C.R. CAMPANIA – Giudice Sportivo Territoriale – 2023/2024 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 7/GST del 25.10.2023 – Delibera – Gara del 15/10/2023 BOYS NAPOLI – SS ERCOLANESE 1924

Gara del 15/10/2023 BOYS NAPOLI - SS ERCOLANESE 1924

Il Giudice Sportivo avv. Marco Cardito, letti il preannuncio e il reclamo proposti dalla società SS Ercolanese 1924 con cui è stata censurata la regolarità della gara in epigrafe indicata per aver la società Boys Napoli violato l'art.21 CGS, avendo inserito in distinta di gara ed impiegato in campo due calciatori (Tarantino Giuseppe nato il 12.01.2007 e Piccoli Antonio nato il 03.01.2007) in posizione irregolare ai fini disciplinari; ritualmente evocata la reclamata non ha presentato memorie difensive; espletata l'istruttoria esaminati gli atti e i documenti il reclamo si palesa fondato; i calciatore in parola infatti sono stati squalificati per n.1 gare effettive giusta c.u.237 L.N.D./D.P. Napoli del 27.06.2023 pag.1924, nell'ultima gara ufficiale del campionato disputata per la società Boys Napoli; in seguito la società Boys Napoli non ha partecipato al campionato Under 16 né Provinciale né Regionale, la prima gara ufficiale utile dunque per scontare la squalifica in atto è quella oggetto di reclamo; risulta pertanto evidente la violazione dell'art.21 CGS comma 7 poiché i calciatori, squalificati, non avevano titolo a partecipare alla gara, dovendo scontare la propria squalifica ai sensi del precitato articolo "per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società o categoria di appartenenza";

P.Q.M.

dato atto della rituale comunicazione della presente decisione alle parti interessate, ai sensi dell'art.67 comma 6 CGS, delibera in accoglimento del reclamo di infliggere alla società Boys Napoli per quanto innanzi la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0/3 in favore della reclamante; l'ammenda di euro 150,00;l'inibizione al dirigente accompagnatore sig. Domenico Clemente fino al 02.11.2023; ai calciatori in parola la squalifica di una gara effettiva da aggiungersi a quella ancora da scontare; nulla dispone per il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

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