C.R. CAMPANIA – Giudice Sportivo Territoriale – 2023/2024 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 12/GST del 29.11.2023 – Delibera – Gara del 19/11/2023 SS ERCOLANESE 1924 – RIONE TERRA

Gara del 19/11/2023 SS ERCOLANESE 1924 - RIONE TERRA

Il Giudice Sportivo Territoriale, Avv. Maurizio La Duca : - visto il preannunzio nonché il reclamo, presentati nei termini dalla società ASD SS ERCOLANESE 1924, con il quale la reclamante nel premettere: a) che al 61^ minuto di gara la reclamata sostituiva il calciatore n.11 Sig. De Filippo Giovanni con il calciatore n. 14 Sig. Luongo Pasquale, senza alcuna autorizzazione da parte del DDG ; b) tale sostituzione non risulta nemmeno riportata sul rapportino consegnato dal DDG ad entrambe le Società a fine gara ; chiedeva la punizione sportiva a carico della reclamata della perdita della gara con il risultato di 0/3 ovvero nella peggiore delle ipotesi che venga disposta la ripetizione dell'incontro in esame per errore tecnico; - vista la regolarità della comunicazione effettuate ,ex art. 67 6^ comma del Codice di Giustizia Sportiva , alle Società per l'informativa circa la data in cui il Giudice Sportivo Territoriale avrebbe assunto la decisione del ricorso; - rilevato che la Società Rione Terra non ha notificato alcuna controdeduzione al ricorso inoltrato; - disposta l'audizione del DDG , lo stesso ha confermato le sostituzioni nel numero totale di tre ed ha confermato il numero di maglia dei calciatori sia sostituiti che subentranti; ha confermato inoltre anche le sostituzioni indicate in referto. Il DDG ha confermato " di aver confrontato a fine gara , prima con gli assistenti ufficiali di gara , successivamente con l'osservatore arbitrale le predette sostituzioni, specificando di non aver riscontrato alcuna incongruenza e/o mancanza; - disposta l'audizione dell'AA1 lo stesso ha confermato le sostituzioni effettuate dalla società Rione Terra e cioè quelle indicate nel rapporto di fine gara in numero di tre. Ha precisato che le sostituzioni " sono state effettuate correttamente, dopo richiesta da parte dei dirigenti del Rione Terra ed autorizzazione da parte mia e dell'arbitro Navarino"; ha inoltre precisato che la seconda sostituzione indicata è stata effettuata per un presunto infortunio del n.17 del Rione Terra, Conferma anche "a fine gara io, l'arbitro e l'osservatore arbitrale abbiamo confrontato le sostituzioni annotate non riscontrando anomalie" nonché " non ci sono state proteste per le sostituzioni da parte delle squadre interessate, né durante la gara e né dopo la fine della gara"; - rilevato che i mezzi di prova allegati al ricorso sono contrari a quelli ammissibili ex art. 58 2^ comma del C.G.S. Considerato che il referto arbitrale è fonte privilegiata di prova così come le dichiarazioni effettuate dal DDG e dall'AA1 in sede di audizione;

PQM

a) Rigetta il ricorso per la sua infondatezza ; b) omologa il risultato della gara di 2/2 , conseguito sul tdg; c) Conferma i provvedimenti disciplinari pubblicati sul relativo C.U.; d) Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla Giustizia Sportiva non versato.

 

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