettivamente partecipato alla gara tra ASD Città di Acerra C5 contro asd Footsal Cisterna, valevole quale gara di Coppa Campania serie C2 c/5 2023/2024, del 23.09.2023, gara a cui non avrebbe dovuto partecipare per scontare la predetta squalifica; - visto il Regolamento della Coppa Campania serie C2 c/5 2023/2024 che ha stabilito sub "Modalità di Svolgimento - lettera c) l'esclusione per applicazione dell'art. 10 C.G.S." –

P.Q.M.:

a) accoglie il ricorso e per l'effetto, ai sensi dell'art. 10- 6^ comma del C.G.S., infligge alla società ASD Footsal Cisterna la punizione sportiva della perdita della gara, con il risultato di 0/6 ,in favore della reclamante; b) infligge alla società ASD Footsal Cisterna l'ammenda di euro 100,00; c) infligge la squalifica di n. 1 giornata al calcettista Pietro Sodano, in aggiunta a quella ancora da scontare; d) infligge l'inibizione fino al 02.10.2023 al Sig. Romualdo Montanino dirigente accompagnatore della Società ASD Footsal Cisterna; e) dispone l'esclusione dalla Coppa Campania serie C2 c/5 2023/2024 della Società ASD Footsal Cisterna f) dispone rimborsarsi alla società reclamante l'importo del contributo di accesso alla giustizia sportiva.

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